Amministrativa

Le azioni proposte da pubblici dipendenti rientrano nella giurisdizione del giudice del lavoro anche se riferibili a questioni antecedenti il 30/06/98 -; CONSIGLIO DI STATO, Sezione V, Sentenza n. 5658 del 30/08/2004

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Per le
controversie insorte successivamente al 15.9.2000, la giurisdizione appartiene
al giudice ordinario se le domande da cui sono originate sono relative a
questioni inerenti al rapporto di pubblico impiego sorte successivamente al
momento del trapasso della giurisdizione, indipendentemente dalla collocazione
temporale dei fatti che del diritto preteso costituiscono gli antecedenti
costitutivi.

REPUBBLICA ITALIANA   
N. 5658/04 REG.DEC.

         IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO   
N. 10146 REG.RIC.

Il  Consiglio  di  Stato 
in  sede  giurisdizionale,   Quinta  Sezione           ANNO 2003

ha pronunciato la seguente


decisione

sul ricorso
in appello n. 10146/2003 proposto dal dott. Masciotta Vittorio, rappresentato e
difeso dall’Avv. Antonio Guida con il quale è elettivamente domiciliato in
Roma, Via Innocenti n. 32, c/o Avv. Mario Mariano,

CONTRO

Il Comune di Agnone, in
persona del legale rappresentante p.t., rappresentate difeso dall’Avv. Ugo
D’Onofrio, con domicilio eletto in Roma, Via Isole Eolie, n. 3, c/o Avv. Paolo
Gamberale,

per la riforma della
sentenza del T.A.R. del Molise  del 6.6.2003, n. 485;

Visto il ricorso in appello
e i relativi allegati;

Visti gli atti tutti di
causa;

Relatore, alla pubblica
udienza del 16.4.2004, il Consigliere  Claudio Marchitiello;

Udito l’avv. De Tommasi,
per delega dell’avv. Guida, come da verbale d’udienza;

Ritenuto e considerato in
fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Il dott.
Vittorio Masciotta, sottoposto a procedimento penale per fatti connessi
all’ufficio, in quanto Segretario generale del Comune di Agnone, veniva
prosciolto in via definitiva con la sentenza della Corte di Cassazione del
29.9.1997, n. 1258.

A seguito
di tale assoluzione, il dott. Masciotta, in data 8.11.1999, chiedeva al Comune
di Agnone di provvedere al pagamento di due parcelle (rispettivamente di Lire
6.530.840 e di Lire 9.173.880) relative all’onorario del difensore di fiducia.

In assenza
di riscontro da parte del Comune, il dott. Masciotta, previa diffida notificata
il 9.1.2003, adiva il T.A.R. del Molise.

Il Comune
di Agnone si costituiva in giudizio opponendosi all’accoglimento del ricorso.

Il T.A.R.
del Molise, con la sentenza  del 6.6.2003, n. 485, declinava la giurisdizione,
sul rilievo che  le questioni inerenti al rapporto d’impiego sono state devolute
al giudice ordinario dall’art. 63 del D.Lgs. n. 165 del 2001,.

Il dott.
Masciotta appella la sentenza deducendone la erroneità e domandandone la
riforma.

Il Comune
di Agnone resiste all’appello e chiede la conferma della sentenza appellata.  

All’udienza
del 16.4.2004, il ricorso in appello è stato ritenuto per la decisione.

DIRITTO

Il T.A.R.
del Molise, con la sentenza del 6.6.2003, n. 485, ha declinato la propria
giurisdizione in ordine alla domanda, posta dal dott. Vittorio Masciotta nei
confronti del Comune di Agnone, avente ad oggetto il rimborso delle spese per il
patrocinio legale relativo ai procedimenti penali in cui era stato coinvolto, in
quanto segretario generale dell’ente, a conclusione dei quali era stato
prosciolto.

Il T.A.R.
ha affermato che la controversia, promossa nel 2003, rientra nella giurisdizione
del giudice ordinario ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs 30.3.2001, n. 165.

In base al
comma 1 di tale articolo rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, in
funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di
lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, fatte salve le eccezioni
specificamente indicate dalla legge, tra le quali non figura la fattispecie in
esame.

La
sentenza, appellata dal dott. Masciotta, deve essere confermata.


L’appellante sostiene la erroneità della sentenza sul rilievo che il T.A.R. non
avrebbe considerato che la norma transitoria di cui all’art. 69 dello stesso
D.Lgs n. 165 del 2001 (reiterativa dell’art. 45 del D.Lgs n. 80 del 1998)
mantiene ferma la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per le
questioni inerenti al periodo del rapporto di lavoro antecedente al 30.6.1998.

La pretesa
azionata nella specie, secondo l’appellante, inerirebbe a tale periodo, atteso
che il procedimento penale al quale si rapporta riguarda fatti risalenti
all’anno 1990 e che, se si considera, invece, la sentenza di assoluzione della
Corte di Cassazione, questa è intervenuta nel 1997.

Tale tesi
interpretativa non sarebbe di nessun giovamento per l’appellante, atteso che la
controversia in esame è stata promossa nel 2003 e che, qualora dovesse essere
ritenuta di competenza del giudice amministrativo, sarebbe incorsa nella
decadenza stabilita dall’ultimo comma  del citato art. 69 del D.Lgs. n. 165 del
2001, per il quale: “le controversie relative a questioni attinenti al periodo
del rapporto di lavoro anteriore a tale data (cioè alla data del 30.6.1998)
restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e
debbono essere proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000”.

Vero è,
invece, che, per le controversie insorte successivamente al 15.9.2000, la
giurisdizione appartiene al giudice ordinario, se le domande da cui sono
originate sono relative a questioni inerenti al rapporto di pubblico impiego
sorte successivamente al momento del trapasso della giurisdizione,
indipendentemente dalla collocazione temporale dei fatti che del diritto preteso
costituiscono gli antecedenti costitutivi.

Nella
specie, la domanda del dott. Masciotta, diretta ad ottenere il rimborso delle
spese legali, alle quali ha dovuto fare fronte per il suo status di dipendente
del Comune di Agnone, in quanto proposta, dapprima all’amministrazione e
successivamente in via giurisdizionale, nel 2003, appartiene alla giurisdizione
del  giudice ordinario, come correttamente è stato affermato dal T.A.R. in
prime cure.

L’appello,
in conclusione, deve essere respinto.

Le spese
dei due gradi del giudizio, tuttavia, sussistendo giusti motivi, possono essere
compensate fra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in
sede giurisdizionale, Quinta Sezione, respinge l’appello in epigrafe.

Compensa le spese dei due
gradi del giudizio.

Ordina che la presente
sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Cosi’ deciso, in Roma,in
Camera di Consiglio, il 16.4.2004, con l’intervento dei signori:

Raffaele Iannotta                         
Presidente

Chiarenza Millemaggi
Cogliani   Consigliere

Goffredo Zaccardi                       
Consigliere

Aldo
Fera                                   Consigliere

Claudio Marchitiello                   
Consigliere Est.  
 

    L’ESTENSORE    IL PRESIDENTE

    ClaudioMarchitiello      
Raffaele Iannotta 

    IL SEGRETARIO

    Rosi Graziano 

    DEPOSITATA IN SEGRETERIA

    IL 30 AGOSTO 2004

    (Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

    p. IL  DIRIGENTE

    f.to Livia Patroni Griffi


 

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