Corte Costituzionale

La richiesta di decreto penale di condanna non deve essere preceduta dall’avviso di conclusione delle indagini preliminari. CORTE COSTITUZIONALE, Ordinanza n. 292 del 28/07/2004

Nessuna
illegittimita, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, commi terzo, quarto e
quinto, della Costituzione, dell’art. 459 del codice di procedura penale, nella
parte in cui non prevede che la richiesta di decreto penale di condanna sia
preceduta dall’avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art.
415-bis dello stesso codice. E’ quanto ha stabilito la Corte
Costituzionale con l’ordinanza 292/2004, scritta dal giudice Guido Neppi Modona.

A giudizio
della Consulta, il procedimento monitorio, configurato come rito a
contraddittorio eventuale e differito ed improntato a criteri di economia
processuale e di massima speditezza, non si  pon in contrasto con gli artt. 3 e
24 Cost. ( In tal senso v. ordinanza n. 432 del 1998 ed i precedenti ivi
menzionati, nonchè le successive ordinanze n. 325, n. 326 e n. 458 del 1999).
In tali pronunce la Corte ha osservato che “in via generale [ ] il dettato del
terzo comma non esclude che il diritto dell’indagato di essere informato nel
più breve tempo possibile dei motivi dell’accusa possa essere variamente
modulato dal legislatore ordinario in relazione ai singoli riti alternativi” e
che “il decreto penale, al di là della denominazione formale di ‘decreto di
condannà, costituisce una sorta di decisione ‘preliminarè, destinata ad essere
posta nel nulla ove sia proposta opposizione ed a svolgere in tale caso la mera
funzione di informazione dei motivi dell’accusa”


Nell’ordinanza n. 32 del 2003 la Corte ha altresi’ rilevato che la disciplina
censurata neppure viola l’art. 111, commi quarto e quinto, Cost., in quanto,
“ove con l’atto di opposizione l’imputato chieda il giudizio immediato, la prova
si formerà in dibattimento nel contraddittorio tra le parti, e i risultati
delle indagini potranno essere utilizzati entro i limiti e nel rispetto delle
regole che disciplinano in via generale i rapporti tra le fasi delle indagini
preliminari e del giudizio; se, poi, l’imputato chiede il giudizio abbreviato o
l’applicazione della pena, ovvero, non opponendosi, presta acquiescenza al
decreto penale di condanna, mediante tali scelte manifesta anche il consenso
alla utilizzazione degli atti di indagine raccolti dal pubblico ministero, non
diversamente dagli altri casi in cui l’indagato, dopo essere venuto a conoscenza
del procedimento a suo carico, opera la scelta di attivare i riti alternativi”.
(m.m.)


 


CORTE
COSTITUZIONALE, Ordinanza n. 292 del 28/07/2004

 


Presidente                         ONIDA        
  Relatore                         
NEPPI MODONA


Camera di Consiglio del                      07/07/2004                      
  Decisione del  
13/07/2004


Deposito del                      28/07/2004   


 


Ordinanze di rimessione  908/2003  

 


LA CORTE COSTITUZIONALE

 


composta dai signori:

 


– Valerio         ONIDA      Presidente

 


– Carlo           MEZZANOTTE    Giudice

 


– Fernanda        CONTRI            "

 


– Guido           NEPPI MODONA      "

 


– Piero Alberto   CAPOTOSTI         "

 


– Annibale        MARINI            "

 


– Franco          BILE              "

 


– Giovanni Maria  FLICK             "

 


– Francesco       AMIRANTE          "

 


– Ugo             DE SIERVO         "

 


– Romano          VACCARELLA        "

 


– Paolo           MADDALENA         "


– Alfonso         QUARANTA          "

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio
di legittimità costituzionale dell’art. 459 del codice di procedura penale,
promosso, nell’ambito di un procedimento penale, dal Tribunale di Crotone, con
ordinanza in data 16 gennaio 2003, iscritta al n. 908 del registro ordinanze
2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima
serie speciale, dell’anno 2003.

 


    Visto

l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 


    udito

nella camera di consiglio del 7 luglio 2004 il Giudice relatore Guido Neppi
Modona.

 


    Ritenuto

che il Tribunale di Crotone ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111,
commi terzo, quarto e quinto, della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell’art. 459 del codice di procedura penale, nella parte in cui
non prevede che prima della richiesta del decreto penale di condanna sia
notificato all’imputato l’avviso di cui all’art. 415-bis cod. proc. pen.;

 

    che il
Tribunale ” che procede a giudizio a seguito di opposizione a decreto penale di
condanna ” ritiene che la norma censurata violi:

 

– gli artt. 3
e 24 Cost., in quanto introduce una irragionevole disparità di trattamento tra
l’imputato nei cui confronti si procede con decreto penale, che puo’ esercitare
il suo diritto di difesa “solo in sede di opposizione, quando ormai il decreto,
che sostanzialmente è una sentenza di condanna, è stato emesso”, e l’indagato
tratto a giudizio secondo le regole ordinarie, per il quale la vocatio in ius
è nulla se non è preceduta dall’avviso di conclusione delle indagini di
cui all’art. 415-bis  cod. proc. pen.;

 

– l’art. 111,
terzo comma, Cost., in quanto priva l’imputato del suo diritto ad essere
tempestivamente informato della natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo
carico e di disporre del tempo e delle condizioni necessarie per preparare la
difesa, consentendogli di avere conoscenza del procedimento solo all’atto della
notificazione della pronuncia di condanna;

 

– l’art. 111,
quarto e quinto comma, Cost., in quanto priva l’imputato del suo diritto ad
essere giudicato sulla base di prove formate in contraddittorio, permettendo che
si addivenga ad una pronuncia di condanna fondata su materiale probatorio
raccolto unilateralmente dal pubblico ministero;

 

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