Civile

Titolo di cedito – insindacabilità, in sede di controllo di legittimità, della qualificazione giuridica dell’azione di pagamento effettuata dal giudice di merito – Cassazione Civile Sentenza. n. 7077 del 14/04/2004


Cassazione Civile Sentenza. n. 7077 del
14/04/2004


Svolgimento del processo

Vincenzo Caturano propose
opposizione avverso il decreto ingiuntivo con il quale gli era stato intimato il
pagamento, in favore di Giuseppe La Selva, della somma di lire 31.007.550
costituente la valuta di tre assegni emessi all’ordine di Donato Pompanea e da
questo girati.

Detto opponente dedusse che il
decreto ingiuntivo era stato emesso irregolarmente perchè i titoli di credito
erano stati sottoposti a sequestro penale ed altresi’ perchè le fotocopie
informi degli stessi non costituivano prova scritta; che il La Selva in quanto
giratario non disponeva di azione causale nei confronti di esso Caturano
emittente.

Resisteva all’opposizione il La
Selva che nel corso del giudizio produceva le copie autentiche degli assegni
rilasciate ai sensi dell’art. 343 c.p.p.

Il Tribunale di Benevento
accolse l’opposizione e revoco’ il decreto ingiuntivo con la motivazione che se,
con l’istanza per decreto ingiuntivo, il La Selva aveva proposto l’azione
cartolare questa era da ritenersi prescritta atteso che alla data in cui la
copia autentica degli stessi era stata depositata in giudizio (il 25 aprile
1987) era trascorso il termine di sei mesi decorrente dalla scadenza del termine
di presentazione per il pagamento, comunque anteriore al 1° luglio 1986; che
l’azione causale, comunque, non spettava al La Selva nei confronti
dell’emittente.

Accogliendo il gravame del
creditore, la Corte di Appello territoriale, con sentenza emessa il 27 settembre
2000, rigetto’ l’opposizione e pronuncio’ sentenza di condanna al pagamento nei
confronti degli eredi dell’originario debitore ingiunto (indicati nel
dispositivo).

Sulla premessa che il La Selva
aveva esercitato l’azione cartolare, la sentenza del tribunale è stata
riformata sul punto della prescrizione.

La Corte infatti ha rilevato che
le date di presentazione dagli assegni orano quelle, rispettivamente, del 30
maggio, del 15 giugno e del 30 giugno 1986 ed ha ritenuto che la notificazione
del ricorso e del decreto ingiuntivo, avvenuta il 7 luglio dello stesso anno
1986 avesse validamente interrotto il decorso del termine di prescrizione,
secondo le norme generali del codice civile, ad onta, dell’improponibilità
dell’istanza medesima perchè non basata sugli originali o su copie autentiche
dei titoli di credito.

Nel merito, la Corte ritenne
che, una volta effettuata nel corso del giudizio di primo grado, la produzione
della copia autentica dei titoli, il La Selva avesse fornito la prova della sua
legittimazione alla pretesa di pagamento quale possessore dei titoli stessi in
forza di una serie continua di girate.

Avverso la sentenza. Rosa ed
Eduardo Caturano nonchè Santangelo Giovanna hanno proposto ricorso per
Cassazione.

Resiste il La Selva con controricorso.

Motivi
della decisione

Con due motivi i ricorrenti denunciano:

1 – la violazione e falsa
applicazione degli art. 75 L.a. (R.D. n. 1736 del 1933) e artt. 2943 e
2945 c.c.
in relazione all’art. 112 c.p.c. nonchè il "vizio di
motivazione ".

La complessa censura è
argomentata come segue: "erroneamente, attraverso una non corretta
interpretazione degli, atti processuali, e in particolare dalla istanza a dalla
deduzioni, del La Salva, la Corte di merito aveva ritenuto esercitata nel caso
di specie l’aziona cartolare, laddove lo stesso La Salva nei suoi scritti aveva
sempre affermato di aver inteso esperire solo un’azione causale". Dunque la
Corte aveva "illegittimamente sostituito una diversa azione e quella normalmente
e sostanzialmente proposta " dalla parte. "Irrilevante" era da ritenersi, di
conseguenza e proprio in relazione all’esercitata azione causale, il richiamo,
agli effetti dell’art. 75 R.D. n. 1736 del 1933 (L.a.), alle norme
sull’interruzione della prescrizione".

La censura e infondata.

Spetta al giudice di merito
decidere, con giudizio incensurabile in Cassazione, se il creditore, convenendo
il debitore per il pagamento della somma portata da un titolo di credito
(assegno, cambiale) abbia inteso esercitare un’azione cambiaria di cognizione
ovvero un azione ex causa riguardante il rapporto sottostante, ora la Corte di
merito, valorizzando, nel senso dell’esercizio dell’azione cartolare, il testo
del ricorso per decreto ingiuntivo e le deduzioni del La Selva all’udienza del
25 maggio 1987 (vedi pag. 5 della sentenza) e assumendo coma decisiva, su tali
basi testuali, la circostanza che il creditore "aveva fatto riferimento agli
assegni bancari ai fini della concessione della provvisoria esecutività del
decreto ingiuntivo" ( art. 642 c.p.c. comma 1°), ha correttamente
motivato il suo convincimento, dando rilevanza ad un elemento il quale ben
consentiva di ritenere che gli assegni venivano utilizzati come titoli di
credito e non alla stregua di un chirografo ( art. 1988 c.c.) dal quale
semplicemente si volesse trarre la prova di un credito derivante da un rapporto
sottostante. Far valere in giudizio un titolo di credito quale titolo esecutivo
è, peraltro, sicuro indice dell’esercizio dell’azione cartolare.

E’ vero, come il ricorrente
deduce nello svolgimento del motivo, che la Corte di merito non ha mostrato di
tenere in conto le affermazioni dello stesso creditore di "aver utilizzato le
copie dagli Assegni solo come prova scritta a fondamento della richiesta di
decreto ingiuntivo" – quali il ricorrente trascrive dalla comparsa di risposta
del la Selva del 15 ottobre 1986 – ma l’omissione della Corte non ne inficia il
giudizio interpretativo circa la natura dell’azione proposta sia per essersi la
Corte medesima riferita alle successive deduzioni dello stesso creditore
(udienza del 25 maggio 1987) sia per aver valorizzato il suddetto elemento
decisivo del riferimento agli assegni quali titoli esecutivi.

Ne discende l’infondatezza della
censura proposta anche con riferimento all’intervenuta interruzione della
prescrizione di cui all’art. 75 L.a. (R.D. n. 1736 del 1933).

L’argomento che il ricorrente
mostra di riprendere dalla sentenza del tribunale – che il suddetto termine di
prescrizione fosse "abbondantemente decorso" al momento in cui (l’udienza del 25
maggio 1987) il La Selva aveva prodotto le copie autentiche degli assegni, non
ha fondamento giuridico.

La Corte ha rilevato sul punto,
che se pur emesso invalidamente sulla base "non degli originali" e nemmeno di
"copie autentiche" degli assegni, il decreto ingiuntivo era idoneo a svolgere,
una volta notificato assieme al ricorso il 7 luglio 1986, la funzione di cui
all’art. 2943 c.c.

Quel rilievo della Corte è
giuridicamente corretto atteso che non è dubbio (v. la giurisprudenza di questa
Corte dalla sent. n. 2103 del 1968) che la disciplina generale del codice civile
in tema di interruzione (e sospensione) della prescrizione, in quanto non
espressamente derogata dalle norme della legge speciale (art. 75 e 76 R.D. n.
1736 del 1933
in tema di assegno bancario i quali dispongono unicamente per
il termine della prescrizione cartolare e per l’efficacia soggettiva della
stessa) è applicabile anche alla prescrizione dalla azioni cartolari. E dunque
è ben vero che una pronuncia di merito, quand’anche resa in termini di
improponibilità dall’azione, non tolga l’effetto interruttivo della
notificazione della domanda giudiziale.

Resta assorbita la disamina dal
secondo motivo con il quale è stata proposta una censura, di violazione e falsa
applicazione dell’art. 2697 c.c. e artt. 643 e 645 c.p.c. nonchè
di vizio di motivazione, che riguarda la posizione sostanziale e processuale del
debitore Caturano quale destinatario di una indicata come inesistente, per
difetto di un rapporto diretto con il La Selva – aziona causale.

Il ricorso va dunque rigettato a i ricorrenti
condannati alla spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso a
condanna i ricorrenti, in solido tra di loro, al pagamento delle spese del
giudizio liquidate in complessivi euro 1.600,00, di cui 100,00 per esborsi e
1.500,00 per onorari, oltre le spese generali e gli accessori come dovuti per
legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella
Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte di Cassazione, il 26
novembre 2003.

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