Il lavoro straordinario autorizzato deve essere pagato anche in mancanza di fondi – CONSIGLIO DI STATO, Sezione V, Sentenza n. 80 del 13/01/2005 * TAR LAZIO, Sezione I Ter, Sentenza n. 1051 del 07/02/2005
di Teodoro Elisino *
Meritevoli di segnalazione sono le due sentenze in commento,
aventi ad oggetto questioni diverse ma scaturite entrambe da problematiche connesse
al lavoro straordinario.
Senza entrare nel merito di quanto deciso dai
giudici amministrativi, ci limiteremo ad evidenziare i principi generali in tema
di lavoro straordinario che emergono dalle motivazioni delle sentenze. Cio’, a
beneficio di quanti, obbligati a prestare lavoro straordinario, sono in balia
di successive decisioni del datore di lavoro non sempre rispettose dei suddetti
principi.
Nel caso esaminato dai giudici del CdS si era in
presenza di specifica disciplina regolamentare che fissava rigorose soglie
quantitative al lavoro straordinario, autorizzabili annualmente, e, al
superamento dei limiti orari, offriva la sola possibilità di usufruire di
riposo compensativo, a condizione che l’amministrazione consentisse al
dipendente di poterne fare tempestiva e conforme domanda entro il mese
successivo. Sulla base di tale normativa, ritenuta cogente, il TAR, nell’anno
1999, aveva sostenuto che il datore di lavoro, non potendo derogare a tale
disciplina, poteva solo concedere riposi compensativi per le ore di lavoro
straordinario effettuate nell’anno 1991.
Ebbene, il Consiglio di Stato ha stabilito che
qualora l’amministrazione ometta di tenere una contabilizzazione mensile dello
straordinario prestato dai dipendenti, come nel caso specifico, e,
conseguentemente, si astenga dal segnalare tempestivamente ai medesimi il
raggiungimento (o il superamento) del limite individuale massimo consentito,
non puo’ sottrarsi, poi, alla cogenza dell’obbligo sinallagmatico di
corrispondere la retribuzione dovuta a fronte delle maggiori prestazioni
lavorative ricevute, adducendo l’argomento dell’intempestiva domanda, da parte
del dipendente, del prescritto riposo compensativo o la mancanza di fondi per
il pagamento. Il meccanismo che prevede il riposo compensativo trova
presupposto indefettibile nell’effettiva liquidazione mensile dello
straordinario. Solo in questo caso, infatti, il dipendente è messo nelle
condizioni di poter valutare le ore di straordinario che esorbitano da quello
consentito e, conseguentemente, fare domanda per recupero compensativo. Cio’,
del resto, è coerente con la ratio sottesa alla concessione di congrui periodi
di riposo compensativo da far fruire al dipendente per recuperare quelle
energie psico-fisiche profuse con ore di lavoro superiori alle ordinarie. Sarebbe
del tutto inutile, secondo i giudici, concedere un riposo compensativo dopo un
considerevole lasso di tempo dallo svolgimento del lavoro straordinario. Il
riposo, infatti, dovrà essere fruito in tempi relativamente brevi altrimenti
non avrebbe più ragion d’essere perchè il lavoratore, dopo molto tempo, non
avvertirà più la necessità fisiologica di riprendersi da uno sforzo compiuto
in passato. Non a caso, infatti, in alcuni Contratti collettivi nazionali di
lavoro sono fissati dei termini entro cui si dovrà fruire del riposo
compensativo. Il decorso di tali termini renderebbe, quindi, inutile un riposo
compensativo, con conseguente pagamento di quanto dovuto a titolo di lavoro
straordinario. Per il collegio, infine, norme di natura organizzativa e
contabile non possono prevalere sul diritto soggettivo, costituzionalmente
tutelato (art. 36 Cost.), del pubblico dipendente a ricevere una retribuzione
proporzionata alla quantità (ed alla qualità) del lavoro prestato.
Queste ultime riflessioni, secondarie nella sentenza
del Consiglio di Stato, sono state ritenute principali dai
giudici del TAR, in
relazione allo specifico caso da essi esaminato. Anche qui era in discussione
il pagamento di ore di straordinario oltre i limiti orari consentiti, ma il
rifiuto di pagamento era motivato dal datore di lavoro da ragioni di natura
strettamente contabile. Anche in questa occasione, i giudici hanno ribadito che
“purchè autorizzate dall’organo competente, le ore di straordinario
effettivamente rese dal pubblico impiegato devono esser remunerate
indipendentemente dalla mancanza di idonea copertura di spesa nell’apposito
capitolo di bilancio: e cio’ in quanto le norme di contabilità ” se
disciplinano l’organizzazione interna degli uffici pubblici ” non attribuiscono
certo alla p.a. il potere di incidere sul diritto soggettivo di credito del
proprio dipendente”.
* Avvocato, Funzionario addetto al servizio
contrattazione e Relazioni sindacali del Ministero della giustizia
CONSIGLIO
DI STATO – Sez. V ” Sentenza
n. 80 del 13/01/2005
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
Quinta Sezione
ha pronunciato la seguente
decisione
sul ricorso in
appello n. 7746 del 1999 proposto da ****, rappresentato e difeso dall’avv.
****, con domicilio eletto in Roma, presso la Segreteria del Consiglio di Stato;
contro
il COMUNE DI LAMEZIA
TERME, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avv. ****,
con domicilio eletto in Roma, presso lo studio legale dell’avv. ****;
per
l’annullamento
della sentenza n.
453/1999 in data 3.2.1999/12.4.1999, pronunciata tra le parti dal Tribunale
amministrativo regionale della Calabria, sede di Catanzaro;
visto il ricorso con
i relativi allegati;
visto l’atto di
costituzione in giudizio dell’ente civico appellato;
viste le memorie
prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
visti gli atti tutti
della causa;
designato relatore
il cons. Gabriele Carlotti;
uditi alla pubblica
udienza del 29.10.2004 l’avv. ****, su delega dell’avv. ****, per il Comune
appellato;
Ritenuto e
considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO E DIRITTO
1. E’ impugnata la
sentenza con la quale il T.a.r. della Calabria, sedente in Catanzaro, ha
respinto il ricorso, proposto dall’odierno appellante, dipendente del Comune di
Lamezia Terme, per ottenere la declaratoria del diritto all’integrale
corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettuate
nell’anno 1991, con conseguente condanna dell’amministrazione civica intimata al
pagamento delle ulteriori spettanze dovute, in aggiunta alle 178
(centosettantotto) ore liquidate con deliberazione della Commissione
straordinaria del 22.5.1992, n. 997 (in atti).
2. L’appello è
affidato ai seguenti motivi:
I)
erroneamente il Tribunale calabrese ha dubitato dell’esistenza di
un’autorizzazione comunale allo svolgimento di lavoro straordinario per l’anno
1991;
II)
a
torto il primo giudice ha ritenuto di poter applicare ratione temporis
alla fattispecie l’art. 16 del d.p.r. 13.5.1987, n. 268, ricavandone argomenti
ostativi all’accoglimento delle pretese patrimoniali dedotte in giudizio, invece
del successivo d.p.r. 3.8.1990, n. 333 che, a detta del ricorrente, ben avrebbe
consentito il riconoscimento del diritto al versamento degli emolumenti
contestati;
III)
la
sentenza impugnata è censurabile nella parte in cui statuisce che, in luogo
della remunerazione del lavoro straordinario eccedente i limiti stabiliti dal
succitato art. 16, il Comune di Lamezia avrebbe potuto soltanto concedere
all’appellante congrui periodi di riposo compensativo da usufruire nel mese
successivo, senza tuttavia soffermarsi a considerare nè la concreta
impraticabilità, nello specifico, di siffatta soluzione in ragione del lungo
tempo intercorso dallo svolgimento delle prestazioni in questione (e tale da
frustrare la funzione di “recupero” delle maggiori energie lavorative profuse,
propria dei turni di riposo), nè la circostanza che il ricorrente venne indotto
a non avanzare alcuna domanda di riconoscimento di periodi di assenza
compensativa a causa del comportamento contraddittorio tenuto
dall’Amministrazione appellata (avendo il Comune dapprima autorizzato il lavoro
straordinario e poi lasciato intendere, con una nota dell’aprile del 1992, che
la monetizzazione delle relative spettanze sarebbe stata integrale);
IV)
il
T.a.r. non si è avveduto della grave disparità di trattamento subita
dall’appellante, avendo il Comune di Lamezia Terme liquidato in favore di taluni
dipendenti tutte le ore di straordinario effettuate;
V)
il giudice di prime cure avrebbe dovuto far applicazione
dell’art. 6 del d.p.r. 3.8.1990, n. 333, relativo all’utilizzo del “Fondo per il
miglioramento dell’effi