Amministrativa

Caccia: la riabilitazione non rende automatico il rinnovo del porto d’armi – TAR CAMPANIA, Sezione IV, Sentenza n. 173 del 18/01/2005

L’ampia discrezionalità dell’autorità
amministrativa nel rilascio di tale licenza è sindacabile solo sotto i profili
della manifesta illogicità e irrazionalità o per mancanza di motivazione

 

TAR
CAMPANIA, Sezione IV, Sentenza n. 173 del 18/01/2005


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il
Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione quarta, con
l’intervento dei signori Magistrati:

dott.
Nicolo’ Monteleone               Presidente – estensore

dott.
Dante D’Alessio                      Consigliere

dott.
Carlo Polidori                         Referendario

ha
pronunciato la seguente


sentenza

sul
ricorso n. 1781
 

/2002

  proposto
da SGULO’ Vincenzo
 

,
rappresentato e difeso dall’avv. Fabrizio Perla, ed
elettivamente domiciliato
 

 in Napoli,
piazza Tireste e Trento n. 48 (studio Rispoli),


contro

-il
Ministero dell’Interno
 


, in persona
del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria per legge
 

,


per l’annullamento

-del
decreto Cat. 6F/PAS del 24 settembre 2001, con il quale il Questore di Caserta
ha respinto la domanda di rinnovo dell’autorizzazione di polizia per il porto di
fucile per uso caccia, presentata dal ricorrente.


Visto il ricorso con i relativi allegati;


Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello
Stato per l’Amministrazione intimata;

Visti
gli atti tutti della causa;


Relatore il Presidente Nicolo’ Monteleone;


Udito alla pubblica udienza del 15 dicembre 2004 il procuratore
del ricorrente, come da verbale;


RITENUTO che il presente ricorso puo’ essere deciso con "sentenza
succintamente motivata
“, ai sensi dell’art. 9, comma 1, della legge 21
luglio 2000, n. 205, essendo di agevole definizione sia in rito che nel merito;


            CONSIDERATO che i due motivi d’impugnazione sono infondati, in
quanto:

1°)
per pacifica giurisprudenza, non è richiesta la comunicazione dell’avvio del
procedimento allorquando, come nel caso in esame, questo sia iniziato ad istanza
di parte (cfr., fra le tante, Cons. Stato, sez. VI, 14 ottobre 2003, n. 6257;
T.A.R. Campania, sez. IV, 22 giugno 2004, n. 9679, 20 ottobre 2004, n. 14873);

2°)l’art. 42 del
R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.LL.P.S.) riconosce al Questore la facoltà di 
concedere la licenza di porto d’armi, mentre, ai sensi del successivo art. 43,
ultimo comma, del medesimo T.U., tale licenza puo’ essere negata a chi non dà
affidamento di non abusare delle armi; alla luce dell’art. 11 t.u.l.p.s., che
consente la revoca delle licenze di polizia nei casi in cui sopravvengano
circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego di rilascio; in tale
ipotesi la licenza già rilasciata puo’ essere revocata.

Le
norme citate – attributive del potere esercitato – hanno introdotto nel sistema
un principio di carattere generale in base al quale l’Autorità amministrativa
puo’ inibire la detenzione e/o il porto delle armi quando sussistono anche
indizi o sospetti sulla totale affidabilità di un soggetto.

La
giurisprudenza (anche di questo Tribunale) ha avuto occasione di evidenziare che
la ratio delle norme suddette è quella di prevenire la commissione di
reati e, in generale, di fatti lesivi della sicurezza pubblica e non quella di
sanzionare reati già commessi e, pertanto, richiede che l’interessato
garantisca la sicura affidabilità circa il buon uso delle armi (fra le tante,
Cons. Stato, IV, 19 dicembre 1997 n. 1440; 29 novembre 2000, n. 6347; 23 aprile
2004, n. 1503; T.A.R. Campania, sez. III, 4 settembre 2003, n. 11324, sez. IV,
12 maggio 2004, n. 8711).

Il
potere esercitato, quindi, costituisce espressione di una discrezionalità
caratterizzata da un’ampia latitudine, potendosi anche prescindere da una
condanna penale dell’interessato (in tal senso, T.A.R. Campania, sez. III, 18
luglio 2000, n. 2836; 21 febbraio 2002, n. 1006; sez. IV, 16 luglio 2004, n.
10354). E, in un contesto ordinamentale che sicuramente non favorisce la
detenzione ed il porto di armi, che si caratterizzano per un’intrinseca
pericolosità e per la mancanza di un interesse socialmente apprezzabile, tale
discrezionalità, che attiene alla valutazione delle posizioni soggettive dei
privati (con delicati e complessi apprezzamenti, basati anche su considerazioni
probabilistiche, in ordine alla capacità degli stessi di abusare delle armi) in
rapporto ai preponderanti interessi pubblici concernenti l’ordine e la
sicurezza, è sindacabile in sede giurisdizionale solo sotto i profili della
manifesta illogicità ed irrazionalità o della assoluta mancanza di motivazione
(fra le tante, Cons. Stato, sez. IV, 23 marzo 2003, n. 1503; T.A.R. Calabria,
sez. I – Catanzaro, 23 settembre 2002, n. 2290).

Nel
caso in esame, il Questore di Caserta ha fatto corretta applicazione dei
suddetti principi ed ha compitamente motivato il disposto diniego di rinnovo del
porto di fucile per uso caccia, facendo esplicito riferimento:

a)alla
condanna riportata dal ricorrente (sentenza Corte d’Appello di Napoli 29
novembre 1984) per porto abusivo di armi e minaccia aggravata “ancorchè
abbia ottenuto sentenza di riabilitazione
“;

b)alla
circostanza che, “
negli ultimi tempi si sono aggravate
le condizioni dell’ordine e al sicurezza pubblica in alcune zone della provincia
ove si sono registrati numerosi attui criminosi che hanno indotto il Comitato
provinciale per l’Ordine la Sicurezza Pubblica ad esprimere l’avviso che le
richieste di rilascio delle licenze in parola debbano essere sottoposte ad un
criterio di valutazione più rigoroso
rispetto al passato, al fine, tra
l’altro, di limitare, e quindi di controllare più agevolmente il numero delle
armi circolanti nella provincia”.

Va, infine,
rilevato che, come ha avuto recentemente occasione di osservare questa Sezione
in fattispecie analoga alla presente (v. sentenza n. 11987 del 9 settembre
2004), l’intervenuta riabilitazione del richiedente il porto d’armi non rende
illegittimo il provvedimento con il quale se ne nega il rilascio, trattandosi di
misura idonea ad incidere sugli effetti penali della condanna, ma che non
impedisce di considerare quest’ultima ai fini dell’adozione di provvedimenti
amministrativi (cfr., altresi’, T.A.R. Calabria – Catanzaro, sez. I, 20 marzo
2003, n. 869);


-che, per le suesposte considerazioni, il ricorso deve essere
respinto;


-che, in relazione alla natura della controversia, si ravvisano
giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio;


P.Q.M.


Il Tribunale
Amministrativo Regionale della Campania, Sezione quarta, respinge il ricorso in
epigrafe indicato.


Spese
compensate.


Ordina  che
la presente sentenza sia eseguita dall’Amministrazione.

Cosi’
deciso in Napoli, nella Camera di consiglio del 15 dicembre 2004.

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