Penale

Si alle misure cautelari anche sui beni del fallito. CASSAZIONE PEMALE, Sezioni Unite, Sentenza n. 29951/2004

La Massima

Il giudice – a fronte di una
dichiarazione di fallimento del soggetto a cui il bene appartenga – ben puo’
disporre l’applicazione, il mantenimento o la revoca del sequestro previsto dall
1. comma dell’art. 321 del Codice di procedura penale, senza essere vincolato
dagli effetti di cui all’art. 42 della legge fallimentare; lo stesso giudice,
pero’, nel discrezionale giudizio sulla pericolosità della res, dovrà
effettuare una valutazione di bilanciamento (e darne conto con adeguata
motivazione) del motivo della cautela e delle ragioni attinenti alla tutela dei
legittimi interessi dei creditori, anche attraverso la considerazione dello
svolgimento in concreto della procedura conconrsuale (Cassazione Penale,
Sezioni Unite, Sentenza n. 29951/2004
)


 

Il Commento:


Precedenza alla ricerca della verità processuale

La ricerca
della verità processuale non puo’ essere limitata dalla procedura concorsuale.
Il sequestro probatorio è unicamente finalizzato alla ricerca della verità nel
procedimento penale e poichè questa esigenza non puo’ essere ostacolata
dall’insorgenza di una procedura concorsuale, è pienamente legittimo un
sequestro probatorio dei beni di un’impresa fallita. Solo quando non è più
necessario ai fini di prova, la misura potrà essere revocata e i beni
restituiti. Il principio è contenuto nella stessa sentenza 29951/04 delle
Sezioni unite. I giudici hanno colto l’occasione offerta dal caso esaminato per
completare l’analisi dei rapporti tra sequestro e fallimento, soffermandosi
anche sul sequestro probatorio e su quello conservativo. A differenza del primo,
il sequestro conservativo ha carattere strumentale e prodromico rispetto a una
esecuzione individuale nei confronti del debitore ex delicto per aver commesso
l’illecito). Per le Sezioni unite, dunque, la misura è vietata dall’articolo 51
della legge fallimentare, secondo cui “dal giorno della dichiarazione di
fallimento nessuna azione individuale esecutiva puo’ essere iniziata o
proseguita sui beni compresi nel fallimento”. L’esigenza di impedire ogni
differenza di trattamento tra i creditori (a prescindere che si tratti di
obbligazioni derivanti dall’esercizio dell’attività di impresa o dal reato
commesso nell’esercizio della stessa) comporta sia l’inefficacia del sequestro
conservativo disposto in pendenza di fallimento, anche se il reato è stato
commesso prima dell’apertura della procedura concorsuale, sia la caducazione
della misura, qualora il fallimento intervenga in un momento successivo. Per
quanto riguarda, poi, la sequestrabilità di somme di denaro che costituiscano
profitto del reato, la Suprema corte afferma che il sequestro ” finalizzato alla
successiva confisca ” è ammissibile non solo quando la somma sia proprio quella
acquisita attraverso l’illecito criminoso (ipotesi peraltro di difficile
realizzazione, data la fungibilità del denaro), ma anche tutte le volte in cui,
con riguardo a somme di denaro riconducibili al soggetto indagato, vi siano
sufficienti indizi per ritenere che "quel" denaro sia di provenienza illecita.
Ovviamente, e ancora una volta considerata la fungibilità del denaro, la somma
sequestrata deve essere attribuibile all’indagato, ovunque sia rinvenuta, e in
rapporto pertinenziale con il reato di cui (si presume) costituisce il profitto
illecito.

Jacopo
Antonelli e Caterina Malavenda, Il Sole 24 ore
 


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