Penale

SEQUESTRO PREVENTIVO – Il titolare del bene sequestrato ha diritto alla revoca della misura cautelare -; CASSAZIONE PENALE, Sezione III, Sentenza n. 32429 del 26/07/2004

Il proprietario ha diritto a chiedere la revoca del
sequestro preventivo sul bene in locazione. Lo ha affermato la Cassazione, con
la sentenza n.32429/2004 (depositata il 26 luglio).Tuttavia, come sottolinea la
pronuncia, il riconoscimento al titolare della leggittimazione a proporre l’
istanza di riesame, come soggetto avente diritto alla restituzione delle cose
sequestrate, è questione controversa: sul punto esistono precedenti di
leggittimità  contrastanti. La III sezione penale, ha sposato l’ orientamento più
recente che riconosce la facoltà  al proprietario del bene concesso in uso.

      Nel caso in esame i giudici di Piazza Cavur
hanno accolto il ricorso  presentato dal titolare di una ditta che produce
apparecchi automatici da gioco (come i videopoker), che si era visto dichiarare
inammissibile dal tribunale di Latina l’istanza di riesame del decreto di
convalida del sequestro degli apparecchi, emmesso dal Publico ministero.
L’ordinanza del tribunale, infatti, gli aveva contestato il difetto di
leggittimazione a presentare istanza di riesame, per aver concesso la
diaponibilità  degli apparecchi all’indagato mediante un contratto di noleggio.

      La Suprema corte, però, ritenendo che l’
ordinanza ha erroneamente negato la leggittimazione in questione, l’ha annullata
con rinvio al tribunale di Latina per un nuovo esame, affermado che <<sulle
ulteriori censure del ricorrente, afferenti direttamente alla validità  ed
efficacia del decreto di convalida del sequestro, deve pronunciarsi il giudice
di merito nal rituale contraddittorio con il Pm>>.

      La Cassazione ha cosí ritenuto corretta
l’interpretazione degli articoli 355, comma 3, e322 del Codice di procedura
penale, in base alla quale, tra le persone aventi diritto alla restituzione
della cosa, c’è anche il proprietario che ne abbia attribuito a terzi
l’utilizzazione. Infatti, la Suprema corte ha argomenteto che <<il propietario
della cosa data in affitto a terzi, che sia stata successivamente sequestrata,
ha l’obbligo di assicurare all’affittuario la disponibbilità  del godimento della
cosa datagli in locazione, al fine di poter continuare a percepire le utilità 
derivanti dalla stessa e, pertanto, ha diritto ad ottenere la restituzione
proprio al fine di poter ottemperare al contratto stipulato con il terzo>>.

       Pertanto, negare al titolare il diritto ad
ottenere la restituzione dopo il sequestro determina <<un’ingiustificata
compressione del diritto di questi e non appare coerente con il sistema
giuridico in generale>>. La corte ha aggiunto poi che <<in sede civile il
proprietario del bene concesso in locazione non ne perdere il possesso in quanto
continua ad esercitarlo tramite l’affittuario>>, di qui la sua diretta
leggittimazione <<ad esercitare le azioni a tutela della disponibilità  della
cosa>>.

 

Chiara Conti
(Il Sole 24 Ore)


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