Civile

E’ spoglio l’atto a mezzo del quale il coerede detentore impedisce l’accesso agli altri coeredi all’immobile oggetto di compossesso. CASSAZIONE CIVILE, . Sezzione .II Sentenza n. 17988 del 07/09/2004 .

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La
Cassazione recentemente ha sostenuto che il rifiuto opposto dal coerede
detentore di consentire agli altri coeredi il potere di fatto esercitato dal
proprio dante causa costituisce spoglio in quanto realizza le condizioni per
mutare l’originario compossesso in possesso esclusivo.La dentenzione di un
coerede non puo’ privare gli altri coeredi non detentori del compossesso dei
beni ereditati perchè costoro succedono nella stessa situazione possessoria che
faceva capo al de cuius senza necessità di alcun atto di materiale 
apprensione. Quindi integra, gli estremi dello spoglio, tutelabile con
l’apposita azione di reintegrazione, l’atto a mezzo del quale il coerede
detentore mira, anche senza violenza materiale a modificare arbitrariamente a
proprio vantaggio e in danno degli altri coeredi non detentori la relazione di
fatto col bene.

 

 

CASSAZIONE
CIVILE, . Sezzione .II Sentenza n. 17988 del 07/09/2004 .

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri
Magistrati:

Dott. VELLA Antonio –
Presidente

Dott. NAPOLETANO Giandonato –
Consigliere

Dott. DE JULIO Rosario –
Consigliere

Dott. SCHERILLO Giovanna – rel.
Consigliere

Dott. BUCCIANTE Ettore –
Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

DE CRISTOFARO FLORA,
elettivamente domiciliata in ROMA PZZA ANNIBALIANO 23, presso, lo studio
dell’avvocato CORDELIA GREGORIO, che la difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

DI STEFANO MARGHERITA,
RAGAZZINI RINA, DI STEFANO CINZIA, elettivamente domiciliati in ROMA VLE B
BUOZZI 68, presso lo studio dell’avvocato PERNANDO ARISTEI, che li difende
unitamente all’avvocato GIOVANNA CANTONI, giusta delega in atti;

– controricorrenti –

e contro

DI STEFANO LIZZY CARKEN, DI
STEFANO VALERIA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 16073/00
del Tribunale di ROMA, depositata il 27/05/00;

udita la relazione della causa
svolta nella pubblica udienza del 02/04/04 dal Consigliere Dott. Giovanna
SCHERILLO;

udito l’Avvocato GREGORIO
Cordelia, difensore della ricorrente che ha chiesto accoglimento;

udito l’Avvocato CANTONI
Giovanna, difensore dei resistenti che ha chiesto rigetto;

udito il P.M. in persona del
Sostituto Procuratore Generale Dott. UCCELLA Fulvio che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

 


Svolgimento del processo

 

Con ricorso al Pretore di Roma
Di Stefano Lizzy Carmen, Di Stefano Margherita, Di Stefano Cinzia, Di Stefano
Valerla e Ragazzini Rita, lamentavano – per quello che ancora rileva – di essere
state spogliate del compossesso di una villa in Ardea, facente parte dell’asse
ereditario di Di Stefano Giovanni, di cui erano eredi legittime, da De
Cristofaro Flora, con lui convivente fino alla morte del de cuius e nominata
erede testamentaria per la parte di quota disponibile. Costei, affermavano le
ricorrenti, pretendeva di mantenere la disponibilità esclusiva dell’immobile e,
con un telegramma, aveva intimato loro di non turbare il possesso esclusivo da
lui esercitato sul bene.

Con sentenza 30/9/96,
pronunziata nel contraddittorio tra le parti, il Pretore accoglieva la domanda
di reintegrazione condannando la De Cristofaro a consegnare a Di Stefano Lizzy,
anche quale rappresentante delle altre coeredi, copia delle chiavi per accedere
all’immobile, condannando, inoltre, la De Cristofaro al risarcimento dei danni,
da liquidarsi in separata sede, compensate le spese di causa.

La decisione veniva confermata
dal Tribunale di Roma, che con sentenza 27/5/00, rigettava l’appello proposto
dalla De Cristofaro, compensando le spese del grado.

Contro la sentenza la De
Cristofaro ha proposto ricorso per Cassazione affidando il mezzo a due motivi di
censura.

Hanno resistito al gravame con
controricorso Margherita e Cinzia Di Stefano, nonchè Ragazzini Rina.

Le altre intimate non si sono
costituite.

 


Motivi della decisione

 

1 – Col primo motivo si
denunciano violazione di legge (artt. 1146 e 1168 c.c.; 703 c.p.c.) nonchè
omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi per avere
la sentenza ritenuto tutelabile con l’azione di spoglio il compossesso delle
coeredi, senza considerare che il possesso del de cuius continua in capo agli
eredi senza bisogno di apprensione materiale dei beni e che, pertanto, il
coerede che si trova ad averne la detenzione, non commette spoglio in danno
degli altri coeredi non detentori se si rifiuta di farli partecipare alla
materiale disponibilità dei beni stessi, perchè costoro restano possessori
anche senza esercitare atti materiali "di possesso, e il rifiuto" opposto dal
coerede detentore non significa menomazione dell’altrui possesso. La sentenza,
pertanto, secondo la ricorrente, avrebbe confuso, anche sulla base di un’erronea
interpretazione di un precedente giurisprudenziale, costituito da Cass. 2745/82,
l’istituto del possesso con quello della detenzione di beni ereditari,
ammettendo all’azione di spoglio le coeredi della ricorrente, senza che fosse
configurabile uno spoglio.

La censura è infondata.

Richiamata la fattispecie
concreta, del tutto chiara in punto di fatto (e cioè che la De Cristofaro,
convivente con il Di Stefano nell’abitazione di Ardea sino alla morte di questi,
era stata nominata erede testamentaria per la quota disponibile dei beni, tra
cui l’immobile in questione, mentre la moglie e le figlie del de cuius erano
eredi legittime), e ricordato che queste ultime, quali eredi legittime,
succedevano pro quota nel possesso dei beni ereditari con effetto dall’apertura
della successione ai sensi dell’art. 1146 c.c., la sentenza impugnata ha
osservato che, mentre prima dell’apertura della successione era configurabile,
con riferimento alla villa, un compossesso del Di Stefano e della di lui
convivente De Cristofaro, alla morte del Di Stefano tutti gli eredi, in base
all’art. 1146 c.c., erano succeduti nel compossesso del de cuius. Di
conseguenza, ha osservato ancora la sentenza, "il rifiuto opposto dalla De
Cristofaro di consentire agli altri coeredi il potere di fatto esercitato dal
proprio dante causa costituiva spoglio, in quanto realizzava le condizioni per
mutare l’originario compossesso in possesso esclusivo, determinando un
accrescimento della situazione di fatto della De Cristofaro rispetto alla
villa".

Lungi dal confondere l’istituto
del possesso con quello della detenzione di beni ereditali, la sentenza ha
tenuto presente che la detenzione di un coerede non priva gli altri coeredi non
detentori del compossesso dei beni ereditare perchè costoro succedono nella
stessa situazione possessoria che faceva capo al de cuius senza necessità di
alcun atto di materiale apprensione. Ma, correttamente applicando, i costanti
principi affermati da questa Corte nella materia in esame (ex plurimis: Cass.
5226/02; Cass. 5325/98;

1577/87). ha esattamente
configurato come spoglio il rifiuto di consegna delle chiavi opposto dalla
ricorrente alle coeredi, osservando che il comportamento tenuto dalla De
Cristofaro, concretatosi nel rifiuto anche dell’accesso alla villa, aveva di
fatto impedito qualsiasi possibilità di godimento alle altre coeredi, impedendo
loro di esercitare il compossesso come ereditato dal de cuius.

Ed infatti, integra gli estremi
dello spoglio, tutelabile con l’apposita azione di reintegrazione, l’atto a
mezzo del quale il coerede detentore mira, anche senza violenza materiale, a
modificare arbitrariamente a proprio vantaggio e in danno degli altri coeredi
non detentori la relazione di fatto col bene, perchè trasformando il
compossesso del bene ereditario in possesso esclusivo esclude gli altri dalla
possibilità di goderne nello stesso modo, determinando, la privazione totale o
parziale del bene.

In tal senso è anche Cass.
2745/82, nella quale, indipendentemente dal caso concreto a cui la pronunzia si
riferisce, e che non rileva in questa sede, perchè, con effetto di giudicato,
è stato apprezzato diverso da quello in esame, sono stati affermati i medesimi
principi di diritto.

Il motivo, infondato, va
quindi, respinto.

2 – Col secondo motivo,
titolato: "incostituzionalità degli artt. 1146 e 1168 c.c. in riferimento agli
artt. 13 e 14 Cost.", si deduce che l’interpretazione ed applicazione date dal
giudice d’appello alle citate norme civilistiche, nel senso che il coerede ha
diritto all’immediata e piena "disponibilità dei beni ereditari, anche se non
li possedeva materialmente prima della morte del de cuius, sarebbe lesiva dei
diritti costituzionalmente garantiti alla libertà personale e all’inviolabilità
del domicilio, che sono riconosciuti anche alla convivente.

Il motivo va disatteso essendo
manifestamente infondata la questione di costituzionalità che ne forma
l’oggetto.

Come esattamente osservato
dalla sentenza, la disposta reintegrazione nel possesso delle coeredi mediante
consegna delle chiavi non comportava nè il potere di disporre dei beni
personali della De Cristofaro nè di ingerirsi nella sua vita privata, in quanto
– e sul punto non vi è specifica censura – l’esercizio del potere di fatto sui
beni da parte delle coeredi doveva avvenire in modi compatibili con il rispetto
di tali garanzie, sussistendo, peraltro, rimedi specifici per prevenire
l’insorgenza di tale pericolo.

Il ricorso va, percio’,
rigettato.

Ricorrono giusti motivi per
disporre la compensazione delle spese.

 


P. Q. M.

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