Irap: salva l’aliquota (superiore) per l’intermediazione finanziaria – CORTE COSTITUZIONALE, Sentenza n. 21 del 19/01/2005
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Non c’è lla
disparità di trattamento denunciata dalle commissioni tributarie. La differenza
è giustificata dalla discrezionalità del legislatore e dagli altri vantaggi
tributari concessi al settore
Irap:
legittimo prevedere aliquote più elevate per il settore dell’intermediazione
finanziaria sia nella fase transitoria che a regime. Cosi’ la Corte
costituzionale con la sentenza 21/2005 (depositata ieri, 19 gennaio, redattore
Franco Gallo, qui leggibile nei documenti correlati) ha dichiarato non fondata
la questione di legittimità dell’articolo 45 comma 2 del D.Lgs 446/97. Una
pronuncia che sicuramente deluderà l’Associazione bancaria italiana (Abi) che
ripetutamente aveva criticato la differenziazione delle aliquote Irap per il
settore bancario e assicurativo.
A sollevare la questione di legittimità erano state le Commissioni tributarie
provinciali di Milano, Bergamo, Cuneo e Genova nella parte in cui fissano
aliquote più elevate dell’Irap per banche, società ed altri enti rispetto a
quella ordinaria del 4,25 per cento, ma non solo. Anche nei confronti delle
quote agevolate previste a favore del settore agricolo e delle cooperative della
piccola pesca e dei loro consorzi. Pertanto tale norma comporterebbe, secondo le
rimettenti, un maggior prelievo fiscale a carico delle banche, delle società
finanziarie e delle imprese di assicurazione. Ma non è tutto. Il minor gettito
derivante dall’applicazione di un’aliquota inferiore a quella ordinaria nel
comparto agricolo si riflette esclusivamente sul settore dell’intermediazione
finanziaria. Settore che, pero’, deve sopportare il peso della copertura
finanziaria che deriva dall’agevolazione.
La Consulta, nel dichiarare non fondata la questione, ha fornito, pero’,
importanti chiarimenti. La previsione di aliquote differenziate per settori
produttivi e per tipologie di soggetti passivi rientra, infatti, pienamente
nella discrezionalità del legislatore. A condizione, pero’, che sia sorretta da
ragionevoli motivi di politica economica e redistributiva. Per cui l’aumento
provvisorio e calibrato delle aliquote per i settori bancario, finanziario e
assicurativo è la conseguenza, da una parte, della valutazione circa il minore
impatto del nuovo tributo sul comparto finanziario e, dall’altra, di una scelta
politica redistributiva volta ad assicurare la continuità del prelievo.
Inoltre, un’indagine compiuta dalla Commissione bicamerale consultiva in materia
di riforma fiscale ha dimostrato che pur con l’aliquota maggiorata il vantaggio
tratto dalle banche, dalle società finanziarie e dalle imprese di assicurazione
è stato superiore alle aspettative. Per di più le successive indagini
parlamentari hanno scoperto che l’introduzione dell’Irap ha comportato uno
"sgravio consistente" per il settore dell’intermediazione finanziaria. La stessa
sorte, pero’, non è toccata al comparto agricolo che ha subito, invece, un
"aggravio significativo".
Cristina Cappuccini, Diritto & Giustizia
CORTE
COSTITUZIONALE, Sentenza n. 21 del 19/01/2005
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LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai
signori:
–
Valerio ONIDA Presidente
–
Carlo MEZZANOTTE Giudice
–
Guido NEPPI MODONA “
–
Piero Alberto CAPOTOSTI “
–
Annibale MARINI “
–
Franco BILE “
–
Giovanni Maria FLICK “
–
Francesco AMIRANTE “
–
Ugo DE SIERVO “
–
Romano VACCARELLA “
–
Paolo MADDALENA “
–
Alfio FINOCCHIARO “
–
Alfonso QUARANTA “
–
Franco GALLO “
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi
di legittimità costituzionale degli artt. 6, 7 e 45, comma 2, del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle
attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle
detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta,
nonchè riordino della disciplina dei tributi locali) e successive modifiche,
promossi con ordinanze depositate il 17 gennaio 2003 dalla Commissione
tributaria provinciale di Milano, il 22 novembre 2002 dalla Commissione
tributaria provinciale di Bergamo, il 20 maggio 2003 dalla Commissione
tributaria provinciale di Cuneo e il 18 settembre 2003 dalla Commissione
tributaria provinciale di Genova, rispettivamente iscritte ai nn. 495, 502, 836
e 1190 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica nn. 32 e 43, prima serie speciale, dell’anno 2003 e n. 4, prima
serie speciale, dell’anno 2004.
Visti gli atti di costituzione della s.p.a. Deutsche Bank Capital Markets,
della s.p.a. B.P.B. Leasing, della s.p.a. Banca Passadore & C., nonchè gli atti
di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 30 novembre 2004 il Giudice relatore Franco
Gallo;
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