Norme & Prassi

Riconoscimento delle qualifiche professionali Ue (Dlgs Cdm 11.4.2002)

Nuova pagina 1

Attuazione della direttiva
1999/42/CE che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche
per le attività  professionali disciplinate dalle direttive di
liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che
completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche.

 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTA la legge 29 dicembre 2000, n. 422 (legge Comunitaria 2000) ed in
particolare l’allegato B, recante disposizioni per l’adempimento di
obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alla Comunità  europea;

VISTA la direttiva 42/1999 del 7 giugno 1999 del Parlamento europeo e
del Consiglio [2], che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle
qualifiche per le attività  professionali disciplinate dalle direttive di
liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che
completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera
dei Deputati e del Senato della Repubblica;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra Stato, le regioni e
le Province autonome di Trento e Bolzano;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

 

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie, delle attività 
produttive e del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell’economia e delle
finanze e degli affari regionali;

EMANA

 

Il seguente decreto legislativo

 

 

Articolo 1

 

(Ambito di applicazione)

1. Il presente decreto legislativo detta disposizioni per assicurare
l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento o di libera prestazione
di servizi nei settori di attività  di cui Allegato A, ai seguenti
soggetti di seguito denominati beneficiari:

a) cittadini degli Stati membri dell’Unione europea;

b) società  costituite in conformità  con la legislazione di uno Stato
membro dell’Unione europea ed aventi la sede sociale, l’amministrazione
centrale o il centro a attività  principale all’interno dell’Unione
europea, a condizione che, nel caso in cui abbiano soltanto la sede
sociale all’interno dell’Unione europea, la loro attività , presenti un
legame effettivo e continuato con l’ economia di uno Stato membro
dell’Unione europea.

2.Alle condizioni stabilite dal presente decreto legislativo, le
conoscenze e competenze attestate da diplomi, certificati e altri titoli
rilasciati da un altro Stato membro dell’Unione Europea, sono riconosciute
in Italia per l’accesso o l’esercizio, a titolo autonomo o subordinato, di
attività  di cui all’allegato A.

3. Le norme contenute nel presente decreto non possono essere invocate
in alcun modo per finalità  diverse da quelle relative all’ambito di
applicazione di cui ai commi 1 e 2. Esse non possono essere invocate per
la definizione degli aspetti, anche contrattuali, relativi alla
costituzione e qualificazione del rapporto di lavoro.

 

Articolo 2

(Riconoscimento)

1. Per le attività  elencate nell’Allegato A, il cui accesso o
esercizio è subordinato dalla normativa vigente, al possesso di
conoscenze e capacità  generali o professionali, il riconoscimento è
subordinato alla dimostrazione dell’esercizio effettivo dell’attività  in
un altro Stato dell’Unione europea.

2. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 3, per le attività 
elencate nell’allegato A, prima parte, se le conoscenze e competenze
richieste dalle norme nazionali dello Stato d’origine o di provenienza
attestate da diploma, certificato o altri titoli , in possesso del
richiedente, vertono su argomenti sostanzialmente diversi per contenuto da
quelli contemplati dalla legislazione vigente nello Stato italiano, tenuto
conto anche , ove disponibili, dei dispositivi e degli indicatori di
trasparenza di cui alla risoluzione del Consiglio del 15 luglio 1996 sulla
trasparenza dei certificati di formazione professionale, il riconoscimento
è subordinato al superamento di un tirocinio di adattamento o di una
prova attitudinale di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 2
maggio 1994, n.319, a scelta del richiedente.

3. In deroga al comma 2, per le attività  elencate nell’Allegato A,
prima parte, esercitate a titolo autonomo o con mansioni direttive, per le
quali la normativa vigente richiede la conoscenza e l’applicazione di
specifiche disposizioni nazionali, il riconoscimento è subordinato al
superamento della prova attitudinale.

4. Gli oneri conseguenti all’attuazione dei commi 2 e 3 sono a carico
dei soggetti interessati;

 

Articolo 3

( Riconoscimento sulla base dell’esperienza
professionale)

1. Per le attività  comprese nell’allegato A, prima parte, lista I, è
considerato esercizio effettivo dell’attività  di cui all’articolo 2,
comma 1, quello prestato alternativamente per un periodo pari a:

a)sei anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità  di
dirigente d’azienda;

b) tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità  di
dirigente d’azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver
ricevuto, per l’attività  in questione, una precedente formazione della
durata di almeno tre anni comprovata da un certificato riconosciuto a
livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo
professionale competente;

c) tre anni consecutivi come lavoratore autonomo, nel caso in cui il
beneficiario dimostri di avere esercitato l’attività  in questione come
lavoratore dipendente per almeno cinque anni;

d) cinque anni consecutivi in funzioni direttive, di cui almeno tre
anni con mansioni tecniche che implichino la responsabilità  di almeno uno
dei reparti dell’azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver
ricevuto, per l’attività  in questione, una precedente formazione della
durata di almeno tre anni comprovata da un certificato riconosciuto a
livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo
professionale competente.

2. Per le attività  comprese nell’allegato A, prima parte, lista II, è
considerato esercizio effettivo dell’attività , di cui all’articolo 2,
comma 1, quello prestato, alternativamente per un periodo pari :

a) sei anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità  di
dirigente d’azienda;

b) tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità  di
dirigente d’azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver
ricevuto, per l’attività  in questione, una precedente formazione della
durata di almeno tre anni comprovata da un certificato riconosciuto a
livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo
professionale competente, ovvero quattro anni consecutivi come lavoratore
autonomo o in qualità  di dirigente d’azienda, nel caso in cui il
beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l’attività  in questione, una
precedente formazione della durata di almeno due anni comprovata da un
certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente
soddisfacente da un organismo professionale competente;

c) tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità  di
dirigente d’azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di avere
esercitato l’attività  in questione come lavoratore dipendente per almeno
cinque anni;

d) cinque anni consecutivi come lavoratore dipendente, nel caso in cui
il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l’attività  in questione,
una precedente formazione della durata di almeno tre anni comprovata da un
certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente
soddisfacente da un organismo professionale competente, ovvero sei anni
consecutivi come lavoratore dipendente, nel caso in cui il beneficiario
dimostri di aver ricevuto, per l’attività  in questione, una precedente
formazione della durata di almeno due anni comprovata da un certificato
riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da
un organismo professionale competente.

3. Per le attività  comprese nell’allegato A, prima parte, lista III,
è considerato esercizio effettivo dell’attività  di cui all’articolo 2,
comma 1, quello prestato, alternativamente, per un periodo pari a:

a) sei anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità  di
dirigente d’azienda;

b) tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità  di
dirigente d’azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver
ricevuto, per l’attività  in questione, una precedente formazione della
durata di almeno tre anni comprovata da un certificato riconosciuto a
livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo
professionale competente;

c) tre anni consecutivi come lavoratore autonomo, nel caso in cui il
beneficiario dimostri di aver esercitato l’attività  in questione come
lavoratore dipendente per almeno cinque anni.

4. Per le attività  comprese nell’allegato A, prima parte, lista IV, è
considerato esercizio effettivo dell’attività , di cui all’articolo 2,
comma 1, quello prestato, alternativamente, per un periodo pari a:

a) cinque anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità  di
dirigente d’azienda;

b) due anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità  di
dirigente d’azienda nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver
ricevuto, per l’attività  in questione, una precedente formazione della
durata di almeno tre anni comprovata da un certificato riconosciuto a
livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo
professionale competente;

c) tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità  di
dirigente d’azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver
ricevuto, per l’attività  in questione, una precedente formazione della
durata di almeno due anni comprovata da un certificato riconosciuto a
livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo
professionale competente;

d) due anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità  di
dirigente d’azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver
esercitato l’attività  in questione come lavoratore dipendente per almeno
tre anni;

e) tre anni consecutivi come lavoratore dipendente, nel caso in cui il
beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l’attività  in questione, una
precedente formazione della durata di almeno due anni comprovata da un
certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente
soddisfacente da un organismo professionale competente.

5. Per le attività  comprese nell’allegato A, prima parte, lista V,
lettere a) e b) dell’allegato A, prima parte, è considerato esercizio
effettivo dell’attività , di cui all’articolo 2, comma 1, quello prestato,
alternativamente, per un periodo pari a:

a) tre anni come lavoratore autonomo o in qualità  di dirigente
d’azienda a condizione che l’attività  in questione non sia cessata da pià¹
di due anni alla data in cui è depositata la domanda prevista
nell’articolo 6;

b) tre anni come lavoratore autonomo o in qualità  di dirigente
d’azienda, a condizione che l’attività  in questione non sia cessata da pià¹
di due anni alla data in cui è depositata la domanda prevista
nell’articolo 6.

6. Per le attività  comprese nell’allegato A, prima parte, lista VI, è
considerato esercizio effettivo dell’attività , di cui all’articolo 2,
comma 1, quello prestato, alternativamente, per un periodo pari a:

a) tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità  di
dirigente d’azienda;

b) due anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità  di
dirigente d’azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver
ricevuto, per l’attività  in questione, una precedente formazione
comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata
pienamente soddisfacente da un organismo professionale competente;

due anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità  di
dirigente d’azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver
esercitato l’attività  in questione come lavoratore dipendente per almeno
tre anni;

tre anni consecutivi come lavoratore dipendente, nel caso in cui il
beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l’attività  in questione, una
precedente formazione comprovata da un certificato riconosciuto a livello
nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo
professionale competente.

7. Nei casi di cui ai commi 1, 2, 3 e 6, lettere a) e c) l’attività 
non deve essere cessata da pi๠di dieci anni alla data in cui è
depositata la domanda prevista nell’articolo 6.

 

Articolo 4

(Dirigente d’azienda)

1. Ai soli fini di cui all’articolo 3, si considera dirigente d’azienda
qualsiasi persona che abbia svolto in un’impresa del settore professionale
corrispondente, alternativamente:

a) la funzione di direttore d’azienda o di filiale;

b) la funzione di institore o vice direttore d’azienda, se tale
funzione implica una responsabilità  corrispondente a quella
dell’imprenditore o del direttore d’azienda rappresentato;

c) la funzione di dirigente con mansioni commerciali e/o tecniche e
responsabile di uno o pi๠reparti dell’azienda.

 

Articolo 5

(Titoli equivalenti)

1. In sostituzione della formazione prevista all’articolo 3, comma 1,
lettere b) e d), comma 2, lettere b) e d), comma 3, lettera b) e comma 4,
lettere b), c), e) sono riconosciuti i certif

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