Penale

Vietate le telefonate a fini personali dall’ufficio, anche se di breve durata. Cassazione Penale, Sentenza n. 31424/2004

La Corte di Cassazione restringe ancora di più le
possibilità di utilizzare il telefono dell’ufficio per chiamate private. E,
con la sentenza 31424, intima lo stop anche della chiamata personale ‘lampo’
dal posto di lavoro. A farne le spese, un impiegato della scuola materna
comunale ‘San Giuseppè di Trento, F. B., nei confronti del quale è stata
resa definitiva la condanna a dieci mesi di reclusione, con applicazione della
interdizione dai pubblici uffici per un anno e concessione della sospensione
condizionale della pena.

Convinto che una chiamata ‘lampo’ ogni tanto a casa non gli
avrebbe portato nessun guaio con la legge, F.B., nel 2000, al termine
dell’orario di lavoro, aveva fatto alcune chiamate brevi private finchè
qualcuno se ne è accorto e ha denunciato il fatto. Il Tribunale di Trento,
nel novembre del 2001, condannava l’impiegato a tre mesi di reclusione, pena
sostituita con 3.500 euro di multa, per il reato di peculato.

F.B. ha protestato in Cassazione, precisando che ”mai si
era appropriato in via definitiva del telefono dell’ufficio, avendone fatto
solo un uso momentaneo”. Ma per la Suprema Corte, la ‘brevità’ della
chiamata non ha alcuna importanza. Scrive il relatore Arturo Cortese che ”ai
fini della conversazione viene sicuramente impiegata energia elettrica fornita
dal gestore al titolare dell’utenzà’, percio’ ”quando il pubblico ufficiale
o l’incaricato di pubblico servizio, disponendo, per ragioni dell’ufficio o
del servizio, dell’utenza telefonica intestata all’Amministrazione, la
utilizza per effettuare chiamate di interesse personale, egli non fa un uso
indebito dell’apparecchio telefonico quale oggetto fisico, ma si appropria
delle energie, necessarie a tale uso, messe dal gestore a disposizione della
P.A.”. Anche se minimo, dati gli squilli ”lampo”. Gli impiegati sono
avvertiti.

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