Norme & Prassi

Regolamento recante autorizzazione alla raccolta telefonica o telematica delle giocate relative a scommesse, giuochi e concorsi pronostici. MINISTERO DELLE FINANZE – DECRETO 15 febbraio 2001, n. 156

MINISTERO
DELLE FINANZE – DECRETO 15 febbraio 2001, n. 156 – Regolamento recante
autorizzazione alla raccolta telefonica o telematica delle giocate
relative a scommesse, giuochi e concorsi pronostici.

 

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 14
aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, concernente la disciplina
delle attività  di gioco;

Visto l’articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visti i regolamenti che disciplinano
i diversi concorsi pronostici, nonchè quelli che disciplinano le
scommesse ippiche, le scommesse sugli eventi sportivi gestiti od
organizzati dal CONI e le scommesse diverse da quelle ippiche e da quelle
sportive;

Visto l’articolo 16, comma 1, della
legge 13 maggio 1999, n. 133, il quale stabilisce che il Ministro delle
finanze, con riferimento alle nuove tipologie di scommesse diverse da
quelle ippiche e da quelle sulle competizioni sportive organizzate dal
CONI, nonchè ad ogni altro tipo di gioco, concorso pronostici e
scommesse, emana regolamenti a norma dell’articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le modalità  e i tempi di
gioco, la corresponsione di aggi, diritti e proventi dovuti a qualsiasi
titolo, ivi compresi quelli da destinare agli organizzatori delle
competizioni;

Considerato che allo scopo di
modernizzare e migliorare il servizio reso all’utenza e di incrementare le
entrate erariali appare opportuno consentire la raccolta telefonica e
telematica delle giocate relative a scommesse e concorsi pronostici per i
quali non è attualmente prevista da norme di delegazione la possibilità 
di effettuare il gioco con tali particolari modalità ;

Udito il parere del Consiglio di
Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi
nell’adunanza del 3 aprile 2000;

Vista la nota n. 114/31890/45143 del
2 giugno 2000, con la quale la Presidenza del Consiglio ha ritenuto
necessario che nel testo del presente provvedimento venga specificato che
la raccolta delle giocate relative a scommesse e concorsi pronostici
avvenga mediante l’utilizzo di linee telefoniche ordinarie;

Vista la comunicazione al Presidente
del Consiglio dei Ministri a norma dell’articolo 17, comma 3, della citata
legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 3-8704 del 9 maggio 2000;

Adotta

il seguente
regolamento:

 

Articolo 1.

Accettazione
telefonica o telematica delle giocate

 

1. E’ facoltà  del Ministero delle
finanze autorizzare i concessionari o i gestori dei giochi, concorsi
pronostici o scommesse ad effettuare la raccolta telefonica o telematica
delle giocate, mediante sistemi, centri di servizio o operatori di
telecomunicazioni che utilizzino linee telefoniche ordinarie, secondo le
modalità  stabilite con il decreto dirigenziale di cui al comma 2. I
concessionari, ai fini delle necessarie interconnessioni, rendono

disponibile il proprio sistema di
automazione a tutti gli operatori di telecomunicazioni interessati a detta
modalità  di raccolta del gioco.

2. Con decreto dirigenziale del
Ministero delle finanze sono stabilite le procedure di acquisizione,
registrazione e documentazione delle giocate telefoniche o telematiche di
cui al comma 1.

Articolo 2.

Autorizzazioni dei
concessionari o dei gestori dei giochi

 

1. Le autorizzazioni di cui
all’articolo 1 sono rilasciate in applicazione di apposita direttiva del
Ministro delle finanze riguardante i giochi, concorsi pronostici o
scommesse ai quali sono da estendere i tipi di raccolta previsti
dall’articolo 1 e nel rispetto dei principi della certezza giuridica del
rapporto tra concessionario e scommettitore, della sicurezza e della
trasparenza del gioco, della tutela della buona fede degli utenti, della

responsabilità  del concessionario
per la correttezza della procedura anche sotto il profilo della
rendicontazione contabile, dell’utilizzo di metodi informatici per la
registrazione in tempo reale delle scommesse presso i sistemi di
totalizzazione nazionale.

Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sarà  inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 15 febbraio 2001

Il Ministro: Del Turco

Visto, il Guardasigilli: Fassino

Registrato alla Corte dei conti il
13 aprile 2001

Ufficio controllo atti Ministeri
economico-finanziari, registro n.

1 Finanze, foglio n. 384

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