Privacy

Privacy e giornalismo. Alcuni chiarimenti al documento del Garante per la protezione dei dati personali dell’11 giugno 2004

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Premessa

Alcuni chiarimenti in risposta a quesiti dell’Ordine dei giornalisti” il Garante
per la protezione dei dati personali fornisce delucidazioni e puntualizzazioni
in ordine ad alcune problematiche emerse dagli incontri del gruppo di lavoro
costituito tra l’Autorità e l’Ordine nazionale dei giornalisti, il quale ha
svolto una riflessione sul Codice deontologico dei giornalisti a sei anni dalla
sua entrata in vigore .

Il documento, alla luce del nuovo Codice della privacy , cerca dunque di offrire
indirizzi e risposte relativamente ad alcune delicate questioni quali autonomia
e responsabilità del giornalista; rapporti con le pubbliche amministrazioni;
diffusione di fotografie; nomi delle persone nelle cronache giudiziarie; dati
sulla salute e sulla vita sessuale.

In estrema sintesi, in virtù di esso è possibile indicare come segue alcune
linee guida per il giornalista o possibili soluzioni nei casi pratici, le quali
saranno meglio illustrate nel prosieguo :

1) viene riaffermata la responsabilità del giornalista, al quale spetta
acquisire, selezionare, scegliere i "dati utili ad informare la collettività",
in assoluta autonomia;

2) è il giornalista a valutare se la notizia sia di interesse pubblico e se il
particolare che si sta per pubblicare (anche quello che rientra nella sfera
privata del singolo) sia essenziale all’informazione;

3) il Garante ricorda (più volte lo aveva già fatto in passato) che la
pubblica amministrazione ha precisi obblighi di trasparenza, derivanti da leggi.
Dunque, "la disciplina sulla tutela dei dati personali non puo’ in quanto tale
essere invocata strumentalmente per negare l’accesso ai documenti";

4) i provvedimenti pronunciati dal Garante in questi anni hanno più volte
chiarito che il giornalista puo’ acquisire legittimamente, ad esempio:
l’ammontare dei redditi dei contribuenti; le situazioni patrimoniali di coloro
che ricoprono cariche pubbliche; i dati contenuti negli albi professionali; i
risultati scolastici ecc. Se l’acquisizione è lecita, il Garante sottolinea
pero’ che la diffusione di queste informazioni deve essere essenziale alla
notizia. Questo requisito dell’essenzialità costituisce il perno della
normativa sulla privacy;

5) quanto alle foto dei bambini, il Garante ricorda che lo spirito delle norme
esistenti è quello di non recare danno al minore e, pertanto "puo’ ritenersi
lecita, salvo casi assai particolari, la diffusione di immagini che ritraggano
il minore in momenti di svago e di gioco";

6) possono essere pubblicate, anche senza il consenso dell’interessato le foto
di "persone in luoghi pubblici", purchè non siano lesive del decoro e della
dignità e purchè il fotografo non abbia fatto ricorso ad artifici e pressioni
indebite;

7) il Garante ribadisce il già noto divieto di pubblicare le foto
"segnaletiche", fornite dalle forze dell’ordine per scopi di giustizia. Ma si
deve notare che cio’ non impedisce affatto di pubblicare "altre" immagini dei
soggetti indagati od arrestati (purchè acquisite lecitamente). Il diritto di
cronaca va ribadito anche qui, pur sapendo che la legge prescrive "canoni di
liceità e correttezza", sempre in base al criterio della "essenzialità,
pertinenza e non eccedenza";

8) i nomi delle persone indagate o sottoposte a giudizio possono essere resi
noti. Qui il Garante sottolinea la necessità di salvaguardare altre persone non
direttamente implicate e fa notare che, ad esempio nella fase iniziale
dell’indagine giudiziaria, le generalità di chi vi si trova coinvolto e il
giudizio sull’entità dell’addebito possono creare problemi "non tanto per la
riservatezza della notizia, quanto per l’enfasi del messaggio erroneo dato al
lettore riguardo al grado di responsabilità già accertata".

Autonomia e responsabilità del giornalista

Come si legge nel documento in parola, le norme dettate in materia di
trattamento dei dati personali a fini giornalistici si limitano ad individuare
solo alcuni parametri entro cui assicurare il rispetto dei diritti e libertà
fondamentali protetti dall’art. 2 della Costituzione, quali la riservatezza, l’identità
personale e il “nuovo” ed importante diritto alla protezione dei dati personali
, senza pregiudicare la libertà di informazione che è tutelata anch’essa sul
piano delle garanzie costituzionali .

Il Garante rileva che la scelta di non introdurre regole rigide in materia,
bensi’ di limitarsi ad indicare espressamente solo alcuni presupposti – scelta
sostenuta dall’Ordine dei giornalisti e condivisa dal Garante al momento della
stesura del Codice deontologico – si è basata su due ordini di considerazioni.

Da una parte, si è tenuto conto del fatto che la molteplicità e la varietà
delle vicende di cronaca e dei soggetti che in esse sono coinvolti non
consentono di stabilire a priori e in maniera categorica quali dati possono
essere raccolti e poi diffusi nel riferire sui singoli fatti: un medesimo dato
puo’ essere infatti legittimamente pubblicato in un determinato contesto e non
invece in un altro.

D’altra parte, una codificazione minuziosa di regole in questo ambito
risulterebbe inopportuna in un quadro nel quale sono assai differenziate le
situazioni nelle quali occorre valutare nozioni generali dai confini non sempre
immutati nel tempo (essenzialità dell’informazione, interesse pubblico, ecc.) e
valorizzare al contempo l’autonomia e la responsabilità del giornalista.

Alla luce di tali considerazioni, il bilanciamento tra i diritti e le libertà
di cui sopra resta pertanto, in sostanza, affidato in prima battuta al
giornalista il quale, in base a una propria valutazione (che puo’ essere
sindacata) acquisisce, seleziona e pubblica i dati utili ad informare la
collettività su fatti di rilevanza generale, esprimendosi nella cornice della
normativa vigente – in particolare, del Codice deontologico – e assumendosi la
responsabilità del proprio operato. 

Interesse pubblico e essenzialità dell’informazione

Il giornalista è tenuto a valutare, in primo luogo, quando una notizia riveste
effettivamente un rilevante interesse pubblico e, successivamente, quali
particolari relativi a tale notizia sia essenziale diffondere al fine di
svolgere la funzione informativa sua propria. 

La diffusione di un determinato dato puo’ essere ritenuta necessaria quando la
sua conoscenza da parte del pubblico trova giustificazione nell’originalità dei
fatti narrati, nel modo in cui gli stessi si sono svolti e nella particolarità
dei soggetti che in essi sono coinvolti.

Quando non si ravvisa tale necessità oppure quando vi siano specifiche
limitazioni di legge alla divulgazione di informazioni spesso connesse a
determinati fatti di cronaca, rileva il Garante, il giornalista puo’ comunque
riferire di questi ultimi prediligendo soluzioni che tutelino la riservatezza
degli interessati (ricorrendo ad esempio all’uso di iniziali, di nomi di
fantasia e cosi’ via).

Deve in proposito tuttavia evidenziarsi come, in taluni casi, la semplice
omissione delle generalità delle persone non basta, di per sè, ad escludere
l’identificazione delle medesime: detta identificazione, infatti, potrebbe
realizzarsi attraverso la combinazione di più informazioni concernenti la
persona (l’età, la professione, il luogo di lavoro, l’indirizzo
dell’abitazione, ecc.). 

Accesso alle informazioni: i rapporti con le pubbliche amministrazioni

L’Autorità ricorda innanzitutto come viene spesso lamentato che le pubbliche
amministrazioni giustificano la propria decisione di non fornire informazioni ai
giornalisti dietro una supposta applicazione della legge sulla privacy.

Al riguardo, è stato più volte evidenziato anche dallo stesso Garante che la
legge 675/1996 prima e, ora, il Codice della privacy non hanno inciso in modo
restrittivo sulla normativa posta a salvaguardia della trasparenza
amministrativa e che, quindi, la disciplina sulla tutela dei dati personali non
puo’ essere in quanto tale invocata strumentalmente per negare l’accesso ai
documenti, fatto comunque salvo il peculiare livello di tutela assicurato per
certe informazioni e, in particolare, per i dati sensibili .

Le difficoltà per il giornalista di accedere a determinati documenti in
possesso di uffici pubblici deriva dunque, prosegue il Garante, non tanto dalla
disciplina sulla protezione dei dati personali, quanto dalla normativa
sull’accesso ai documenti amministrativi, la quale, laddove il documento non è
segreto, impone comunque di valutare l’eventuale necessità di tutelare la
riservatezza di un terzo, ma prima ancora prescrive (non solo nei confronti del
giornalista) che chi richiede il documento debba dimostrare la necessità di
disporne per la tutela di un interesse giuridicamente rilevante e concreto.

Vi sono in proposito alcune aperture della giurisprudenza amministrativa, che
ritiene legittimato all’accesso anche chi intende esercitare al riguardo il
diritto di cronaca , ma il punto, rileva l’Autorità, non è pacifico. 

Il giornalista puo’ quindi chiedere di acquisire le informazioni detenute dalle
pubbliche amministrazioni utilizzando gli strumenti previsti dall’ordinamento
giuridico: presentando istanza in conformità a quanto previsto dalla legge 241
o da leggi speciali o, più semplicemente, consultando albi, elenchi ecc. quando
la legge ha previsto un siffatto regime di pubblicità.

In tale ottica, e fatte salve le valutazioni che seguiranno in ordine alla loro
possibile diffusione, il giornalista potrà ad esempio chiedere di acquisire o
venire legittimamente a conoscenza delle informazioni concernenti: 

– l’ammontare complessivo dei dati reddituali dei contribuenti, presso i comuni;
– le situazioni patrimoniali di coloro che ricoprono determinate cariche
pubbliche o di rilievo pubblico per le quali è spesso previsto un regime di
pubblicità;
– analogamente, le classi stipendiali, le indennità e gli altri emolumenti di
carattere generale corrisposti da concessionari pubblici;
– le pubblicazioni matrimoniali affisse all’albo comunale;
– notizie relative ad alcuni nati e ad alcuni deceduti (possono essere rivolte
specifiche domande all’ufficiale di stato civile, ma non si ha ad esempio
diritto a ricevere un elenco giornaliero);
– gli esiti scolastici e concorsuali per i quali l’ordinamento prevede spesso un
regime di pubblicità;
– i dati contenuti negli albi professionali;
– i dati contenuti nelle deliberazioni degli enti locali (per esempio anche
mediante l’accesso alle sedute consiliari degli organi collegiali e la relativa
ripresa televisiva);
– la situazione patrimoniale delle società e, in generale, i dati pubblici
presso le camere di commercio. 

Questo per quanto riguarda l’acquisizione delle informazioni. Rimane poi
affidata alla responsabilità del giornalista, sottolinea il Garante,
l’utilizzazione lecita del dato raccolto e quindi la sua diffusione secondo i
parametri dell’essenzialità rispetto al fatto d’interesse pubblico narrato,
della correttezza, della pertinenza e della non eccedenza, avuto altresi’
riguardo alla natura del dato medesimo . 

La legge sulla privacy e il Codice entrato in vigore nel gennaio scorso non
hanno poi certamente “abrogato” – evidenzia ancora il Garante – i noti limiti
generali al diritto di cronaca che la giurisprudenza ordinaria, da diversi anni,
considera stabilizzati .

Diffusione di fotografie

a) Immagini di minori

Le disposizioni che tutelano la riservatezza dei minori si fondano sul
presupposto che la pubblicità dei loro fatti di vita possa arrecare danno alla
loro personalità. Questo rischio puo’ non sussistere – osserva l’Autorità –
quando il servizio giornalistico dà positivo risalto a qualità del minore e/o
al contesto familiare in cui si sta formando. 

Pertanto, rileva il Garante, puo’ ritenersi lecita, ad esempio, salvo casi assai
particolari, la diffusione di immagini che ritraggono un minore in momenti di
svago e di gioco. 

Resta comunque fermo l’obbligo per il giornalista di acquisire l’immagine stessa
correttamente, senza inganno e in un quadro di trasparenza, nonchè di valutare,
volta per volta, eventuali richieste di opposizione da parte del minore o dei
suoi familiari.

I principi di cui sopra trovano naturalmente applicazione anche con riferimento
alle immagini che ritraggono personaggi noti insieme ai loro figli, ad esempio
nel contesto di un servizio che voglia testimoniare il rapporto positivo tra gli
stessi.

Anche in detto ambito è del resto affidata al giornalista una prima valutazione
in ordine al rischio che tale spettacolarizzazione possa incidere negativamente
sul minore e sulla sua famiglia.

Si dovrà in ogni caso evitare che la diffusione del tipo di dati in parola
assuma carattere sistematico: è infatti evidente la differenza che esiste fra
la raccolta occasionale dell’immagine delle persone che in un certo momento si
trovano in un luogo pubblico ed invece la ripresa sistematica di tale
situazione.

Analoghe considerazioni in ordine alla liceità della diffusione possono essere
formulate con riferimento alle immagini di neonati, le quali si caratterizzano
per avere una più ridotta valenza identificativa . 

b) Fotografie relative a soggetti ripresi in luoghi pubblici

Di regola, le immagini che ritraggono persone in luoghi pubblici possono essere
pubblicate, anche senza il consenso dell’interessato, purchè non siano lesive
della dignità e del decoro della persona. 

Come il Garante ha avuto modo di precisare in alcune delle sue pronunce, il
fotografo è comunque tenuto a rendere palese la propria identità e attività
di fotografo e ad astenersi dal ricorrere ad artifici e pressioni indebite per
perseguire i propri scopi.

Anche qui il giornalista deve d’altronde compiere una valutazione caso per caso,
dovendo egli tenere presente il contesto del servizio giornalistico e l’oggetto
della notizia . 

Inoltre, nel documentare con fotografie fatti di cronaca che avvengono in luoghi
pubblici, il giornalista e/o il fotografo sono chiamati a valutare anche quale
tipo di inquadratura scegliere, astenendosi dal focalizzare l’immagine su
singole persone o dettagli personali se la diffusione di tali dati risulta non
pertinente e eccedente rispetto alle finalità dell’articolo. 

c) Fotografie degli arrestati e degli indagati

Per quanto concerne le foto segnaletiche, queste, anche se esposte nel corso di
conferenze stampa tenute dalle forze dell’ordine o comunque acquisite
lecitamente, non possono essere diffuse

https://www.litis.it

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