Amministrativa

Esame di avvocato: non sindacabili i tempi di correzione -; CONSIGLIO DI STATO, Sezione IV, Sentenza n. 6155 del 17/09/2004


Il giudice amministrativo non puo’ sindacare sui tempi medi di correzione degli elaborati . Secondo il Consiglio di Stato, che conferma un consolodato mprincipio della stessa Sezione (ex pluribus, IV, 7.2.03 n. 471), anche dopo l’entrata in vigore della legge 7 agosto 1990, n. 241, il voto numerico costituisce sufficiente motivazione del giudizio relativo alla valutazione della prova scritta di un esame.

CONSIGLIO DI STATO,
Sezione IV, Sentenza n. 6155 del  17/09/2004


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME
DEL POPOLO ITALIANO

IL
CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE


(SEZIONE QUARTA)

ha pronunciato la seguente 


DECISIONE IN FORMA SEMPLIFICATA


Ex art. 9 legge 21 luglio 2000 n. 205

sul ricorso in appello iscritto
al NRG 3845 dell’anno 2004 proposto dal MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in
persona del ministro in carica, e dalla COMMISSIONE PER GLI ESAMI DI AVVOCATO
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA,
in persona del Presidente in
carica, entrambi rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato,
presso i cui uffici domiciliano ope legis in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

contro

XXX,
non costituito in giudizio;

per
l’annullamento, previa sospensiva,

della sentenza del Tribunale
amministrativo regionale della Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, n.
64 del 4 febbraio 2004;

      Visto l’appello proposto
dal Ministero della Giustizia e dalla Commissione per gli esami di Avvocato
presso la Corte di Appello di Reggio Calabria e la contestuale domanda di
sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata;

      Visti tutti gli atti di
causa;

     Relatore all’udienza in
camera di consiglio dell’8 luglio 2004 del consigliere Carlo Saltelli;

      Letto l’articolo 9 della
legge 21 luglio 2000 n. 205 e informata la parte presente dell’intenzione della
Sezione di decidere la causa in forma semplificata, stante l’integrità del
contraddittorio e la completezza dell’istruttoria, ed è essendo inoltre scaduti
i termini per la costituzione in giudizio dell’appellato;

      Udito l’avvocato dello
Stato Fiorentino;

PREMESSO CHE

  • con sentenza n. 64 del 4
    febbraio 2004 il Tribunale amministrativo regionale della Calabria, sezione
    staccata di Reggio Calabria, ha accolto il ricorso proposto dal dott. XXX  ed ha annullato il verbale in data 9 maggio 2002 della Commissione per
    l’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, sessione
    2001/2002, operante presso la Corte di Appello di Reggio Calabria, nella parte
    in cui aveva assegnato alle sue prove scritte il punteggio rispettivamente di
    28/50 (parere di diritto civile), 30/50 (parere di diritto penale) e 25/50
    (atto giudiziario in materia di diritto privato), insufficiente per
    l’ammissione alle prove orale, ritenendo fondato il dedotto motivo di difetto
    di motivazione per insufficienza del solo voto numerico in presenza dei
    generici criteri di massima fissati per la correzione degli elaborati (con
    assorbimento di tutte le altre censure); 

  • il Ministero della Giustizia e
    la Commissione per gli esami di avvocato presso la Corte di Appello di Reggio
    Calabria, con atto di appello ritualmente notificato il 13 aprile 2004, hanno
    chiesto la riforma della prefata sentenza, non sussistendo il vizio di difetto
    di motivazione, erroneamente riscontrato dai primi giudici, ed essendo del
    tutto infondati anche gli ulteriori motivi di censura sollevati in primo grado
    e non esaminati, in quanto dichiarati assorbiti;

  • l’appellato, benchè
    ritualmente e tempestivamente evocato in giudizio, non si è costituito nel
    presente grado di appello;

CONSIDERATO CHE:

  • secondo un consolidato
    indirizzo della Sezione, da cui non si ravvisa motivo per discostarsi, anche
    dopo l’entrata in vigore della legge 7 agosto 1990, n. 241, il voto numerico
    costituisce sufficiente motivazione del giudizio relativo alla valutazione
    della prova scritta di un esame (ex pluribus, IV, 7.2.03 n. 471, non essendo
    pertinente al riguardo la decisione 2331 del 30.04.2003 della V^ Sezione);

RILEVATO CHE,
anche a prescindere dal fatto che non sono stati espressamente riproposti
dall’appellato (che non si è neppure costituito in giudizio) sono altresi’
destituiti i motivi di censura sollevati in primo grado e dichiarato assorbiti,
in quanto:

  • sfugge al sindacato di
    legittimità del giudice amministrativo il controllo dei  tempi medi di
    correzione degli elaborati (IV, ordinanza 7 febbraio 2003 n. 470; ordinanza 29
    gennaio 2004, n. 385);

  • i componenti delle commissioni
    giudicatrici degli esami di abilitazione all’esercizio della professione
    forense sono fungibili ed in ogni caso le singole sottocommissioni possono
    essere presiedute dal vice ” presidente, senza la necessità di motivare
    l’impedimento che giustifica la sostituzione (IV, 9.4.02 n. 1353; 25.9.02 n.
    4925; C.G.A. 5.12.02 n. 660; ordinanza 2.12.2003, n. 5355);

  • in caso di valutazione
    negativa di un candidato è irrilevante (e non appare necessario) che in la
    commissione lasci segni grafici o glosse di commento a margine dell’elaborato
    corretto di ciascun candidato;

  • è del tutto irrilevante la
    dedotta violazione dell’articolo 24 del R.D. 22 novembre 1934, n. 37, non
    sussistendo alcuna contestazione circa i punteggi effettivamente attribuiti
    agli elaborati dell’appellato;

  • la fissazione dei criteri di
    massima per la correzione degli elaborati, cosi’ come la valutazione delle
    prove di esame, rientrano nell’ambito della discrezionalità propria della
    Commissione e sfuggono pertanto al sindacato di legittimità, salvo che siano
    manifestamente arbitrari, illogici, irragionevoli ed irrazionali, circostanze
    che non ricorrono nel caso di specie;

RITENUTO CHE,
in conclusione che l’appello deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma
della impugnata sentenza, deve essere respinto il ricorso proposto in primo
grado dal sig. XXX, potendosi peraltro disporre la compensazione delle
spese di entrambi i gradi di giudizio;


P.Q.M.

     Accoglie l’appello proposto
dal Ministero della Giustizia e dalla Commissione per gli esami di Avvocato
presso la Corte di Appello di Reggio Calabria avverso la sentenza n. 64 del 4
febbraio 2004 del Tribunale amministrativo regionale della Calabria, sede
staccata di Reggio Calabria, e, per l’effetto, in riforma di quest’ultima,
respinge il ricorso proposto in primo grado dal sig. XXX.

     Dichiara interamente
compensate le spese del doppio grado di giudizio.

     Ordina che la presente
decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

     Cosi’ deciso in Roma, nella
camera di consiglio dell’8 luglio 2004, dal Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale ” Sezione Quarta – con la partecipazione dei signori:

PATRONI  GRIFFI   FILIPPO         –  Presidente
f.f.

ANASTASI               ANTONINO   –  Consigliere

LEONI                       ANNA            –
Consigliere

SALTELLI                 CARLO          –
Consigliere est.

DEODATO                CARLO         –
Consigliere    

      L’ESTENSORE    IL
PRESIDENTE

     
Carlo Saltelli     Filippo Patroni Griffi
 


IL SEGRETARIO


Marta Belloni

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA

17 settembre 2004

(art. 55, L. 27.4.1982 n.
186)

     Il
Dirigente

     Giuseppe
Testa
 

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