Civile

Le azioni risarcitorie ex art. 2043 e 2051 c.c. hanno diversa causa petendi – CASSAZIONE CIVILE, Sezione III, Sentenza n. 12329 del 06/07/2004.

Nella seguente sentenza la
Corte, osserva che ove la situazione di danno o di pericolo in pregiudizio dello
stesso soggetto, ancorchè apparentemente unitaria con riferimento alla
posizione del danneggiato, derivi materialmente da condotte autonome distinte,
di per se stesse idonee e sufficienti a cagionare eventi dannosi o pericolosi
ontologicamente separati, non insorge una situazione di contitolarità passiva
nel debito e non si fa luogo a solidarietà. Pertanto, se viene proposta, in
primo grado, domanda di responsabilità per danni ai sensi dell’articolo 2043
del c.c. (o dell’articolo 2049 del c.c.) costituisce una inammissibile mutatio
libelli, preclusa in appello dall’articolo 345 del c.p.c., la richiesta di
condanna, formulata per la prima volta con la comparsa di risposta d’appello, ai
sensi dell’articolo 2051 del c.c. In precedenza infatti la giurisprudenza aveva
più volte sottolineato che nel rapporto che intercorre tra azione di
responsabilità ai sensi dell’art. 2043 cod. civ. ed azione di responsabilità a
norma dell’art. 2051 stesso codice, l’applicabilità dell’una o dell’altra norma
implica, sul piano eziologico e probatorio, diversi accertamenti e coinvolge
distinti temi d’indagine, trattandosi di accertare, nel primo caso, se sia stato
attuato un comportamento commissivo od omissivo, dal quale è derivato un
pregiudizio a terzi, e dovendosi prescindere, invece, nel caso di
responsabilità per danni ex art. 2051, dal profilo del comportamento della
parte, che è elemento estraneo alla struttura della fattispecie normativa di
cui all’art. 2051 cod. civ., nella quale il fondamento della responsabilità è
costituito dal rischio, per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano dal
caso fortuito (ex plurimis: Cass., n. 584/2001). E’ evidente, dunque, che a
fronte di un determinato evento di danno diversa è la causa petendi dell’azione
risarcitoria a seconda che in domanda l’attore adduca la responsabilità del
convenuto ai sensi dell’art. 2043 cod. civ. ovvero la diversa responsabilità ex
art. 2051 stesso codice.

 

 

 


APPELLO CIVILE – Diversa è la
causa petendi dell’azione risarcitoria a seconda che l’attore adduca la
responsabilità  del convenuto ai sensi dell’articolo 2043 del c.c. ovvero la
diversa responsabilità  ex articolo 2051 stesso codice.

 


CASSAZIONE CIVILE, Sezione
III, Sentenza n. 12329 del 06/07/2004.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri
Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo –
Presidente –

Dott. MAZZA Fabio – Consigliere

Dott. TRIFONE Francesco – rel.
Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio –
Consigliere –

Dott. MANZO Gianfranco –
Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

CONDOMINIO DI VIA E BERNABEI 48
PALERMO, in persona del suo Amministratore e legale rapp.te pro tempore, Avv.
Isabella Claudia, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PIAVE 52, presso lo
studio dell’avvocato RENATO CARCIONE, difesa dall’avvocato GIOVANNI TESORIERE,
giusta delega in atti;

– ricorreste –

contro

ZANNELLI BALDASSARE, BUFFA
SALVATORE & C DITTA SNC, SAI PA;

– intimati –

e sul 2^ ricorso n^. 7200/01
proposto da:

BUFFA SALVATORE SNC, in persona
del suo legale rappresentante pro tempore, Buffa Giuseppe, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato LUIGI
MANZI, difeso dall’avvocato PIETRO LANZA DI SCALEA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

e contro

CONDOMINIO VIA E BERNABEI 48
PALERMO, ZANNELLI BALDASSARE, SAI SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 448/00
della Corte d’Appello di PALERMO, sezione promiscua emessa il 10/03/2000,
depositata il 22/05/00; RG. 603/98;

udita la relazione della causa
svolta nella Pubblica udienza del 04/02/04 dal Consigliere Dott. Francesco
TRIFONE;

udito l’Avvocato GIOVANNI
TESORIERE;

udito il P.M. in persona del
Sostituto Procuratore Generale Dott. FUZIO Riccardo che ha concluso per il
rigetto del ricorso principale e l’accoglimento del ricorso incidentale


 


Svolgimento del processo

 

Con citazione notificata il 24
novembre 1994 Baldassare Zannelli conveniva in giudizio la ditta Buffa Salvatore
e C. snc ed il condominio di via Bernabei n. 43 di Palermo per ottenerne la
condanna in solido al pagamento della somma di lire 130.000.000, che reclamava a
titolo di risarcimento per i danni che erano derivati al suo appartamento, sito
nello stabile condominiale, dai lavori che la ditta aveva eseguito al fabbricato
su incarico del condominio e che non erano stati effettuati a regola d’arte.

I convenuti contrastavano la
domanda e la ditta era autorizzata a chiamare in causa in garanzia il suo
assicuratore società S.A.I. spa, che si costituiva e chiedeva anch’essa il
rigetto della domanda.

L’adito tribunale di Palermo,
all’esito della disposta consulenza tecnica d’ufficio, con ordinanza emessa ai
sensi dell’art. 186 quater cod. proc. civ. ad istanza dell’attore, condannava in
solido i convenuti a pagare all’attore la somma di lire 113.281.820, oltre
interessi e spese processuali.

Il condominio, dopo avere
dichiarato di rinunciare alla pronuncia della sentenza, proponeva impugnazione
con atto notificato il 19 maggio 1998, con cui chiedeva che fosse esclusa la sua
responsabilità e, in subordine, che fosse ridotta la somma liquidata per danni.

Baldassare Zannelli eccepiva l’inammissibilità
del gravame e, nel merito, ne contestava la fondatezza.

La ditta Buffa Salvatore e C.
snc contrastava l’impugnazione e, con gravame incidentale, chiedeva che fosse
esclusa la sua responsabilità e che, comunque, fosse ridotta la somma liquidata
dal primo giudice.

La società S.A.I. spa si
associava all’impugnazione principale e, in via incidentale, chiedeva che si
desse atto della non operatività della polizza nei suoi confronti.

Di detta ultima domanda la
ditta Buffa eccepiva l’inammissibilità.

La corte d’appello di Palermo,
con sentenza pubblicata il 22 maggio 2000, rigettava sia il gravame principale,
che quelli incidentali;

rivalutava la somma liquidata a
favore dell’attore; compensava in ragione della metà le spese del doppio grado
del giudizio nel rapporto tra Baldassare Zannelli ed il condominio e condannava
il condominio a pagare l’altra metà.

Ai fini che ancora interessano,
i giudici d’appello consideravano che il condominio, nell’affidamento alla
società dei lavori del fabbricato, non incise affatto sull’autonomia
dell’impresa ap- paltatrice; nè ad essa consenti’ di porre in essere condotte
pregiudizievoli dei terzi.

Aggiungevano che non vi era la
prova che l’omessa adozione dei rimedi utili ad evitare le infiltrazioni fosse
riconducibile ad errori nella progettazione o a condotte specificamente
ascrivibili all’ingerenza del direttore dei lavori nominato dal condominio
committente.

Ritenevano, tuttavia, che il
danneggiato, alla prima udienza del giudizio d’appello, aveva dedotto che la
responsabilità del condominio doveva farsi discendere dalla presunzione di cui
all’art. 2051 cod. civ. e che il riferimento a detto criterio di imputazione era
idoneo a dare conferma della condanna del condominio medesimo, dovendosi
escludere che la parte avesse prestato acquiescenza tacita all’esclusiva
riconduzione dell’azione proposta alla responsabilità ai sensi dell’art. 2043
stesso codice.

Precisavano, in particolare,
che il proprietario di un immobile non cessa di averne la materiale
disponibilità dopo la stipulazione del contratto di appalto per la
ristrutturazione dell’edificio, salvo che non provi il totale suo affidamento
all’appaltatore, e che, nella specie, non solo detta dimostrazione non era stata
fornita, ma sussistevano elementi oggettivi per affermare il contrario. in
ordine all’entità dei danni la Corte palermitana rilevava che il loro ammontare
era stato correttamente determinato sulla scorta delle risultanze della
consulenza tecnica d’ufficio e che non sussistevano le condizioni di cui
all’art. 1227, primo comma, cod. civ. per ridurne l’importo in relazione al
concorso del fatto colposo del danneggiato.

Per la cassazione della
sentenza ha proposto ricorso principale il condominio di via Bernabei n. 48, che
affida l’impugnazione a quattro mezzi di doglianza.

Resiste con controricorso la
ditta Buffa Salvatore snc, che propone impugnazione incidentale in base a due
motivi.

Non hanno svolto difese
Baldassare Zannelli e la società S.A.I. spa.

Il condominio ricorrente ha
presentato memoria.


 


Motivi della decisione

 

I ricorsi, impugnazioni
distinte della medesima sentenza, sono riuniti (art. 335 cod. proc. civ.).

Con il primo motivo
d’impugnazione –

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