Civile

INTERROGATORIO CIVILE – La confessione resa in giudizio dall’assicurato al danneggiato di un sinistro stradale, a seguito di interrogatorio formale, fa piena prova contro colui che l’ha fatta, ma non può avere efficacia nei confronti di persone di

La
confessione resa in giudizio dall’assicurato al danneggiato di un sinistro
stradale, a seguito di interrogatorio formale, fa piena prova contro colui che
l’ha fatta, ma non puo’ avere efficacia nei confronti di persone diverse dal
confidente, in quanto quest’ultimo non ha il potere di disposizione in ordine a
posizioni giuridiche di soggetti distinti e, pertanto, nel giudizio di
risarcimento danni da incidente stradale proposto nei confronti della società
assicuratrice e del conducente del veicolo, la confessione resa da quest’ultimo
è liberamente apprezzata, ai sensi dell’articolo 2733 del c.c., dal giudice,
che puo’ liberamente apprezzare il comportamento processuale ed extraprocessuale
di detta parte e, quindi, non trarre dallo stesso elementi di giudizio
sfavorevoli in danno della società assicuratrice.

 

Quanto alle
dichiarazioni contenute nella constatazione amichevole del danno sottoscritto da
entrambi i conducenti coinvolti in un sinistro stradale, modulo diretto secondo
la previsione dell’articolo 5 del decreto legge n. 857 del 1976 (convertito
dalla legge 39 del 1977) ad accelerare la liquidazione del danno da parte
dell’assicuratore, queste hanno valenza diversa a seconda che il verbale sia
utilizzato dal danneggiato prima o dopo la instaurazione del giudizio
risarcitorio. Mentre nel primo caso esse sono assistite da una presunzione
semplice di veridicità, che puo’ essere vinta dall’assicuratore, nel secondo
caso, trattandosi di dichiarazioni rese a un soggetto diverso dall’assicuratore,
sono invece liberamente apprezzabili dal giudice, allo stesso modo delle
dichiarazioni confessorie rese a un terzo.

 


Cassazione
Civile, Sezione III, Sentenza n. 4192 del 02/03/2004


 

La Corte
Suprema di Cassazione

Sezione III

Composta
dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Gaetano
FIDUCCIA – Presidente

Dott. Ernesto
LUPO – Consigliere

Dott.
Francesco TRIFONE – Consigliere

Dott.
Giovanni Battista PETTI – Consigliere

Dott. Alberto
TALEVI – rel. Consigliere

ha
pronunciato la seguente:

Sentenza

sul ricorso
proposto da:

Z. G.,
elettivamente domiciliato in ROMA. VIA DEGLI SCIPIONI 268/A, presso lo studio
dell’avvocato ALESSIO PETRETTI, che lo difende anche disgiuntamente insieme
all’avvocato GIANFRANCO CARBONE, giusta delega in atti;

– ricorrente

contro

L. A. S.P.A.,
in persona del suo Procuratore Dott. A. O., elettivamente domiciliata in ROMA
VIA ALBERICO II 11, presso lo studio dell’avvocato ANGELO SCARPA, che la difende
anche disgiuntamente insieme all’avvocato PIERO GERIN, giusta delega in atti;


controricorrente –

nonchè
contro

T. M.;

– intimato –

avverso la
sent. n. 432/00 del Tribunale di TRIESTE, emessa il 17 marzo 2000 e depositata
il 26 aprile 2000 (R.G. 1188/98);

udita la
relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 16 ottobre 2003 dal
Consigliere Dott. Alberto TALEVI;

udito
l’Avvocato Alessio PETRETTI;

udito il P.M.
in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CONSOLO Santi che ha
concluso per il rigetto del ricorso.

 


Svolgimento del processo

 


Nell’impugnata decisione lo svolgimento del processo è esposto come segue.

"Con atto di
citazione notificato il 17 luglio 1997, M. T. esponeva che, in data 2 ottobre
1996, verso le ore 16, alla guida della propria autovettura VW Golf, stava
percorrendo la grande viabilità (ex 202) in direzione Lisert, quando, giunto
all’altezza di Sistiana, veniva tamponato dalla Opel Corsa di proprietà di G.
Z., condotta dallo stesso ed assicurata presso il L.A. S.p.A.; che, in quel
momento, stava piovendo a dirotto e la visibilità era notevolmente ridotta;
che, a causa del tamponamento, l’autovettura dell’attore era scivolata
sull’asfalto ed aveva terminato la propria corsa contro il guard-rail
(centrale), riportando danni notevoli nella parte anteriore; che il veicolo
dell’attore era stato rimosso dal luogo dell’incidente con l’intervento di un
carro attrezzi; che, la compagnia assicuratrice del danneggiante non aveva dato
alcun riscontro alla richiesta di risarcimento.

Cio’
premesso, il T., depositando in atti una constatazione amichevole d’incidente
sottoscritta anche dallo Z., chiedeva la condanna in solido di quest’ultimo e
del suo assicuratore al risarcimento integrale del danno all’autovettura.

Si
costituivano in giudizio entrambi i convenuti.

Lo Z.
confermava la dinamica dell’incidente fornita dal T., attribuendo alla propria
condotta di guida la responsabilità del sinistro. Indicava come persone
presenti al fatto O. T. e L. O., terzi trasportati sulla vettura dell’attore e
di quest’ultimo, rispettivamente, sorella e nipote. Lo stesso convenuto, dopo
avere precisato che era amico del T. da molti anni, nonchè suo vicino di casa,
e che aveva fatto riparare il proprio veicolo (Opel Corsa) presso un’officina
estera, chiedeva di essere manlevato dal L. A. S.p.A. per ogni somma dovuta
all’attore.

Si costituiva
anche la società assicuratrice, la quale, viceversa, chiedeva il rigetto di
ogni domanda attorca, sostenendo che numerosi indizi l’avrebbero indotta a
dubitare dell’effettivo coinvolgimento dell’assicurato Z. nel sinistro stradale
denunciatole.

Il Giudice di
pace richiedeva informazioni sia alle Autorità territorialmente competenti per
i rilievi di incidenti stradali avvenuti in località Sistiana, sia all’Ente
Nazionale per le strade: tali soggetti comunicavano, rispettivamente, di non
aver effettuato alcun intervento in relazione all’incidente in questione, e di
non essere a conoscenza di alcun danneggiamento al guard-rail nel punto indicato
come teatro del sinistro. Venivano sentiti come testi O. T. e L. O. (che
confermavano la versione dei fatti descritta in citazione), A. L., perito
fiduciario del L. A. (il quale, riferendo di avere notato nel corso di un
sopralluogo un’ampia deformazione al guard-rail centrale nel punto del preteso
incidente, faceva anche presente di avere, nella medesima occasione, rinvenuto
nei pressi un paraurti che non apparteneva nè alla VW Golf dell’attore nè alla
Opel Corsa dello Z.) ed, infine, A. O., qualificatosi amministratore unico della
O. s.r.l., che affermava di essere intervenuto personalmente col proprio carro
attrezzi per soccorrere l’autovettura dell’attore, ma di non ricordare alcuna
circostanza dell’intervento.

Con sent. n.
283/98, depositata in data 8 maggio 1998, il Giudice di pace dichiarava il
convenuto Z. responsabile esclusivo del sinistro e lo condannava a risarcire i
danni in favore dell’attore: tale conclusione veniva giustificata rilevando sia
l’ammissione dei fatti compiuta dallo Z. nella propria comparsa di costituzione
e risposta, sia il modulo di constatazione amichevole sottoscritto dal
convenuto. Viceversa, il Giudice riteneva, sulla base di presunzioni gravi,
precise e concordanti, che il L. A. avesse raggiunto la prova che i fatti di
causa non si erano verificati secondo le modalità prospettate dal T. e dallo Z.
e confermate dai testi O. T. e L. O. Pertanto, rigettava la domanda risarcitoria
dell’attore nei confronti del L. A. e, di conseguenza, la richiesta di manleva
proposta dall’assicurato Z. nei confronti del L. A., compensando le spese di
lite. Avverso il solo capo della sentenza che aveva rigettato la domanda di
manleva, lo Z. proponeva appello dinanzi all’intestato Tribunale, dolendosi del
fatto che il Giudice di pace, per escludere l’obbligo dell’assicurazione di
pagare il risarcimento in favore del T., avesse fondato il proprio convincimento
su presunzioni inesatte e irrilevanti, "senza tenere in debito conto nè la
confessione giudiziale dello Z. a prova dell’incidente avvenuto secondo le
modalità dichiarale, nè quanto detto e sottoscritto nel modulo di
constatazione amichevole del sinistro, nè le dichiarazioni testimoniali dei
testi O. T. e O. L. (che confermavano circostanze e modalità dell’incidente)
ritenendole carenti di attendibilità dal momento che venivano fornite da
persone legate da un vincoli di parentela con una delle parti".

L’appellato
T. non si costituiva e veniva dichiarato contumace.

Si
costituiva, invece, il L. A. S.p.A. contestando le doglianze mosse con l’atto di
impugnazione e chiedendo la conferma della decisione gravata, con condanna
dell’appellante alla rifusione delle spese di lite.

Inoltre la
società assicuratrice respingeva, siccome inammissibile

allegazione
di fatti nuovi, la circostanza dichiarata dallo Z. secondo cui la vettura del T.,
dopo il tamponamento e la collisione contro il guard-rail centrale, si sarebbe
arrestata nella corsia di emergenza a destra della sede stradale, anzichè lungo
la corsia di sorpasso a ridosso del guard-rail centrale.

All’udienza
del 5 novembre 1999, lo Z., a seguito dell’intervenuta

cancellazione
dall’albo professionale dell’avv. Godina, rinnovava la

propria
costituzione a mezzo di nuovo difensore, depositando in atti documentazione
attestante l’avvenuto adempimento spontaneo, da parte sua, della condanna di
primo grado in favore del T.

Con sentenza
17 marzo – 26 aprile 2000 il Tribunale di Trieste, definitivamente pronunciando,
provvedeva come segue:

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