Penale

Il detenuto depresso può ottenere gli arresti domiciliari -; CASSAZIONE PENALE, Sezione V, Sentenza n. 35741/2004

La depressione
puo’ essere ”giustificato” motivo per fare aprire le porte del carcere. Lo ha
sancito la Corte di Cassazione che ha accolto il ricorso di un detenuto che
chiedeva le misure alternative alla detenzione in carcere a causa della forte
”depressionè’ determinata dalla reclusione nell’istituto penitenziario. Per la
Suprema Corte, ”la sindrome ansioso-depressiva puo’ costituire causa di
differimento della pena quando assuma aspetti di tale gravità da non essere
fronteggiabile in ambiente carcerario”. Di diverso avviso il Tribunale di
sorveglianza di Torino che, nel marzo scorso, aveva negato i domiciliari ad
Antonio F., rilevando che ”la sindrome depressiva, pure di significativa
gravità, non era in grado di porre in pericolo di vita il detenuto” e che ”ai
sensi dell’art. 147 comma 1 n. 2 c.p. non sussisteva nessuna delle due
condizioni che consentivano il differimento dell’esecuzione della pena (prognosi
infausta per la vita o cure che non possono essere praticate in carcere)”.
Contro il no agli arresti domiciliari, il detenuto ha presentato ricorso in
Cassazione evidenziando come la ”forte depressionè’ gli avesse provocato anche
un calo di peso ”oltre trenta chili”. La Quinta sezione penale (sentenza
35741/04) ha accolto il ricorso del detenuto, sottolinenando che ”la sindrome
ansioso-depressiva puo’ costituire causa di differimento di pena quando assuma
aspetti di tale gravità da non essere fronteggiabili in ambiente carcerario”.
Sarà ora il Tribunale di sorveglianza torinese a rivalutare il caso,
considerando se la ”depressionè’ del detenuto sia tale da fare si’ che
”l’espiazione della pena appaia contraria al senso di umanità per le eccessive
sofferenze da essa derivanti”.

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