Civile

SERVITU’ -; Nella sirvitus oneri ferendi, il titolare del fondo servente non può far nulla né per impedire né per agevolare l’esercizio della servitù per il titolare del fondo dominante – CASSAZIONE CIVILE, sezione

In tema di servitù prediali, la Cassazione ha
più volte affermato il ben noto principio secondo cui è configurabile una
titolarità della proprietà frazionata in senso orizzontale nel sottosuolo,
distinta dalla proprietà del suolo. ( vedi in riferimento Cassazione Civile
sentenza 16 settembre 1981 n. 5130). Tale istituto viene qualificato dalla più
moderna dottrina con il termine di servitus oneris ferendi, una forma
particolare di servitù nella quale il fondo sottostante è tenuto a sopportare il
peso dell’edificio soprastante. Ai sensi dell’art. 1067 c.c., secondo comma,
pertanto, il proprietario del fondo servente non puo’ fare alcuna cosa che tenda
a diminuire l’esercizio della servitù o a renderlo più incomodo e non è
tenuto a compiere alcun atto per rendere possibile l’esercizio della servitù da
parte del proprietario del fondo dominante, salvo che la legge o il titolo
disponga altrimenti (art. 1030 c.c.). Da ciò ne consegue che i proprietari del
sottosuolo non sono tenuti a contribuire a spese volte a migliorare o tutelare
gli edifici soprastanti il suolo ed appartenenti ad altri titolari.

 

 


CASSAZIONE CIVILE,  sezione II, sentenza n. 7655 del   21/04/2004

 

La Corte Suprema
di Cassazione

Sezione II

Composta dagli
Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Mario
SPADONE – Presidente

Dott. Antonino
ELEFANTE – Consigliere

Dott. Rosario DE
JULIO – Consigliere

Dott. Roberto
Michele TRIOLA – rel. Consigliere

Dott. Giovanna
SCHERILLO – Consigliere

ha pronunciato la
seguente:

Sentenza

sul ricorso
proposto da:

FALCONE VITO,
elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso la CORTE di CASSAZIONE,
difeso dall’avvocato ALESSANDRO MAROTTA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

ROMANO ANGELO O
ANGELO RAFFAELE, COND. VIALE CALASCIONE 5 NAPOLI, APUZZO DONATA, BONETTI ENRICO,
BONETTI VIVIANA, CASTELLANO ANTONELLA, CASTELLANO MARIA FRANCESCA, COND. VIA
MONTE DI DIO 66;

– intimati –

e sul 2° ricorso
n°. 23602/00 proposto da:

COND. VIA MONTE DI
DIO 66 NAPOLI, elettivamente domiciliato in ROMA LARGO LA MASA 3, presso lo
studio dell’avvocato RAFFAELE BOCCHINI, difeso dall’avvocato CLEMENTE BOCCHINI,
giusta delega in atti;

– controricorrente
e ricorrente incidentale –

contro

ROMANO ANGELO o
ANGELO RAFFAELE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IPPOLITO NIEVO 61, difeso
dall’avvocato AURELIO IMPROTA, con mandato solo per la discussione orale (in
atti);

– resistente –

e contro

COND. VIALE
CALASCIONE 7 NAPOLI, COND. VIALE CALASCIONE 5 NAPOLI, APUZZO DONATA, BONETTI
ENRICO, BONETTI VIVIANA, CASTELLANO ANTONELLA, CASTELLANO MARIA FRANCESCA,
ROMANO GIUSEPPE;

– intimati –

e sul 3° ricorso
n°. 25034/00 proposto da:

APUZZO DONATA,
BONETTI ENRICO, BONETTI VIVIANA, CASTELLANO ANTONELLA, CASTELLANO MARIA
FRANCESCA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA GUIDO D’AREZZO 18, presso lo
studio dell’avvocato ENNIO MAGRI’, che li difende, giusta delega in atti;

– controricorrenti
e ricorrenti incidentali –

e contro

ROMANO GIUSEPPE,
ROMANO ANGELO o ANGELO RAFFAELE, COND. VIALE CALASCIONE 7 NAPOLI, COND. VIALE
CALASCIONE 5 NAPOLI, COND. VIA MONTE DI DIO 66 NAPOLI;

– intimati –

avverso la sent.
n. 2112/99 della Corte d’Appello di NAPOLI, emessa il 9 luglio 1999;

udita la relazione
della causa svolta nella pubblica udienza del 9 gennaio 2004 dal Consigliere
Dott. Roberto Michele TRIOLA;

uditi gli Avvocati
MAROTTA Alessandro per il ric. 21815/00, nonchè BOCCHINI Clemente per il ric.
23602/00, nonchè MAGRI’ Ennio per il ric. 25034/00, i suddetti avvocati hanno
chiesto l’accoglimento dei loro rispettivi ricorsi;

udito l’Avvocato
IMPROTA Aurelio difensore del resistente ROMANO Angelo, che ha chiesto il
rigetto di tutti i ricorsi;

udito il p.m. in
persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MACCARONE Vincenzo che ha
concluso per rigetto RG. 21815/00; rigetto RG. 23602/00; inammissibilità primo
motivo e rigetto nel resto per il ricorso RG. 25034/00.

 

Svolgimento del
processo

 

Con atto di
riassunzione notificato in data 11, 12 e 18 gennaio 1977, Vincenzo Romano
esponeva:

– che era
proprietario di un complesso immobiliare, costituito da vani terranei e da una
grotta, in Napoli, alla via Cappella Vecchia n. 30;

– che a seguito
della caduta di un masso dal costone della grotta, verificatasi il 15 luglio
1975, con ricorso diretto al Pretore di Napoli in data 3 luglio e 11 settembre
1975, aveva convenuto in giudizio, proponendo azione di danno temuto, il
condominio di via Monte di Dio n. 66, Massimo Apuzzo, proprietario del corpo
basso del fabbricato costituente il suddetto condominio, e il condominio di
viale Calascione n. 7, tutti quali proprietari di fabbricati edificati sul
costone, al fine di far eseguire le opere necessarie per evitare pericoli a
persone e cose;

– che il Pretore,
disposti accertamenti tecnici, aveva ordinato l’esecuzione dei lavori urgenti ed
aveva rimesso, quindi, per competenza in ordine al merito, le parti dinanzi al
Tribunale di Napoli; tanto premesso, Vincenzo Romano conveniva davanti al
Tribunale di Napoli il condominio di via Monte di Dio n. 66, Massimo Apuzzo, e
il condominio di viale Calascione n. 7, chiedendo la condanna degli stessi, in
solido, alla realizzazione delle opere "definitive" eventualmente occorrenti,
nonchè al risarcimento dei danni.

Con atto
notificato il 7 maggio 1977 Vincenzo Romano ed i figli Angelo e Giuseppe Romano,
ai quali con atto in data 25 gennaio 1977 il primo aveva donato la nuda
proprietà dell’immobile, convenivano in giudizio anche il condominio del
fabbricato al viale Calascione n. 5, anch’esso sovrastante il costone,
formulando le stesse istanze già proposte con il precedente giudizio.

I convenuti,
costituitisi, resistevano alle domande.

A seguito della
morte di Massimo Apuzzo, il giudizio veniva riassunto nei confronti degli eredi.

Con sentenza in
data 15 febbraio 1992 il Tribunale di Napoli: 1) condannava i condomini
convenuti a rimborsare pro quota ad Angelo e Giuseppe Romano le spese per lavori
urgenti effettuati; 2) condannava i condomini convenuti a contribuire nella
misura della metà, insieme con l’attore Angelo Romano, alla esecuzione delle
opere di consolidamento e manutenzione del costone di ingresso della grotta di
proprietà di Angelo Romano, consistenti nella rinzeppatura e messa in contrasto
delle superfici di estradosso delle strutture in muratura di tufo di sostegno
della volta della grotta, e nel controllo periodico delle formazioni
superficiali della parete di ingresso della grotta.

Contro tale
decisione proponeva appello principale il condominio di Via Calascione n. 7; il
condominio di via Monte di Dio n. 66 ed il condominio di viale Colascione n. 5
proponevano appello incidentale, riproponendo gli stessi motivi dell’appello
principale.

Gli eredi di
Massimo Apuzzo (Donata Apuzzo, Enrico Bonetti, Viviana Bonetti, Antonella
Castellano, Maria Francesca Castellano) proponevano altro appello incidentale
chiedendo che fossero posti a carico esclusivo di Angelo e Giuseppe Romano tutti
i costi e gli oneri connessi alla riparazione, al consolidamento e alla
manutenzione delle strutture della grotta.

Con sentenza in
data 5 ottobre 1999 la Corte di appello di Napoli rigettava l’appello principale
e gli appelli incidentali con la seguente motivazione:

Rettamente,
invero, il Tribunale ha fatto proprie le risultanze della consulenza tecnica di
ufficio redatta dall’ing. Mario Migliore, il quale si è avvalso anche delle
indagini peritali svolte dall’ing. Giuseppe Golia nel corso del giudizio
pretorile.

Siffatte
risultanze, infatti, si fondano su laboriosi e incensurabili accertamenti
scientifici e su ampie e rigorose argomentazioni logiche. E’ emerso, invero,
dalle indagini peritali prodotte che la grotta dal cui costone di ingresso il 15
luglio 1975 si distacco’ un masso di grosse dimensioni, franando sullo spiazzo
antistante, è scavata sotto il promontorio di Pizzofalcone, ed è costituita da
due distinti volumi denominati, il primo, all’ingresso, "Grotta Grande" e il

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