L’onere probatorio del danneggiato nei giudizi di responsabilità professionale non si spinge sino alla necessità dì enucleazione ed indicazione di specifici e peculiari aspetti tecnici. Cassazione Civile, Sezione Te
Con la sentenza in esame, la Corte di Cassazione,
dovo aver premesso che da almeno un trentennio si registra una notevole
accentuazione dei giudizi di responsabilità professionale tanto che il sistema
della responsabilità civile diventa un’opera di ingegneria sociale,
commissionata quasi interamente agli interpreti, il cui compito diviene,
allora, lo studio dei criteri di traslazione del danno, enuncia il primcipio
secondo cui pur gravando sull’attore l’onere di allegare i profili concreti di
colpa medica posti a fondamento della proposta azione risarcitoria, tale onere
non si spinge sino alla necessità di’ enucleazione ed indicazione di
specifici e peculiari aspetti tecnici di responsabilità professionale,
conosciuti e conoscibili soltanto dagli esperti del settore, sufficiente
essendo, per converso, la contestazione dell’aspetto colposo dell’attività
medica secondo quelle che si ritengano essere, in un dato momento storico,
le cognizioni ordinarie di un non-professionista che, espletando, peraltro, la
professione di avvocato, conosca (o debba conoscere) l’attuale stato dei
possibili profili di responsabilità del sanitario (omessa informazione delle
conseguenze dell’intervento, adozione di tecniche non sperimentate in luogo di
protocolli ufficiali e collaudati, ecc. -).
Cassazione Civile, Sezione Terza, Sentenza n. 9471
del 19/05/2004
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gaetano FIDUCCIA |
Presidente |
Dott. Luigi Francesco DI NANNI |
Consigliere |
Dott. Alberto TALEVI |
Consigliere |
Dott. Gianfranco MANZO |
Consigliere |
Dott. Giacomo TRAVAGLINO |
Rel. Consigliere |
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
B. Anna, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE ANGELICO 12, presso lo Studio dell’avvocato PAOLA
ALLEGRETTI, difesa dall’avvocato GIANCARLO VITI, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
ASSITALIA SPA, in persona dell’Amministratore Delegato Dr. Luciano Roasio,
elettivamente domiciliata in ROMA VIA DI PIETRA PAPA 4, presso lo Studio
dell’avvocato FRANCESCO TRINCANICO, che la difende, giusta delega in atti;
– controricorrente –
contro
LA
FONDIARIA ASSIC SPA, con sede in Firenze in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BISSOLATI 76, presso lo
Studio dell’avvocato TOMMASO SPINELLI GIORDANO, difesa dall’avvocato SERGIO
FINETTI, giusta delega in atti;
– controricorrente –
contro
N.
GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FLAMINIA 388, presso lo Studio
dell’avvocato GIUSEPPINA BEVIVINO, difeso dall’avvocato STELIO ZAGANELLI, giusta
delega in atti;
– controricorrente –
nonchè contro
AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 4 GESTIONE LIQUIDATORIA della soppressa USLL
ORVIETO, in persona del Direttore Generale p.t. Dr. Marco Aurelio Lombardelli,
con sede in Terni, elettivamente domiciliata in ROMA VIA SILVIO PELLICO 16,
presso lo Studio dell’avvocato MANLIO MORCELLA, che la difende, giusta delega in
atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 243/99 della Corte di Appello di PERUGIA, emessa il
06/07/99 e depositata il 03/09/99 (R.G. 228/96);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/11/03 dal
Consigliere Dott. Giacomo TRAVAGLINO;
udito l’Avvocato Vittorio BETTI (per delega Avv. Giancarlo VITI);
udito l’Avvocato Francesco TRICANICO;
udito l’Avvocato Tommaso SPINELLI GIORDANO (per delega Avv. Sergio FINETTI);
udito l’Avvocato Ulissa BARDANI (per delega Avv. Stelio ZAGANELLI);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico
SORRENTINO che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
Ballanti A., con atto di citazione del 26 febbraio 1992, convenne dinanzi
al Tribunale di Orvieto il doti. Giovanni N. e la USL di Orvieto esponendo:
–
di essersi ricoverata presso la predetta USL per essere sottoposta ad un
intervento chirurgico di cambiamento di sesso attraverso l’asportazione del
pene la contestuale creazione di una vagina artificiale;
–
di essere stata sottoposta a detto intervento da parte del dott. Giovanni N.
che, peraltro, lo aveva eseguito non correttamente, avendo realizzato una
vagina di profondità insufficiente, onde l’impossibilità di poter
intrattenere normali rapporti sessuali;
–
che il Giovanni N. doveva ritenersi senz’altro responsabile della mancata
riuscita dell’intervento, e tenuto, per l’effetto, e in solido con la USL di
Orvieto, al risarcimento dei danni.
Costituitosi in giudizio, il Giovanni N. eccepi’, in limine, la
prescrizione e la decadenza dell’azione proposta contro di lui ex art.2226 c.c.,
chiedendone, nel merito, il rigetto. Dal suo canto la USL, nel costituirsi,
chiese del pari il rigetto della domanda, nonchè l’autorizzazione alla chiamata
in causa delle compagnie assicuratrici La Fondiaria Assicurazioni e INA
Assitalia (che, ritualmente intervenute, eccepirono entrambe l’inoperatività
della garanzia assicurativa, la prima perchè, nella specie, non era a dirsi
configurabile alcuna ipotesi di responsabilità extracontrattuale, la seconda
contestando che il fatto dannoso fosse direttamente ricollegabile all’intervento
chirurgico).
Il
Tribunale, all’esito dell’espletata istruttoria documentale, integrata da una
richiesta e disposta perizia medico-legale, ritenne sussistente la
responsabilità di tutti i convenuti, condannandoli (in via equitativa,
attesa l’estrema difficoltà di commisurare il danno a parametri oggettivi)
all’invocato risarcimento nella misura di 200 milioni.
Il
Giovanni N., la USL di Orvieto e le compagnie assicuratrici impugnarono la
sentenza dinanzi alla Corte di appello di Perugia, la quale, accogliendolo
in toto, riformo’ integralmente la decisione di I grado osservando, per
quanto ancora di rilevo in seno al presente giudizio di legittimità:
-che il giudice di primo grado aveva eccessivamente dilatato il thema
decidendum, da ricondursi, per converso, "alla domanda svolta
dall’attrice nell’atto di citazione proposta in primo grado", e cioè, in
definitiva, all’avere questa lamentato che "pur avendole il dottor Giovanni N.
promesso, prima dell’intervento, che ella avrebbe potuto avere una vita
sessuale normale come donna, aveva poi constatato che cio’ non era possibile
poichè la vagina che le era stata praticata in luogo dell’organo genitale
maschile era di lunghezza insufficiente per consentirle un normale rapporto
sessuale";
-che non appariva lecito, da parte del Tribunale, l’aver suggerito all’attrice,
"attraverso i quesiti rivolti ai consulenti, un ampliamento del detto
thema, inserendovi disfunzioni organiche non lamentate, ovvero
considerazioni riguardanti, in generale, l’esito dell’intervento, anzichè
quello che specificamente lamentava la paziente, e cioè la lunghezza del canale
vaginale";
-che, esaminando, gli atti, risultava insussistente la prova che il dott.
Giovanni N. avesse assicurato a Anna B. la riuscita dell’intervento nei
termini da questa riferiti (e cioè che le sarebbe stato possibile una
normale vita sessuale), mentre l’affermazione del Tribunale secondo la
quale non risultava che, al paziente, fossero stati prospettati inconvenienti
funzionali derivanti dall’operazione era "solo il frutto di un’inammissibile
onere della prova operata dal primo giudice";
-che nè il Tribunale nè i consulenti avevano affrontato l’unico tema che
Anna B. aveva posto a sostegno della propria azione, e cioè la
circostanza dell’insufficiente lunghezza del canale vaginale, nè avevano
sostenuto che tale fatto fosse addebitabile ad imperizia del chirurgo,
"preferendo addentrarsi in indagini circa la scarsa aderenza della neovagina ai
tessuti sottostanti e alla allocazione dei corpi cavernosi", senza confutare,
infine, l’affermazione di Giovanni N. secondo la quale Anna B., essendo dotata
di un organo genitale maschile di ridotte dimensioni, non poteva aspirare alla
creazione di un canale vaginale di lunghezza maggiore rispetto a quello in
concreto realizzato;
-che, pertanto, era del tutto carente la prova della pretesa imperizia del
chirurgo.
Anna B. ha impugnato dinanzi a questa Corte la sentenza della giudice perugino,
con ricorso sostenuto da 4 motivi. Resistono con controricorso il Giovanni N.,
la gestione liquidatoria della soppressa USL di Orvieto e le compagnie
assicuratrici. All’odierna udienza sono state depositate memorie dalla
ricorrente e dal resistente Giovanni N.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il
ricorso di Anna B. è fondato e va