Norme & Prassi

Polizia, definizione dei ruoli di ispettore e perito tecnico (Legge 263/2004 Gu 9.11.2004)


E’ diventato legge (la n.263/2004)
il decreto-legge 10 settembre 2004, teso a cancellare il problema di
sperequazione creatosi nelle posizioni di carriera del personale degli ex
ruoli degli ispettori e dei periti tecnici appartenenti sia alla Polizia di
Stato sia ad altre Forze di polizia. Il provvedimento prevede che chi, alla
data di entrata in vigore del decreto-legge, avesse la qualifica di
ispettore capo e di perito tecnico (ruoli soppressi), venga ora inquadrato
come ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza o come
perito tecnico superiore, con decorrenza giuridica dal 1°gennaio 2003. Nel
caso di appartenenza ai sottufficiali del disciolto Corpo delle guardie di
pubblica sicurezza, invece, le nuove cariche hanno valore giuridico dal
1°gennaio 2001. Al decreto-legge sono state apportate alcune modifiche, che
riguardano soprattutto due aspetti: 1) l’anticipo della decorrenza giuridica
al 31 dicembre 2000 della nomina a sovrintendente e sovrintendente capo per
i duemila vincitori del concorso indetto il 3 luglio 1999, con il quale si
aveva accesso al corso di aggiornamento e formazione professionale; 2) la
proroga al 15 maggio 2006 del mandato per i consigli della rappresentanza
militare. Questa legge, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.263 del 9
novembre 2004 e che entrerà in vigore il 24 dello stesso mese, contiene
anche alcune importanti variazioni sul trattamento giuridico ed economico
dei dirigenti delle Forze armate (sia civili, sia militari) e delle Forze di
polizia. Tali nuove disposizioni riguardano: i trattamenti di missione e di
trasferimento, i servizi esterni, l’indennità di ordine pubblico in sede e
fuori sede, l’indennità di presenza notturna e festiva, l’orario di lavoro,
la tutela delle lavoratrici madri, i congedi o le licenze ordinarie e
straordinarie, le aspettative, il congedo per la formazione, il congedo
parentale, il diritto allo studio, i buoni pasto, gli asili nido, la tutela
assicurativa, la tutela legale e le indennità di presenza festiva. Dallo
scorso primo gennaio 2004, inoltre, la legge sancisce che l’indennità
pensionabile dei dirigenti delle Forze di polizia venga incrementata del
4,91 per cento.


 


LEGGE 5 novembre 2004, n.263 Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 10 settembre 2004, n. 238, recante misure urgenti per il
personale appartenente ai ruoli degli ispettori delle Forze di polizia.
Disposizioni in materia di trattamento giuridico ed economico dei dirigenti
delle Forze armate e delle Forze di polizia.


 

La Camera dei
deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:


Articolo 1.


1. Il

decreto-legge 10
settembre 2004, n. 238 [1]
, recante misure urgenti per il
personale appartenente ai ruoli degli ispettori delle Forze di polizia, è
convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente
legge.


2. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


Articolo 2.


1. Le disposizioni del decreto del Presidente
della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, concernenti il trattamento di
missione e di trasferimento, l’orario di lavoro, le licenze ordinarie e
straordinarie, l’aspettativa, l’applicazione del testo unico a tutela della
maternità, l’indennità di presenza festiva, il diritto allo studio, i
buoni pasto, gli asili nido e la proroga della concessione degli alloggi,
nonchè le disposizioni concernenti l’indennità di presenza festiva di cui
all’articolo
7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n.
139 [2]
, si applicano anche, a decorrere dal 1° gennaio 2003, con
le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 163 del
2002, ai colonnelli e generali ed agli ufficiali di grado corrispondente
dell’Esercito, della Marina, comprese le Capitanerie di porto, e
dell’Aeronautica.


2. Le disposizioni del decreto del Presidente
della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, concernenti il trattamento di
missione e di trasferimento, i servizi esterni, l’indennità di ordine
pubblico in sede e fuori sede, l’indennità di presenza notturna e festiva,
l’orario di lavoro, la tutela delle lavoratrici madri, i congedi o le
licenze ordinarie e straordinarie, le aspettative, il congedo per la
formazione, il congedo parentale, il diritto allo studio, i buoni pasto, gli
asili nido, la tutela assicurativa e la tutela legale, nonchè le
disposizioni concernenti l’indennità di presenza festiva di cui

all’articolo 8, comma 2,
ed all’articolo 20, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9
febbraio 2001, n. 140 [3]
, si applicano, con le modalità
rispettivamente previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 164
del 2002 per il personale civile e militare, a decorrere dal 1° gennaio
2003, anche ai dirigenti civili e militari delle Forze di polizia. Con le
medesime modalità e decorrenze, ai dirigenti civili delle Forze di polizia
si applicano anche le disposizioni concernenti i diritti sindacali,
contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002.


3. A decorrere dal 1° gennaio 2004 ai
colonnelli e ai generali dell’Esercito, della Marina, comprese le
Capitanerie di porto, e dell’Aeronautica sono applicate le disposizioni
dell’articolo
5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 163 del 2002 [4]
,
con riferimento alle misure indicate nella

tabella allegata alla
legge 28 marzo 1997, n. 85 [5],
e successive rivalutazioni. Sulle
nuove misure non si applica per gli anni 2002 e 2003 l’aumento di cui all’articolo
2, comma 5, della legge 6 marzo 1992, n. 216 [6]
, come integrato
ai sensi dell’articolo
24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 [7]
, fissato in relazione
alla media degli incrementi retributivi attribuiti alle altre categorie di
pubblici dipendenti negli anni 2001 e 2002. Conseguentemente, con la
medesima decorrenza e tenuto conto delle disapplicazioni previste dal
periodo precedente, l’indennità pensionabile dei dirigenti delle Forze di
polizia è incrementata del 4,91 per cento. Sono fatti salvi gli eventuali
trattamenti più favorevoli in godimento.


4. Per l’anno 2004 gli incrementi derivanti
dall’applicazione dell’articolo 2, comma 5, della legge n. 216 del 1992,
come integrato ai sensi dell’articolo 24 della legge n. 448 del 1998, si
applicano sulle nuove misure delle indennità di impiego operativo e dell’indennità
pensionabile vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della
presente legge.


5. A decorrere dal 1° gennaio 2004 ai dirigenti
delle Forze di polizia si applicano le disposizioni di cui agli

articoli 13 e 52 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002 [8]
,
concernenti le indennità di impiego operativo per attività di
aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e d’imbarco e le relative indennità
supplementari, ivi compreso l’emolumento fisso aggiuntivo di polizia nelle
misure mensili di euro 90 per i primi dirigenti e gradi corrispondenti e di
euro 85 per i dirigenti superiori e gradi corrispondenti.


6. All’onere derivante dall’attuazione del
presente articolo, valutato in euro 1.405.502 per l’anno 2003 e in euro
12.131.459 a decorrere dall’anno 2004, si provvede, quanto a euro 1.405.502,
per l’anno 2003, a valere sugli stanziamenti previsti dall’articolo
33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 [9]
, iscritti
in conto residui per l’anno 2004 ai sensi dell’articolo
18, comma 14, della legge 27 dicembre 2002, n. 290 [10]
, quanto
ad euro 1.405.502, a decorrere dal 2004, a valere sui medesimi stanziamenti
previsti dall’articolo 33, comma 2, della legge n. 289 del 2002, quanto a
euro 10.725.957, a decorrere dal 2004, mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006,
nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a euro
1.008.428, a decorrere dall’anno 2004, l’accantonamento relativo al
Ministero dell’interno e, quanto a euro 9.717.529, a decorrere dall’anno
2004, l’accantonamento relativo al Ministero della difesa.


7. Il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.


8. Il Ministro dell’economia e delle finanze
provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall’applicazione del
presente articolo, anche ai fini dell’applicazione dell’articolo
11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468 [11]
, e
successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite
relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7, secondo
comma, n. 2), della citata legge n. 468 del 1978.


La presente legge, munita del sigillo dello
Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge dello Stato.


Data a Roma, addi’ 5 novembre 2004


CIAMPI


Berlusconi, Presidente del Consiglio dei
Ministri


Pisanu, Ministro dell’interno


Visto, il Guardasigilli: Castelli


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