Attualità

Negli studi praticanti esclusi dall’Inail. Una nota dell’Istituto chiarisce che per l’attività gratuita non c’è obbligo assicurativo

Il praticantato
svolto negli studi professionali è fuori dalla tutela assicurativa obbligatoria
contro gli infortuni professionali. L’Inail ufficializza per la prima volta
questa posizione, con un documento firmato il 9 luglio scorso, in risposta a un
quesito formulato dal Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro. Si ricorda
che la disciplina del praticantato è stata recentemente oggetto di due
interventi interpretativi da parte dei dottori commercialisti e dei consulenti
del lavoro che sono giunti a conclusioni sostanzialmente diverse. Il Consiglio
nazionale dei dottori commercialisti ha precisato che l’attività svolta dal
praticante nei confronti del professionista è attratta nel lavoro a progetto
con il conseguente obbligo dei contributi previdenziali (gestione separata Inps)
e dei premi assicurativi (all’Inail, in presenza di attività rischiosa). Di
diverso avviso, invece, è stata la commissione della Fondazione studi dei
consulenti del lavoro, secondo cui tra professionista e praticante non si
instaura alcun rapporto di lavoro. Infatti, in base a un consolidato
orientamento giurisprudenziale, il tirocinio è contraddistinto dalla mancanza
di corrispettività fra le prestazioni delle parti, poichè il dominus si assume
esclusivamente l’obbligazione di impartire una determinata istruzione, mentre il
praticante non assume alcun obbligo giuridico nei confronti del professionista.
Non si esclude, tuttavia, che il praticante possa, con lo stesso professionista,
instaurare un distinto rapporto di lavoro subordinato a tempo parziale o
autonomo. Ma per i consulenti del lavoro il "contratto" non puo’ avere a oggetto
lo scopo specifico del praticantato (Dm 2 dicembre 1997). In questo quadro, la
Fondazione dei consulenti aveva escluso l’obbligo assicurativo all’Inail per
l’assenza di un vero e proprio rapporto di lavoro anche se, per la delicatezza
della materia, ha formulato un apposito quesito all’istituto. E nella risposta
l’Inail chiarisce quali siano gli obblighi assicurativi con riferimento al
tirocinio obbligatorio per lo svolgimento dell’attività di consulente del
lavoro, anche se dai contenuti è possibile ricavare dei principi generali
validi in tutte le ipotesi di svolgimento del praticantato. Sul punto, il
documento dell’Inail spiega che nessun obbligo di iscrizione ricorre
nell’ipotesi in cui la prestazione resa dal praticante nello studio
professionale sia a titolo gratuito. L’istituto, pero’, non affronta il caso in
cui il tirocinio non sia totalmente gratuito ma il professionista riconosca al
praticante un rimborso spese. Al riguardo, mutuando consolidati principi
giurisprudenziali, si ritiene che laddove la somma riconosciuta al tirocinante
non alteri la natura addestrativa del rapporto, non ricorrono i presupposti
dell’obbligo assicurativo. Al contrario, sarà obbligatoria l’iscrizione all’Inail
del tirocinante che partecipa a corsi di preparazione specifica o a corsi
universitari o post-universitari. Il titolare del rapporto assicurativo non
sarà comunque il professionista, bensi’ il soggetto promotore che cura il corso
di addestramento. L’Inail, inoltre, spiega che nel caso in cui il professionista
instauri con il tirocinante un contemporaneo rapporto di lavoro subordinato
part-time o di lavoro autonomo, sarà tenuto a osservare le ordinarie regole di
assicurazione obbligatoria nel in presenza di un’attività rischiosa.

ENZO DE FUSCO –
www.ilsole24ore.com


 

https://www.litis.it

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *