Norme & Prassi

DPR 16/04/02, n.67 Regolamento recante norme di attuazione e di coordinamento del procedimento elettorale per l’elezione dei magistrati componenti del Consiglio superiore della magistratura, a norma dell’articolo 14 della legge 28 marzo 2002, n. 44

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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87 della Costituzione;

Visto l’articolo 14 della legge 28 marzo 2002, n. 44, che prevede norme
regolamentari di attuazione e di coordinamento per taluni aspetti del
procedimento elettorale per l’elezione dei magistrati componenti del
Consiglio superiore della magistratura;

Visto l’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Considerato che l’entrata in vigore del presente regolamento riveste
particolare urgenza, tenuto conto dell’imminente scadenza del mandato del
Consiglio superiore della magistratura in carica;

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla Sezione consultiva
per gli atti normativi nell’adunanza dell’11 aprile 2002;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 16 aprile 2002; Sulla proposta del Ministro della giustizia;

E m a n a il seguente regolamento:

Articolo 1

1. Ai fini dell’autenticazione delle firme di presentazione delle
candidature concernenti l’elezione dei magistrati che esercitano funzioni
di legittimità  presso la Corte suprema di cassazione e la Procura
generale presso la stessa Corte, continuano ad applicarsi le disposizioni
dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1990,
n. 132.

2. Le firme dei magistrati presentatori, a norma dell’articolo 25,
comma 3, della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall’articolo
7 della legge 28 marzo 2002, n. 44 , non devono essere autenticate, ma
accompagnate dal relativo nome scritto a stampa, o comunque in modo chiaro
e leggibile.

Articolo 2.

1. Le schede per le votazioni sono stampate a cura dell’Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato in conformità  dei modelli annessi al
presente regolamento.

2. Le schede riservate alla elezione dei componenti magistrati che
esercitano funzioni di legittimità  presso la Corte suprema di cassazione
e la Procura generale presso la stessa Corte sono di colore bianco.

3. Le schede riservate alla elezione dei componenti magistrati con
funzioni di Pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la
Direzione nazionale antimafia, ovvero che sono destinati alla Procura
generale presso la Corte suprema di cassazione ai sensi dell’articolo 116
dell’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n.
12, e successive modificazioni, sono di colore grigio.

4. Le schede riservate alla elezione dei componenti magistrati che
esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che
sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell’articolo 115
dell’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n.
12, e successive modificazioni, sono di colore verde.

Art. 3. 1. Le modalità  temporali delle operazioni di voto, di cui
all’articolo 26, comma 1, della legge 24 marzo 1958, n. 195, come
sostituito dall’articolo 8 della legge 28 marzo 2002, n. 44, sono
stabilite dal Presidente della Repubblica, quale Presidente del Consiglio
superiore della magistratura, all’atto della indizione delle elezioni.

Articolo 4.

1. Nella sala elettorale presso l’ufficio elettorale centrale e presso
ogni altro seggio elettorale sono collocate tre urne, una per ciascuno dei
collegi previsti dall’articolo 23, comma 2, della legge 24 marzo 1958, n.
195, come sostituito dall’articolo 5 della legge 28 marzo 2002, n. 44. Le
urne, previa constatazione dell’assenza di ogni contenuto, sono sigillate
prima dell’inizio della votazione.

2. Il presidente dell’ufficio elettorale o, in sua assenza, il
componente pi๠anziano, consegna a ciascun votante le tre diverse schede
di cui all’articolo 2 ed una matita.

3. Su ciascuna scheda deve essere apposto un bollo, contenente la
dicitura "Elezioni del Consiglio superiore della magistratura",
identico per tutti i seggi elettorali.

Articolo 5.

1. I seggi elettorali, alla chiusura delle operazioni di voto,
trasmettono immediatamente, in plico sigillato, le schede, divise per
ciascun collegio unico nazionale, alla cancelleria della Corte di appello
del distretto di appartenenza, unitamente al verbale delle operazioni
elettorali dal quale risulti il numero delle schede inviate per ciascun
collegio elettorale; la cancelleria della Corte di appello, previa
verifica che tutti i seggi elettorali del distretto abbiano inviato i
plichi, li raggruppa senza aprirli e ne dispone la trasmissione alla
Commissione centrale elettorale, unitamente al verbale delle operazioni
elettorali.

2. L’Ufficio centrale elettorale, alla chiusura delle operazioni di
voto, trasmette immediatamente alla Commissione centrale elettorale le
schede, in plico sigillato, divise per ciascun collegio nazionale,
unitamente al verbale delle operazioni elettorali dal quale risulti il
numero delle schede inviate per ciascun collegio elettorale.

3. Delle contestazioni delle operazioni di voto, risolte ai sensi
dell’articolo 28, comma 1, della legge 24 marzo 1958, n. 195, come
sostituito dall’articolo 10 della legge 28 marzo 2002, n. 44, è dato atto
nel verbale delle operazioni elettorali.

4. La Commissione centrale elettorale redige un apposito verbale delle
operazioni di apertura dei plichi, in cui specifica il numero dei plichi
ricevuti nonchè il numero delle schede pervenute da ciascun seggio
elettorale e dall’ufficio centrale elettorale per ciascuno dei tre
collegi; quindi, preso atto che siano pervenuti tutti i plichi trasmessi
dall’ufficio centrale elettorale e dai seggi elettorali e previa riunione
di tutte le schede relative a ciascun collegio unico nazionale, provvede
allo scrutinio ed all’assegnazione dei seggi a norma dell’articolo 27,
commi 1 e 2, della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito
dall’articolo 9 della legge 28 marzo 2002, n. 44 . Delle contestazioni
sulla validità  delle schede, risolte ai sensi dell’articolo 28, comma 2,
della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall’articolo 10 della
legge 28 marzo 2002, n. 44, è dato atto nel verbale delle operazioni
elettorali.

Articolo 6.

1. Salvo quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, è abrogato il
decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1990, n. 132.

 

Articolo. 7.

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente
decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà  inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. àˆ fatto obbligo
a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì
16 aprile 2002 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Castelli, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 2002 Ministeri istituzionali,
registro n. 4, foglio n. 217

 

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