Impugnabili con ricorso ex art. 617 cpc le ordinanze atipiche di estinzione dell’espreopriazione preso terzi. Cassazione Civile, Sezione III, Sentenza n. 6321 del 10/04/2004
ESECUZIONE FORZATA
Espropriazione forzata: presso terzi: in genere
Nell’espropriazione presso terzi, il
provvedimento con cui il giudice dell’esecuzione dichiari l’estinzione del
processo esecutivo per cause diverse dalla rinuncia agli atti, dall’inattività
delle parti, dalla mancata comparizione delle parti a due udienze successive, da
quelle espressamente previste dalla legge, anche speciale, ha carattere atipico,
contenuto di pronuncia di mera improseguibilità dell’azione esecutiva, natura
sostanziale di atto del processo esecutivo, impugnabile, pertanto, con il
rimedio proprio di tali alti (opposizione ex articolo 617 del c.p.c.) e non con
il reclamo, attesa l’inesperibilità di tale rimedio ordinariamente stabilito
per la dichiarazione di estinzione, tipica conseguenza della non sussumibilità
in alcun modello codificato del provvedimento predetto.
Cassazione Civile,
Sezione III, Sentenza n. 6321 del 10/04/2004
La Corte Suprema
di Cassazione
Sezione III
Composta dagli
Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gaetano
NICASTRO – Presidente
Dott. Paolo
VITTORIA – Consigliere
Dott. Roberto
PREDEN – Consigliere
Dott. Giovanni
Battista PETTI – Consigliere
Dott. Giacomo
TRAVAGLINO – rel. Consigliere
ha pronunciato la
seguente:
Sentenza
sul ricorso
proposto da:
GEFO SRL, in
persona del suo legale rappresentante tempore, elettivamente domiciliato in ROMA
CANCELLERIA CORTE CASSAZIONE, difeso dall’avvocato ROBERTO BUONANNO, con studio
in POZZUOLI VIA CELLE 2, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
USL/22 IN
LIQUIDAZIONE, DIRETTORE ASL/2 NAPOLI, REGIONE CAMPANIA, LEONETTI DARIO, BANCA
NAPOLI SPA FILIALE POZZUOLI, BANCA NAPOLI SPA;
– intimati –
e sul 2° ricorso
n. 3485/03 proposto da:
GEFO SRL, in
persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA presso CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall’avvocato ROBERTO
BUONANNO, con Studio in POZZUOLI VIA CELLE N.2, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
DIRETTORE ASL/2
NAPOLI, REGIONE CAMPANIA, LEONETTI DARIO, BANCA NAPOLI SPA, GESTIONE LIQ EX
USL/22 POZZUOLI, BANCA NAPOLI SPA FILIALE POZZUOLI, USL/22;
– intimati –
avverso la sent.
n. 975/00 del Tribunale di NAPOLI, SEZIONE DISTACCATA DI POZZUOLI, emessa e
depositata il 26 luglio 2000; RG.656/99;
udita la relazione
della causa svolta nella pubblica udienza del 19 dicembre 2003 dal Consigliere
Dott. Giacomo TRAVAGLINO;
udito il p.m. in
persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. UCCELLA Fulvio che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso n. 24731/00, e per il rigetto del ricorso n.
3485/03.
Svolgimento del
processo
1. Con atto di
pignoramento notificato l’8 febbraio 1994, Dario Leonetti assoggetto’ ad
esecuzione forzata le somme dovute dal Banco di Napoli alla USL 22 (sua
debitrice), invitando debitore e terzo debitor debitoris a comparire dinanzi al
G.E. rispettivamente per assistere e rendere la rituale dichiarazione di
quantità.
2. Iscritto il
procedimento esecutivo al n. 373/1994 del RGE della pretura di Napoli (sezione
distaccata di Pozzuoli) la GEFO srl, odierna ricorrente, spiego’ intervento ex
art. 551 c.p.c. per il recupero di un credito nei confronti della medesima USL,
specificando trattarsi di un intervento non titolato, in quanto non assistito da
titolo esecutivo; all’udienza del 7 marzo 1994, il terzo debitore Banco di
Napoli, nel rendere la dichiarazione ex art. 547 c.p.c., preciso’ che, tra le
somme accantonate, vi era capienza anche per il credito vantato
dall’interveniente.
3. Con ordinanza
del 22 marzo 1994, il GE’ assegno’ le somme accantonate al solo creditore
pignorante Leonetti, dichiarando nel contempo inammissibile l’intervento della
GEFO (perchè fondato su atti in fotocopia mancanti della certificazione di
conformità all’originale).
4. Avverso
l’ordinanza di assegnazione l’odierna ricorrente propose opposizione ex art. 617
c.p.c., opposizione accolta con sentenza dell’1 agosto 1997, pronunciata nella
contumacia di tutti i convenuti (USL, Banco di Napoli, Dario Leonetti), non
impugnata e, pertanto, passata in cosa giudicata, con conseguente revoca
dell’ordinanza di assegnazione del 22 marzo 1994 (supra, sub 3). In particolare,
osservo’ il giudicante nel motivare tale pronuncia, come non si potesse
"procedere, in questa sede, alla pronuncia di altra ordinanza di assegnazione
sostitutiva di quella ritenuta viziata il quanto il giudice dell’opposizione
agli atti è privo di poteri rescissori, attesa la natura cognitiva del relativo
giudizio", sicchè il procedimento esecutivo non avrebbe potuto che "riprendere
il suo corso e ritornare al punto in cui era pervenuto fino alla pronuncia
dell’ordinanza opposta, e cio’ in virtù della riassunzione del procedimento
stesso, ad iniziativa della parte interessata, una volta passata in giudicato la
presente sentenza".
5. Con ricorso del
23 dicembre 1997, la GEFO riassunse il procedimento esecutivo, e, all’udienza
del 4 marzo 1998, comparve il Banco di Napoli confermando la prima dichiarazione
di quantità in ordine alla disponibilità delle somme relative al
soddisfacimento di tutti i crediti dedotti in esecuzione. Per l’effetto, il GE,
con ordinanza 1 luglio 1998, rimessa la causa sul ruolo, invito’ i creditori a
dichiarare se l’ordinanza 22 marzo 1994 (supra, sub 3) fosse stata, nonostante
l’opposizione, già portata ad esecuzione (se, cioè, il creditore procedente
Leonetti avesse o meno riscosso dal terzo le somme spettantegli per effetto
dell’ordinanza di assegnazione de qua): il Leonetti, comparso all’udienza del 27
settembre 1999, dichiaro’ di aver riscosso tali somme, con le maggiorazioni
conseguenti alle successive spese sostenute.
6. Con ordinanza
del 15 ottobre 1999, il GE’ – premesse alcune considerazioni di ordine generale
sulle finalità e gli effetti della procedura di espropriazione presso terzi, e
rilevato che la compiuta riscossione delle somme a lui dovute da parte del
Leonetti aveva determinato ipso facto l’estinzione sia del credito di quest’ultimo,
sia di quello del debitore escusso (la USL) nei confronti del terzo (il Banco di
Napoli), estinzione, quest’ultima, rilevabile anche d’ufficio – dichiaro’
l’estinzione del processo e l’inammissibilità delle istanze dell’odierno
ricorrente per sopravvenuta inesistenza dell’oggetto del procedimento, atteso
che, nel procedimento espropriativo presso terzi, "il vincolo del pignoramento
si modella quantitativamente sull’ammontare del credito del creditore
procedente".
7. Avverso
l’ordinanza di estinzione del procedimento, la ricorrente propose ancora
opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., con ricorso del 27 ottobre
1999, lamentando che il GE avesse pronunciato l’estinzione del procedimento al
di fuori delle ipotesi tipiche previste dal codice di rito (riconducibili, come
noto, alla rinuncia o inattività delle parti), e chiedendo che quest’ultimo
revocasse la relativa ordinanza.
8. Tale
opposizione venne dichiarata inammissibile dal giudice monocratico del Tribunale
di Napoli, sezione distaccata di Pozzuoli (subentrato nelle more al Pretore),
sul presupposto che il rimedio processuale da attivarsi avverso il predetto
provvedimento di estinzione fosse il reclamo al Collegio di cui all’art. 630
c.p.c., istituto ritenuto "di carattere generale, operante con riguardo ad ogni
ipotesi di provvedimento dichiarativo dell’estinzione del processo esecutivo".
9. In realtà, l’odierno ricorrente,
contemporaneamente alla proposizione dell’opposizione di cui al punto che
precede, aveva proposto anche reclamo ex art. 630 c.p.c., con ricorso in pari
data al giudice monocratico, nonchè con ulteriore ricorso (in data 9 agosto
2000) al giudice collegiale, cosi’ che dinanzi alle predette autorità
giudiziarie vennero a formarsi due diversi fascicoli (il n. 655/99 dinanzi al
giudice monocratico, il 10244/2000 dinanzi a quello collegiale), il primo dei
quali venne trasmesso al Presidente del tribunale essendosi il giudice
monocratico ritenuto incompetente a decidere. Riuniti i procedimenti, il
tribunale in composizione collegiale, previa affermazione della propria
competenza, predico’, peraltro, seguendo un’impostazione affatto speculare
rispetto a quella adottata dal giudice puteolano, l’improprietà della
dichiarazione di estinzione e la conseguente necessità che la relativa
ordinanza fosse impugnata con l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617
c.p.c.. L’appello avverso tale pronuncia venne rigettato dalla corte partenopea,
che confermo’ il dictum del primo giudice sul punto dell’inammissibilità del
reclamo ex art. 630 c.p.c. come mezzo di impugnazione dell’ordinanza di
estinzione "atipica" pronunciata dal giudice dell’esecuzione, e della
esperibilità, all’uopo, del solo rimedio dell’opposizione ex art. 617 c.p.c.
10. La situazione
(dai risvolti sicuramente kafkiani) che, per effetto di tali vicende
processuali, si è venuta a creare, è quella di un provvedimento di estinzione
"atipica" del processo esecutivo che viene impugnato, contestualmente, a) con
l’opposizione agli esecutivi, che viene dichiarata inammissibile per essere il
rimedio correttamente esperibile il solo reclamo ex art. 630 c.p.c.
(procedimento n. 24731/00); b) con il reclamo ex art. 630 c.p.c., che viene a
sua volta dichiarata inammissibile per essere il rimedio correttamente
esperibile la sola opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
(procedimento 3485/03).
11. Entrambe le
pronunce sono oggi impugnate dalla GEFO con separati ricorsi, dei quali i