Norme & Prassi

La legge toscana contro le discriminazioni sessuali (Legge regionale Toscana 49/2004)

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E’ la Toscana la prima regione
italiana ad avere approvato una legislazione contro le discriminazioni
sessuali. Sedici articoli che dettano regole all’avanguardia in materia di
effettiva parità di diritti con l’obiettivo di consentire a tutti la libera
espressione e manifestazione del proprio orientamento sessuale e della
dignità di genere nel vivere quotidiano: nel tempo libero, nei luoghi di
cura e sul posto di lavoro. In questo modo la Toscana fa un passo avanti
anche sul piano comunitario adeguandosi alla direttiva europea, 78/2000/CE
che chiede espressamente agli stati membri di legiferare per punire le
discriminazioni basate sull’orientamento sessuale sul luogo di lavoro. La
legge approvata il 10 Novembre dal Consiglio regionale della Toscana
garantisce infatti l’accesso, a parità di condizioni, ai servizi forniti
dalla Regione, e prevede interventi ad hoc per sostenere l’inserimento
lavorativo delle persone discriminate per il loro orientamento sessuale. I
transessuali e i transgender saranno quindi destinatari di specifiche
politiche regionali del lavoro, in quanto soggetti esposti dal rischio di
esclusione sociale. A questo fine viene riconosciuto alla Associazioni
rappresentative dei diversi orientamenti sessuali il diritto di verificare
il rispetto degli standard etici nelle aziende che abbiano ottenuto la
certificazione di Responsabilità sociale (Sa 8000). Le norme contenute nel
testo favoriscono inoltre "l’offerta di eventi culturali aperti ai diversi
stili di vita" ed offrono una nuova tutela ad omosessuali e transessuali sul
piano formativo. Su questa linea con i fondi presi dal piano sanitario
regionale le aziende Usl garantiranno azioni specifiche per "rimuovere gli
ostacoli alla libertà di scelta della persona circa il proprio orientamento
sessuale o la propria identità di genere". Tra i punti salienti l’articolo
7 conferisce poi a chiunque il diritto di indicare la persona che dovrà
prendere per lui le decisioni riguardo i trattamenti terapeutici in caso di
malattia grave. Una norma di ampio respiro questa che allarga,oltre a
genitori e parenti stretti, il cerchio dei designati anche a conviventi,
compagni, separati e persone che vivono da sole a prescindere dal loro
sesso. Tra le novità contenute nel testo anche la previsione di vere e
proprie sanzioni anti-discriminazione. L’articolo 16 stabilisce infatti per
ristoranti, bar alberghi ed esercizi commerciali della regione che rifiutino
di fornire le loro prestazioni ad omosessuali e transessuali multe salate:
dai 516 a 3.098 euro.

 


Consiglio regionale della Toscana LEGGE REGIONALE N. 49/2004 (Atti del
Consiglio) Norme contro le discriminazioni determinate dall’orientamento
sessuale o dall’identità di genere. Approvata dal Consiglio regionale nella
seduta del 10 novembre 2004

 

SOMMARIO:

CAPO I – Principi generali

Art. 1
Finalità

CAPO II – Disposizioni in
materia di formazione

SEZIONE I – Disposizioni in
materia di formazione professionale e politiche del lavoro

Art. 2
Interventi in materia di politiche del lavoro e integrazione sociale

Art. 3
Uguaglianza di opportunità nell’accesso ai percorsi formativi

Art. 4
Promozione della cultura professionale e dell’imprenditorialità

Art. 5
Responsabilità sociale delle imprese

SEZIONE
II – Disposizioni in materia di formazione del personale regionale

Art. 6
Formazione del personale

CAPO III – Disposizioni in
materia di sanità e assistenza

Art. 7
Consenso informato ai trattamenti terapeutici

Art. 8
Modalità attuative

Art. 9
Patologie invalidanti

Art.10
Compiti delle aziende unità sanitarie locali in materia di scelta
dell’orientamento sessuale o della identità di genere

Art. 11
Finanziamento degli interventi e convenzionamento con associazioni private

CAPO IV – Disposizione in
materia di comitato regionale per le comunicazioni

Art. 12
Funzioni del Comitato regionale per le comunicazioni

Art. 13
Monitoraggio

Art. 14
Accesso

CAPO V – Disposizioni in
materia di attività culturali, turistiche e commerciali

Art. 15
Promozione di eventi culturali


Art. 16
Divieto di discriminazione nei pubblici esercizi e nei servizi turistici e
commerciali

CAPO I

Principi generali

Articolo 1

Finalità

  1. La
    Regione Toscana adotta, in attuazione dell’articolo 3 della Costituzione,
    politiche finalizzate
    a consentire a ogni persona la libera espressione e manifestazione del
    proprio orientamento
    sessuale e della propria identità di genere, e promuove il superamento
    delle situazioni di
    discriminazione.
  2. La
    Regione Toscana garantisce il diritto all’autodeterminazione di ogni
    persona in ordine al
    proprio orientamento sessuale e alla propria identità di genere.
  3. La
    Regione Toscana garantisce l’accesso a parità di condizioni agli
    interventi e ai servizi
    ricompresi nella potestà legislativa regionale, senza alcuna
    discriminazione determinata
    dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere.

CAPO II

Disposizioni in materia di
formazione

SEZIONE I


Disposizioni in materia di formazione professionale e politiche del lavoro

Articolo 2

Interventi in materia di
politiche del lavoro e integrazione sociale

  1. Il
    piano di indirizzo generale integrato di cui all’articolo 31, comma 3,
    della legge regionale 26
    luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in
    materia di educazione,
    istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) favorisce
    l’integrazione sociale
    anche mediante specifiche politiche del lavoro, nel rispetto
    dell’orientamento sessuale o
    dell’identità di genere.
  2. Il
    sistema regionale per l’impiego disciplinato dalla l.r. 32/2002 sostiene
    le politiche per
    l’inserimento lavorativo delle persone discriminate per motivi derivanti
    dall’orientamento
    sessuale o dalla identità di genere.
  3. I
    transessuali e i "transgender" sono destinatari di specifiche politiche
    regionali del lavoro, quali
    soggetti esposti al rischio di esclusione sociale di cui all’articolo 21,
    comma 2, lettera e), della
    l.r. 32/2002.

Articolo 3

Uguaglianza di opportunità
nell’accesso ai percorsi formativi

1. La
Regione e le province garantiscono opportune misure di accompagnamento anche
al fine di assicurare percorsi di formazione e di riqualificazione alle
persone che risultino discriminate o esposte al rischio di esclusione
sociale per motivi derivanti dall’orientamento sessuale o dalla identità di
genere.

Articolo 4

Promozione della cultura
professionale e dell’imprenditorialità

  1. In
    coerenza con le strategie dell’Unione europea per lo sviluppo delle
    risorse umane, la Regione
    e le province favoriscono l’accrescimento della cultura professionale
    correlata all’acquisizione
    positiva dell’orientamento sessuale o dell’identità di genere di
    ciascuno.
  2. La
    Regione e le province, anche attraverso il sistema regionale per
    l’impiego, supportano gli
    utenti nell’individuazione e costruzione di percorsi di formazione e
    inserimento lavorativo che
    valorizzino le qualità individuali e li indirizzano agli strumenti per la
    promozione e l’avvio di
    nuove imprese.

Articolo 5

Responsabilità sociale
delle imprese

  1. Le
    associazioni rappresentative dei diversi orientamenti sessuali e identità
    di genere, che non
    abbiano fini di lucro, sono da considerarsi parte interessata ai sensi
    della definizione 6 della
    norma "Social Accountability (SA) 8000".

  2. L’azienda in possesso della certificazione "Social Accountability (SA)
    8000" deve consentire ai
    soggetti di cui al comma 1 lo svolgimento di verifiche di conformità
    delle condizioni di lavoro
    presso l’azienda ai crite

    http://www.cittadinolex.kataweb.it/

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