Amministrativa

Si può sempre indire un concorso per posti vacanti. L’Amministrazione non è obbligata ad utilizzare la graduatoria precedente -; TAR LAZIO, Sezione II Bis, Sentenza n. 8097 del 03/06/2004


La Pubblica Amministrazione puo’ indire un concorso
per la copertura di posti vacanti anche quando non è esaurita la graduatoria di
un concorso precedente che faccia riferimento agli stessi posti. Il Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio ha cosi’ respinto il ricorso con il quale un
candidato risultato idoneo in un concorso chiedeva l’annullamento di un concorso
indetto dal Comune di Roma per la copertura di alcuni posti per i quali già
esisteva una graduatoria. I giudici amministrativi hanno chiarito che la
Pubblica Amministrazione ha la facoltà e non l’obbligo di utilizzare le
graduatorie precedenti per coprire eventuali vacanze dell’organico che si
verificano nel triennio di validità delle graduatorie. Pertanto, il Comune di
Roma puo’ legittimamente decidere di regolare l’accesso al pubblico impiego
tramite una nuova selezione.


                                                                                                                                                                                                                    
 



TAR LAZIO, Sezione II Bis, Sentenza n. 8097 del
03/06/2004
                                                                                                             
 

IL
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO Sezione Seconda bis

ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso n. Reg. Gen. 7517 del 1997 proposto da A. C. e M. B.,
rappresentate e difese dagli avv.ti Alba Giordano e Roberto Baldassarri ed
elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Roma, v. Ezio 19, per
delega in calce all’atto introduttivo;

contro

Comune di Roma in persona del
Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Carlo Sportelli ed elettivamente
domiciliato presso l’Avvocatura comunale in Roma, v. del Tempio di Giove 21;

per l’annullamento

del bando di concorso,
pubblicato sulla G.U. n. 22 del 18.3.97 ” 4° serie spec. Concorsi ed esami,
relativo al concorso interno, per titoli, per il conferimento di n. 100 posti
nella figura professionale di assistente di asili nido, 6° q.f., riservato ai
sensi dell’art. 1 co. 15, l. 28.12.1995 n. 549;

nonchè di qualsiasi atto
connesso, presupposto e conseguente allo stesso;

VISTO il ricorso con i relativi
allegati;

VISTO l’atto di costituzione in
giudizio dell’amministrazione;

VISTE le memorie prodotte dalle
parti a sostegno delle rispettive difese;

VISTI gli atti tutti della
causa;

Nominato relatore, alla pubblica
udienza del 3.6.2004, la Dott. Solveig Cogliani;

Uditi i procuratori delle parti
come di verbale d’udienza;

Ritenuto e considerato in fatto
e in diritto quanto segue:

FATTO

Con il ricorso menzionato in
epigrafe, le istanti esponevano di aver partecipato al concorso pubblico, per
titoli ed esami, per il conferimento di n. 300 posti nella figura professionale
di assistente di asili nido ” 6° q.f. – indetto dal comune di Roma in data
23.2.1991, in esecuzione della deliberazione n. 7128 del 29.12.1990 della G.M. e
di essere risultate idonee, in base alla graduatoria approvata con delibera
5.3.1996 e inserite al n. 700 e 775 rispettivamente. Riferivano che , ai sensi
dell’art. 5, d.P.R. 13.5.1987 n. 268 e del bando di concorso, la graduatoria
rimaneva valida per la durata di tre anni

Nel frattempo, il Comune
procedeva ad una ridefinizione della dotazione organica del personale, sicchè
era riscontrata una carenza organica nel settore , di 827 unità. Pertanto,
dapprima il comune assumeva le 300 vincitrici e poi altre 100 idonee.
Successivamente, invece di attingere alla graduatoria, ancora valida, procedeva
a bandire un nuovo concorso, riservato al personale precario che avesse prestato
prestigio anche non continuativo per almeno 36 mesi.

Pertanto, le istanti,
censuravano il bando sopra indicato, per violazione dell’art. 5 co. 3,

d.P.R. n. 13 del 1986 [1]
,

dell’art. 20, l. n. 93 del 1983 [2]
e

dell’art. 3, l. n. 241 de 1990 [3]
; nonchè denunziavano il vizio di
eccesso di potere in relazione all’incoerenza ed alla falsità della
motivazione, alla contraddittorietà dell’azione amministrativa ed allo
sviamento di potere. Infatti, asserivano che l’amministrazione comunale avrebbe
dovuto continuare ad utilizzare i candidati risultati idonei ed inseriti nella
graduatoria ancora valida, prima di indire un nuovo concorso, sostanzialmente
indirizzato a sanare la posizione di dipendenti precari. Ai sensi della l. n. 93
del 1983, asseritamene, si farebbe obbligo per l’amministrazione di utilizzare
le graduatorie di precedenti concorsi. Altresi’, deducevano la violazione
dell’art. 97 Cost., per violazione del principio costituzionalmente affermato
dell’accesso al rapporto di pubblico impiego tramite concorso pubblico, avendo
l’amministrazione prescelto di sanare la posizione dei precari, come sopra
riferito.

Si costituiva l’amministrazione
chiedendo il rigetto della domanda; in via preliminare eccepiva l’inammissibilità
del ricorso per mancata partecipazione delle istanti alla procedura .

La ricorrente Mazzulli
dichiarava di non aver più interesse al ricorso in ragione dell’assunzione da
parte del Comune di Roma, a seguito dell’espletamento di altro concorso.

La causa era trattenuta in
decisione all’udienza del 3.6.2004.

DIRITTO

1. Preliminarmente, in ragione
della dichiarazione fatta da parte della ricorrente M., deve dichiararsi
improcedibile il ricorso nei confronti della stessa per sopravvenuto difetto di
interesse.

2. In primo luogo, deve
condividersi l’eccezione di inammissibilità relativamente al V motivo di
ricorso, poichè consistente in una censura attinente specifiche determinazioni
del bando di concorso in questione.

Con tale censura, parte
ricorrente deduceva l’illogicità e l’irrazionalità della previsione del
punteggio relativamente ad alcuni titoli.

In relazione a tale aspetto
l’istante deduceva, altresi’, la violazione dell’art. 97 Cost. ed il difetto di
motivazione. Tuttavia l’istante non manifestava la volontà di partecipare alla
selezione, attraverso la presentazione della domanda di ammissione alla
procedura.

La giurisprudenza è costante
nell’affermare che, ai fini della sussistenza dell’interesse a censurare un
bando, deve incardinarsi una posizione di interesse differenziato attraverso la
presentazione della domanda di ammissione alla procedura.

Per lo stesso motivo, deve
dichiararsi inammissibile la censura di cui al IV motivo di ricorso, con cui si
deduce la violazione dell’art. 2, d P.R. 9.5.94 n. 487, in relazione alla
mancata predeterminazione, ai fini della partecipazione all’esame, di un limite
di età.

3. Devono, tuttavia, essere
esaminati, in quanto ammissibili, i motivi di ricorso che investono la
legittimità dell’indizione del concorso.

Per quanto riguarda, la
censurata mancata utilizzazione della pregressa graduatoria di idonei, va
rilevato che , secondo un consolidato orientamento , i concorrenti risultati
vincitori nei pubblici concorsi non vertono in una posizione di diritto
soggettivo all’assunzione, ma esclusivamente di interesse legittimo, tant’è che
l’amministrazione puo’, in ogni momento, addirittura annullare, seppure
motivatamente, la procedura e non addivenire, dunque all’assunzione. A maggior
ragione non puo’ dirsi sussistere una posizione tutelata a favore degli idonei
di un concorso, trattandosi, per l’amministrazione di una facoltà, quella
dell’utilizzo delle graduatorie valide, in considerazione degli oneri per la
stessa da affrontare per l’espletamento di nuove procedure (v. tra le altre,
cons. St., sez. V, 18.11.1999 n. 1958). In vero, gli idonei in un concorso
pubblico non acquistano alcuna aspettativa tutelata in ordine alla facoltà
dell’amministrazione di utilizzare la graduatoria per la copertura di eventuali
vacanze di organico verificatesi nel triennio di validità della graduatoria
medesima (su punto, specificamente, Cons. St., sez. VI, 31 .5.1994, n. 896).

4. Per quanto attiene la censura
di violazione dell’art. 5, co. 3, d.P.R. n. 13/1986, dell’art. 20 L. n. 93/83 e
dell’art. 3, L. n. 241/90, nonchè il dedotto eccesso di potere sotto i profili
di incoerenza e falsità della motivazione, di contraddittorietà dell’azione
amministrativa e di sviamento, oltre a quanto già precisato in ordine
all’utilizzo di pregresse graduatorie, va rilevato che la scelta
dell’amministrazione di procedere ad una nuova selezione, invero, appare
maggiormente coerente con la logica del pubblico concorso quale modalità
ordinaria di accesso al pubblico impiego, principio costituzionalmente
garantito.

Peraltro, come precisato nella
memoria del Comune, esiste nell’ordinamento una specifica disposizione (art. 1,
co. 15, l. n. 949/95) che prevede che gli enti locali non dissestati possono
bandire concorsi per il personale in servizio.

In forza di quanto appena
osservato, risultano infondate le ulteriori censure contenute nel II e III
motivo di ricorso. Infatti, basta a tal fine considerare che la procedura in
oggetto è modalità maggiormente aderente al disposto di cui all’art. 97 Cost.,
rispetto all’utilizzo di graduatorie di idonei non vincitori di precedenti
selezioni.

Altresi’, in relazione alla
pretesa violazione dell’art. 2, l. n. 421 del 1992, si è già fatta menzione
del riferimento normativo della scelta adottata.

Pertanto, la scelta
dell’amministrazione di indizione della nuova procedura di concorso, appare
fondata su un’idonea giustificazione che trova peraltro fondamento normativo.

Il ricorso, di conseguenza ,
sotto tali aspetti va respinto.

Sussistono giusti motivi per la
compensazione delle spese di lite tra le parti.

P. Q.
M.

Il Tribunale Amministrativo
Regionale per il Lazio (Sezione Seconda bis) dichiara improcedibile il ricorso
nei confronti della ricorrente M.; nei confronti dell’altra ricorrente, il
ricorso va in parte dichiarato inammissibile ed in parte respinto, come
precisato in motivazione.

Sono compensate le spese di lite
tra le parti.

Ordina che la presente sentenza
sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Cosi’ deciso in Roma, nella
Camera di Consiglio del 3.6.2004

con l’intervento dei Magistrati:

Patrizio Giulia PRESIDENTE

Francesco Giordano Consigliere

Solveig Cogliani, rel. Primo
Referendario

L’ESTENSORE IL
PRESIDENTE                                                            &nb

https://www.litis.it

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *