Corte Costituzionale

Irap: salva l’aliquota (superiore) per l’intermediazione finanziaria – CORTE COSTITUZIONALE, Sentenza n. 21 del 19/01/2005

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Non c’è lla
disparità di trattamento denunciata dalle commissioni tributarie. La differenza
è giustificata dalla discrezionalità del legislatore e dagli altri vantaggi
tributari concessi al settore

Irap:
legittimo prevedere aliquote più elevate per il settore dell’intermediazione
finanziaria sia nella fase transitoria che a regime. Cosi’ la Corte
costituzionale con la sentenza 21/2005 (depositata ieri, 19 gennaio, redattore
Franco Gallo, qui leggibile nei documenti correlati) ha dichiarato non fondata
la questione di legittimità dell’articolo 45 comma 2 del D.Lgs 446/97. Una
pronuncia che sicuramente deluderà l’Associazione bancaria italiana (Abi) che
ripetutamente aveva criticato la differenziazione delle aliquote Irap per il
settore bancario e assicurativo.
A sollevare la questione di legittimità erano state le Commissioni tributarie
provinciali di Milano, Bergamo, Cuneo e Genova nella parte in cui fissano
aliquote più elevate dell’Irap per banche, società ed altri enti rispetto a
quella ordinaria del 4,25 per cento, ma non solo. Anche nei confronti delle
quote agevolate previste a favore del settore agricolo e delle cooperative della
piccola pesca e dei loro consorzi. Pertanto tale norma comporterebbe, secondo le
rimettenti, un maggior prelievo fiscale a carico delle banche, delle società
finanziarie e delle imprese di assicurazione. Ma non è tutto. Il minor gettito
derivante dall’applicazione di un’aliquota inferiore a quella ordinaria nel
comparto agricolo si riflette esclusivamente sul settore dell’intermediazione
finanziaria. Settore che, pero’, deve sopportare il peso della copertura
finanziaria che deriva dall’agevolazione.
La Consulta, nel dichiarare non fondata la questione, ha fornito, pero’,
importanti chiarimenti. La previsione di aliquote differenziate per settori
produttivi e per tipologie di soggetti passivi rientra, infatti, pienamente
nella discrezionalità del legislatore. A condizione, pero’, che sia sorretta da
ragionevoli motivi di politica economica e redistributiva. Per cui l’aumento
provvisorio e calibrato delle aliquote per i settori bancario, finanziario e
assicurativo è la conseguenza, da una parte, della valutazione circa il minore
impatto del nuovo tributo sul comparto finanziario e, dall’altra, di una scelta
politica redistributiva volta ad assicurare la continuità del prelievo.
Inoltre, un’indagine compiuta dalla Commissione bicamerale consultiva in materia
di riforma fiscale ha dimostrato che pur con l’aliquota maggiorata il vantaggio
tratto dalle banche, dalle società finanziarie e dalle imprese di assicurazione
è stato superiore alle aspettative. Per di più le successive indagini
parlamentari hanno scoperto che l’introduzione dell’Irap ha comportato uno
"sgravio consistente" per il settore dell’intermediazione finanziaria. La stessa
sorte, pero’, non è toccata al comparto agricolo che ha subito, invece, un
"aggravio significativo".
Cristina Cappuccini, Diritto & Giustizia

CORTE
COSTITUZIONALE, Sentenza n. 21 del 19/01/2005


Presidente


ONIDA


  Relatore


GALLO F.


Udienza Pubblica del


30/11/2004


  Decisione del


11/01/2005


Deposito del


19/01/2005


  Pubblicazione in G. U.


 


 


Ordinanze di rimessione


495/2003   502/2003   836/2003   1190/2003  


Massime:


 


 

LA CORTE
COSTITUZIONALE

 

composta dai
signori:

 – 
Valerio                         ONIDA         Presidente

 – 
Carlo                           MEZZANOTTE    Giudice

 – 
Guido                           NEPPI MODONA      “

 – 
Piero Alberto                   CAPOTOSTI         “

 – 
Annibale                        MARINI            “

 – 
Franco                          BILE              “

 – 
Giovanni Maria                  FLICK             “

– 
Francesco                       AMIRANTE          “

– 
Ugo                             DE SIERVO         “

– 
Romano                          VACCARELLA        “

– 
Paolo                           MADDALENA         “

– 
Alfio                           FINOCCHIARO       “

– 
Alfonso                         QUARANTA          “

– 
Franco                          GALLO             “

ha
pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nei giudizi
di legittimità costituzionale degli artt. 6, 7 e 45, comma 2, del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle
attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle
detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta,
nonchè riordino della disciplina dei tributi locali) e successive modifiche,
promossi con ordinanze depositate il 17 gennaio 2003 dalla Commissione
tributaria provinciale di Milano, il 22 novembre 2002 dalla Commissione
tributaria provinciale di Bergamo, il 20 maggio 2003 dalla Commissione
tributaria provinciale di Cuneo e il 18 settembre 2003 dalla Commissione
tributaria provinciale di Genova, rispettivamente iscritte ai nn. 495, 502, 836
e 1190 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica nn. 32 e 43, prima serie speciale, dell’anno 2003 e n. 4, prima
serie speciale, dell’anno 2004.

 

     
Visti
gli atti di costituzione della s.p.a. Deutsche Bank Capital Markets,
della s.p.a. B.P.B. Leasing, della s.p.a. Banca Passadore & C., nonchè gli atti
di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 

     
udito
nell’udienza pubblica del 30 novembre 2004 il Giudice relatore Franco
Gallo;

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