Penale

La remissione di querela determina l’estinzione del reato anche in presenza di una impugnazione inammissibile. Cassazione Penale, Sezioni Unite, Sentenza n. 24246/2004


Cosa succede nell’ipotesi che intervenga la remissione di querela, accettata
dall’imputato, nell’ambito di un giudizio instaurato a seguito di impugnazione
palesemente inammissibile? Nessun dubbio per le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, la quale ha statuito che la remissione di querela comporta
l’estinzione del reato anche se interviene dopo il deposito di un atto
inammissibile.

Sul
punto Le Sezioni Unite si erano pronunciate già in precedenza. Con la sentenza
dell’11/11/94 hanno riconosciuto al giudice l’obbligo di dichiarare l’estinzione
del reato anche in presenza di cause di inammissibilità sopravvenute e la
prevalenza sull’effetto estintivo delle cause di inammissibilità originarie, di
cui all’art. 591 cpp per dichiarare le quali non è necessario un esame degli
atti processuali. Successivamente,  con sentenza del 20/06/1999, le Sezioni
Unite hanno individuato nella “manifesta infondatezza del ricorso” l’unica causa
di inammissibilità sopravvenuta e qualificando come inammissibilità originarie
tutte le altre. Infine, con sentenza del 22/11/2000, la Corte equipara alle
cause di inammissibilità originarie anche la manifesta infondatezza del
ricorso.

La
sentenza in esame statuisce che alla remissione di querela, quale causa
estintiva del reato, va data massima prevalenza. Ed infatti << il fondamento
politico-criminale della remissione è omogeneo e speculare a quello della
querela, rappresentando l’espressione di un diritto potestativo, esercitabile,
ovviamente, dopo l’esercizio dei diritto di querela, volto ad estinguere gli
effetti della condizione di procedibilità già azionata.


Rimangono pertanto confermati, per un verso, l’effetto estintivo proprio anche
della remissione, al pari do ogni altra causa di estinzione del reato, per un
altro verso, le connotazioni peculiari di tale causa estintiva rispetto alle
altre cause di estinzione; collegandosi essa direttamente all’esercizio
dell’azione penale, per di più, in forza dell’esercizio di un diritto
potestativo del querelante, diretto, attraverso un contrarius actus, a porre nel
nulla la condizione per l’inizio dell’azione penale.


Donde la necessità di conferire alla voluntas del remittente la massima valenza
sul piano del possibile giuridico; il che appare, del resto, comprovato sia
dalla riscontrata peculiare nozione di sentenza irrevocabile derivante dal
Codice penale sia dalla possibilità che l’effetto estintivo possa teoricamente
avverarsi pure dopo la formazione del giudicato formale.

Le
considerazioni che precedono conducono queste Sezioni unite all’affermazione del
principio di diritto in base al quale la remissione di querela intervenuta
successivamente a un ricorso inammissibile, purchè, proposto nei termini
indicati dall’art. 585 Cpp, determina l’estinzione del reato per tale causa>>

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