Lavoro

Il pony express è un lavoratore autonomo, (Tribunale di Roma 6409/2002)

Nuova pagina 1

Tribunale di Roma, Sezione
Lavoro primo grado sentenza 6409/2002

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente notificato, D.P.A. proponeva opposizione alla
ordinanza ingiunzione n.349/1999 con la quale le era stato intimato, in
qualità  di amministratore unico della Speedy Boys, il pagamento di Lit.
1.835.200 per sanzioni amministrative e spese di cui alla legge
n. 689/1981 per omesso versamento all’Inps dei contributi, il
tutto con riferimento al periodo aprile-dicembre 1992, relativi al
rapporto di lavoro intercorso con il lavoratore P.A.

Deduceva l’opponente che il P. aveva collaborato con la Speedy Boys
dal 10.4.1992 al 29.12.1992 prestando e svolgendo per la suindicata società 
la attività  di pony express (motofattorino di recapito) come da contratto
debitamente sottoscritto e datato.

Tale attività  era stata svolta in maniera saltuaria e occasionale e
senza alcun inserimento all’interno dell’organico della società  e
senza dipendenza gerarchica o subordinazione. Il P. era stato pagato in
base alle consegne effettuate. Tale prestazione di collaborazione non
poteva essere inquadrata nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato,
pertanto non potevano ritenersi dovuti i contributi nè gli accessori nè
gli altri incombenti di cui alla impugnata ordinanza.

Tanto premesso, chiedeva al giudice adito, previa sospensione della
esecuzione del provvedimento impugnato, di disporre l’annullamento
totale dello stesso, dichiarandolo nullo o di nessun effetto siccome
inammissibile e infondato in fatto e in diritto.

Si costituiva l’Inps eccependo la inammissibilità  del ricorso per
mancato previo esperimento del ricorso amministrativo e di accertare e
dichiarare il credito vantato nei confronti dell’opponente cosí come
ingiunto nell’ordinanza ingiunzione e, conseguentemente, di condannare
l’opponente al pagamento della predetta somma, oltre interessi e spese
legali.

La causa veniva istruita con l’assunzione della prova testimoniale ed
all’udienza del 16.1.2002, veniva discussa e decisa come da separato
dispositivo.

Deve, preliminarmente, ritenersi la infondatezza della eccezione di
improcedibilità , atteso che nel caso di specie i termini di opposizione
alla ordinanza ingiunzione sono quelli dettati dalla legge
n.689/1981, non vertendosi in ipotesi di reiezione di una domanda
di prestazione previdenziale o assistenziale, ma in ipotesi di opposizione
a ordinanza ingiunzione.

Nel merito la opposizione è fondata.

Dalle dichiarazioni rese e dai testi è, infatti, emerso che il
rapporto di lavoro tra la società  opponente e il lavoratore P. è stato
connotato dagli elementi propri dell’autonomia, non già  della
subordinazione, atteso che il P. non aveva obbligo di orario o di
giustificazione delle assenze ed era libero di decidere, quale pony
express, quante consegne effettuare (dichiarazioni dei testi T. e B.).

Deve, pertanto, ritenersi che non sussiste la omissione dell’obbligo
contributivo in relazione alla quale è stata emessa la ordinanza
ingiunzione opposta, che pertanto deve essere annullata, pur ricorrendo
giusti motivi per la integrale compensazione tra le parti delle spese di
giudizio.

P.Q.M.

a) accoglie l’opposizione e, per l’effetto, annulla l’ordinanza
ingiunzione opposta;

b) compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.

Roma, 16.1.2002-05-06 Il Giudice

Depositato in Cancelleria in data 15 marzo 2002

https://www.litis.it

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *