Attualità

Antitrust conclude indagine conoscitiva su raccolta pubblicitaria televisiva

L’Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 16 novembre 2004, ha
deliberato la chiusura dell’indagine conoscitiva, avviata il 29 maggio 2003 ai
sensi dell’articolo 12 della legge 287/90, riguardante il settore televisivo e,
in particolare, il mercato della raccolta pubblicitaria su mezzo televisivo.

L’indagine ha
evidenziato come il settore nazionale della raccolta pubblicitaria, ed il
mercato della raccolta televisiva in particolare, sia caratterizzato da
un’elevata concentrazione, nonchè da elevate barriere all’ingresso, a causa
soprattutto di alcuni fattori di natura strutturale che ostacolano il corretto
funzionamento del mercato.

Mentre i mercati
della raccolta pubblicitaria su quotidiani, periodici e radio presentano una
struttura piuttosto competitiva, quello della raccolta televisiva – la cui
caratteristica principale è di essere composto da gruppi televisivi che
forniscono contenuti ai telespettatori e offrono contemporaneamente inserzioni
ai clienti pubblicitari ” è contraddistinto da un livello di concentrazione che
non ha riscontro negli altri Paesi europei, e che è determinato dalla posizione
dominante del gruppo Fininvest, in virtù di una percentuale di raccolta pari al
65%, e dalla quota di RAI che detiene, con il 29%, la quasi totalità della
parte residuale del mercato.

L’indagine ha
evidenziato come a determinare questo assetto sia stata una serie di fattori di
natura strutturale che ha ostacolato il corretto funzionamento del gioco della
concorrenza nel settore televisivo, ed in particolare nella raccolta
pubblicitaria. Questi fattori, in ampia misura specifici del contesto italiano
rispetto a quello degli altri Paesi, sono:

la disponibilità,
in un contesto di scarsità della risorsa frequenziale, di tre reti in capo a
ciascuno dei due principali gruppi televisivi, che ha consentito a Fininvest e
RAI di attuare strategie che hanno limitato l’entrata e la crescita di nuovi
concorrenti;

la disciplina che
regola le condotte della società cui è affidato il servizio pubblico
radiotelevisivo, che, da un lato, ha favorito la creazione di un duopolio
simmetrico nel versante dell’offerta di contenuti televisivi; dall’altro, ha
rafforzato gli incentivi dei due operatori incumbents ad attuare politiche
commerciali accomodanti nella raccolta pubblicitaria televisiva;

l’asimmetrica
allocazione delle risorse frequenziali, dovuta alla mancanza di un processo
centralizzato di assegnazione delle frequenze radiotelevisive che,
congiuntamente all’integrazione a monte degli operatori televisivi nel mercato
della trasmissione del segnale, ha determinato una significativa
differenziazione delle reti televisive nazionali, in termini di copertura
effettiva, a vantaggio dei due operatori storici;

una scarsa
penetrazione delle piattaforme trasmissive alternative a quella terrestre, che
ha limitato le possibilità di accesso al mercato della raccolta pubblicitaria
televisiva da parte di nuovi soggetti;

l’assetto
proprietario della società di rilevazione degli ascolti televisivi, su cui
Fininvest e RAI esercitano un’influenza determinante;


la fitta rete di
partecipazioni azionarie e di legami di tipo non azionario attraverso cui
Fininvest riesce ad esercitare una propria influenza sulle decisioni di alcuni
importanti operatori, ed in particolare delle società neo-entranti Telecom
Italia e TF1-HCSC.

Alla luce di queste
problematiche concorrenziali, l’Autorità ritiene opportuno suggerire alcuni
interventi in grado di favorire un efficace confronto competitivo nel mercato
nazionale della raccolta pubblicitaria sul mezzo televisivo.


In primo luogo,
secondo l’Antitrust andrebbe ripensata l’attuale normativa in materia di
servizio pubblico radiotelevisivo, immaginando per la Rai una soluzione simile a
quella adottata in Gran Bretagna, con due società distinte: la prima con
obblighi di servizio pubblico generale finanziata esclusivamente attraverso il
canone; la seconda, a carattere commerciale, che sostiene le proprie attività
attraverso la raccolta pubblicitaria e che compete con gli altri soggetti sulla
base dei medesimi obblighi di affollamento; per quest’ultima sarebbe auspicabile
sia il collocamento delle azioni sul mercato borsistico sia la definizione di
regole di corporate governance che garantiscano un effettivo controllo
dell’operato del management. Tale intervento sarebbe da effettuare
auspicabilmente in tempi brevi, prima del collocamento in borsa di una quota di
minoranza del capitale azionario della società RAI, attualmente previsto nella
primavera 2005.

In secondo luogo,
risultano necessari interventi di attuazione del Piano digitale e di
riallocazione, attraverso meccanismi di mercato, dello spettro frequenziale
destinato ai servizi radiotelevisivi, per evitare che le attuali posizioni
detenute nelle reti analogiche (ovvero la disponibilità in capo a Fininvest e
RAI di un numero di impianti e frequenze tale da rendere possibile la diffusione
di tre reti nazionali, peraltro caratterizzate dalla più ampia copertura
effettiva della popolazione) non si trasferiscano al futuro mercato digitale
terrestre.

Al riguardo, ed al
fine di stimolare la competizione nel mercato digitale terrestre, a giudizio
dell’Antitrust andrebbero anche favorite, cosi’ come accade all’estero, misure
di separazione verticale degli operatori di rete, mediante la separazione
proprietaria delle società RAI Way e Elettronica Industriale, attualmente
facenti capo rispettivamente ai gruppi RAI e Fininvest.

Andrebbe poi
stimolata una competizione tra piattaforme per la trasmissione del segnale
televisivo digitale, attraverso politiche di incentivazione alla diffusione tra
le famiglie italiane di apparecchiature di decodifica. Tali interventi
dovrebbero salvaguardare il principio della neutralità tecnologica, e quindi
non possono limitarsi ad alcuni mezzi trasmissivi, ma devono estendersi con
identiche modalità a tutte le piattaforme televisive digitali: digitale
terrestre, satellite, cavo e tecnologie x-DSL.

Quanto, infine, alla
rilevazione degli ascolti, è auspicabile la ridefinizione dell’assetto
proprietario della società che attualmente svolge tale servizio, prevedendo un
soggetto privato indipendente che abbia quale funzione-obiettivo la
massimizzazione dei profitti derivanti dalla vendita dei dati sugli ascolti
televisivi; cio’ assicurerebbe, tra l’altro, l’esistenza di una struttura di
incentivi che consenta di cogliere al meglio le opportunità connesse
all’evoluzione tecnologica delle modalità di fruizione del prodotto televisivo.

Dal canto suo, l’Autorità
ritiene opportuno monitorare, in una fase di transizione tecnologica e di
eliminazione dei precedenti limiti normativi alle concentrazioni orizzontali e
diagonali, le condotte degli operatori televisivi, in particolare in materia di
predisposizione delle offerte di prodotti pubblicitari, di accesso alle reti
digitali ed ai contenuti televisivi, di acquisizione di frequenze ai fini della
costituzione di nuovi multiplex nazionali, nonchè, infine, di partecipazioni e
di legami non azionari tra gli operatori televisivi.

 

Allegato:


Provvedimento del 16 novembre 2004



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