Norme & Prassi

Le regole per l’indennità di malattia per i titolari di contratto di collaborazione coordinata e continuativa – Dm Lavoro 71/2001

MINISTERO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE. DECRETO 12 gennaio 2001

 

IL MINISTRO DEL
LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
e con
IL MINISTRO DELLA SANITΐ

Visto l’art. 2, comma 26, della
legge 8 agosto 1995, n. 335. che ha previsto l’istituzione di apposita
gestione separata presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale, in
favore dei lavoratori privi di altre forme di tutela previdenziale;

Visto l’art. 59, comma 16, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, che ha previsto uno specifico contributo,
pari allo 0,5 per cento ed a carico dei predetti lavoratori, per la tutela
della maternitΰ e per gli assegni per il nucleo familiare;

Visto l’art. 51, comma 1, della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, che ha previsto, tra l’altro,
l’estensione, agli iscritti alla predetta gestione, della tutela contro il
rischio di malattia in caso di degenza ospedaliera, nei limiti delle
risorse derivanti dal citato contributo ed in relazione al reddito
individuale;

Ritenuto di dare attuazione a tale
disposizione legislativa parametrando la misura dell’indennitΰ in
parola all’entitΰ dei contributi accreditati presso la gestione di
cui trattasi, nonchθ escludendo dalla prestazione i soggetti che
abbiano dichiarato un reddito individuale superiore al settanta per cento
del massimale contributivo di cui all’art. 2, comma 18, della legge 8
agosto 1995, n. 335  ;

Preso atto della previsione di
gettito per l’anno 2000;

Decreta:

 

Articolo 1.

Destinatari della
prestazione in caso di degenza ospedaliera

. A decorrere dal 1° gennaio 2000,
agli iscritti alla Gestione separata presso l’INPS di cui all’art. 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, θ dovuta un’indennitΰ
di malattia in caso di degenza ospedaliera, calcolata ai sensi del
seguente art. 2. Per le degenze iniziate prima di tale data, l’indennitΰ
spetta a decorrere dalla data stessa.

2. Dal beneficio di cui al comma 1
sono esclusi gli iscritti ad altre forme obbligatorie ed i pensionati.

3. L’indennitΰ di cui al comma
1 θ corrisposta a condizione che, nei confronti dei lavoratori
interessati, risultino attribuite tre mensilitΰ della contribuzione
dovuta alla gestione di cui al comma stesso, nei dodici mesi precedenti la
data di inizio dell’evento, ed il reddito individuale non sia superiore,
nell’anno solare precedente, al massimale contributivo di cui all’art. 2,
comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, diminuito del 30 per cento.

 

Articolo 2.

Misura dell’indennitΰ

1. La prestazione indennitaria
θ calcolata in relazione al massimale di contribuzione di cui al
comma 3 dell’articolo 1, valido per l’anno di insorgenza dell’evento,
diviso per trecentosessantacinque giorni, con le seguenti percentuali:

8% nell’ipotesi di accredito di
contribuzione, fino a quattro mensilitΰ, anche non continuativa, nei
dodici mesi precedenti la data di inizio del ricovero;

12% nell’ipotesi di accredito di
contribuzione, da cinque ad otto mensilitΰ, anche non continuativa,
nei dodici mesi precedenti la data di inizio del ricovero;

16% nell’ipotesi di accredito di
contribuzione, da nove a dodici mensilitΰ, anche non continuativa,
nei dodici mesi precedenti la data di inizio del ricovero.

2. L’indennitΰ θ erogata
dall’INPS, a carico della gestione separata di cui all’art. 1, a seguito
di presentazione di apposita domanda, da parte dell’interessato, con le
modalitΰ stabilite dall’INPS ed entro il termine di decadenza di 180
giorni dalla data di dimissione ospedaliera, corredata da
autocertificazione da cui risultino i redditi dell’anno precedente
assoggettati a contributo alla predetta gestione separata.

3. Le percentuali indicate al comma
1 del presente articolo possono essere variate, con periodicitΰ
biennale, in relazione all’andamento della gestione separata di cui
all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

4. L’indennitΰ spetta, fino al
massimo di 180 giorni nell’anno solare, per ogni giornata di degenza
presso strutture ospedaliere pubbliche e private accreditate dal Servizio
sanitario nazionale ovvero per ogni giornata di degenza, autorizzata o
riconosciuta dal Servizio stesso, presso strutture ospedaliere estere.

Il presente decreto verrΰ
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 12 gennaio 2001

https://www.litis.it

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