Norme & Prassi

Legge 14/07/2004, n.178 Disposizioni in materia di aeromobili a pilotaggio remoto delle Forze armate. (GU n. 168 del 20-7-2004)

LEGGE 14 luglio 2004, n.178

Disposizioni in materia di aeromobili a pilotaggio remoto delle Forze
armate.

  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno 
 approvato; 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                               Promulga 
 la seguente legge: 
                                Art. 1. 
                              Definizione 
   1. Ai  fini  della  presente  legge,  per  aeromobile  a pilotaggio 
 remoto,  di  seguito  denominato  «APR»,  si  intende  un mezzo aereo 
 pilotato da un equipaggio che opera da una stazione remota di comando 
 e controllo. 
   
        
                                Art. 2. 
                  Autorizzazione e limiti all'impiego 
               degli APR in dotazione alle Forze armate 
   1. In  attesa  dell'emanazione  di  una  normativa  che  disciplini 
 l'aeronavigabilità e l'impiego di APR nel sistema del traffico aereo 
 generale,  le Forze armate italiane sono autorizzate ad impiegare APR 
 in dotazione in attività operative e addestrative per la difesa e la 
 sicurezza nazionale. 
   2. L'impiego   degli   APR   avviene  nell'ambito  di  spazi  aerei 
 determinati  e  con  le limitazioni stabilite nell'apposito documento 
 tecnico-operativo  adottato  dall'Aeronautica  militare,  sentita  la 
 Forza   armata  che  impiega  gli  APR,  e  dall'Ente  nazionale  per 
 l'aviazione civile, di concerto con l'ENAV S.p.a., per gli aspetti di 
 gestione e controllo del traffico aereo. 
   3. Le  limitazioni  di  cui  al  comma  2, riguardanti i profili di 
 missione,   le   procedure   operative,  le  aree  di  lavoro  e  gli 
 equipaggiamenti,  sono  stabilite  nel  rispetto  dei  principi della 
 sicurezza del volo. 
   4. Nel  corso  di  operazioni sul territorio nazionale o all'estero 
 connesse  a situazioni di crisi o di conflitto armato l'impiego degli 
 APR non è sottoposto alle limitazioni di cui al comma 2. 
   
        
                                Art. 3. 
                Identificazione e regime amministrativo 
               degli APR in dotazione alle Forze armate 
   1. Gli  APR  in  dotazione  alle Forze armate sono identificati dal 
 contrassegno di nazionalità e da un codice assegnato dalla direzione 
 generale  degli  armamenti  aeronautici  del  Ministero della difesa, 
 previo  accertamento  della rispondenza degli aeromobili ai requisiti 
 tecnici   contrattualmente   definiti   sulla   base  delle  esigenze 
 operative.  La  medesima  direzione  generale  predispone un apposito 
 elenco dei codici assegnati. 
   2. Ai fini del regime amministrativo e della navigazione aerea, gli 
 APR  in  dotazione  alle  Forze  armate  sono  considerati aeromobili 
 militari. 
   
        
                                Art. 4. 
                           Entrata in vigore 
   1.  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello 
 della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
   La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita 
 nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica 
 italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla 
 osservare come legge dello Stato. 
     Data a Roma, addi' 14 luglio 2004 
                                CIAMPI 
                               Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio 
                               dei Ministri 
                               Martino, Ministro della difesa 
 Visto, il Guardasigilli: Castelli 
                               LAVORI PREPARATORI 
           Camera dei deputati (atto n. 4414): 
               Presentato  dal  Ministro  della difesa (Martino) il 23 
           ottobre 2003. 
               Assegnato   alla   IV  commissione  (Difesa),  in  sede 
           referente, il 17 novembre 2003 con pareri delle commissioni 
           I, III, V e IX. 
               Esaminato  dalla commissione il 4, 9 e 10 dicembre 2003 
           ed il 28 gennaio 2004. 
               Esaminato  in  aula il 19 aprile 2004 e approvato il 21 
           aprile 2004. 
           Senato della Repubblica (atto n. 2906): 
               Assegnato   alla   4ª   commissione  (Difesa)  in  sede 
           deliberante  il 26 aprile 2004 con pareri delle commissioni 
           1ª, 3ª, 5ª e 8ª. 
               Esaminato  dalla  4ª  commissione  il  12 maggio 2004 e 
           approvato, il 30 giugno 2004. 

 

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