Norme & Prassi

Ddl Camera 458 – Disposizioni in materia di amnistia e di indulto

La Camera torna ad
occuparsi di amnistia. La Commissione Giustizia di Montecitorio, infatti, ha
all’ordine del giorno dei lavori del 12 aprile l’esame degli emendamenti ad ddl
che contine disposizioni in materia di indulto e di amnistia. Il testo base è
quello proposto dal relatore nel dicembre dello scorso anno. Sono stati
presentati numerosi emendamenti, ma non è stata conclusa la votazione. Tra le
novità approvate la concessione dell’indulto in misura ridotta per alcuni
reati e ma le votazioni non sono ancora iniziate. Sono stati accantonati,
invece, gli emendamenti specificatamente relativi all’amnistia. Il testo è
frutto di coordinamento redazionale ed è quindi soggetto a modifiche di
coordinamento istituzionale oltre che alle decisioni del Parlamento.

 

Ddl Camera 458 – Disposizioni in materia di
amnistia e di indulto

TESTO UNIFICATO
ELABORATO DAL RELATORE ADOTTATO COME TESTO BASE

Art.
1.
(Indulto).

1. E’ concesso indulto nella misura non
superiore a tre anni per le pene detentive e non superiore a 10 mila euro per
le pene pecuniarie, sole o congiunte alle pene detentive.
2. Il giudice, quando vi sia stata condanna per più reati in continuazione tra
loro, ai sensi dell’articolo 81 del codice penale, applica l’indulto, ai sensi
della presente legge, determinando la quantità di pena condonata, con
l’osservanza delle forme previste per gli incidenti esecutivi.
3. L’indulto non si applica ai recidivi nei casi previsti dal terzo e dal
quarto comma dell’articolo 99 del codice penale nè ai delinquenti abituali,
professionali o per tendenza, nel caso di condanna per delitti.

ART.
1-bis.

(Concessione di indulto
in misura ridotta).

1. E’ concesso indulto nella misura non
superiore ad anni uno per le pene detentive ed a 2 mila euro per le pene pecuniarie
quando la pena è conseguente a condanna per i seguenti reati:
a) rapina di cui all’articolo 628, terzo comma, c.p.;
b) estorsione di cui all’articolo 629, secondo comma,
c.p.;
c) usura di cui all’articolo 644 c.p.;
d) delitti previsti nel libro II titolo II capo I del
codice penale, con esclusione degli articoli 323, 325, 326, 328, 329, 331, 335
c.p.;
e) delitti previsti dall’articolo 1 della legge 2
ottobre 1967, n. 895, limitatamente ai fatti concernenti le armi da guerra.

Art.
2.
(Ambito di applicazione dell’indulto).

1. E’ concesso indulto, per intero, per le
pene accessorie temporanee, conseguenti a condanne per le quali è applicato
anche solo in parte l’indulto.

Art.
3.
(Esclusioni oggettive).

1. L‘indulto non si applica alle pene:
a) per i delitti previsti dai seguenti articoli del
codice penale:
1) 285 (devastazione, saccheggio e strage);
2) 416-bis (associazione di tipo mafioso);
3) 422 (strage);
4) 630, commi primo, secondo e terzo (sequestro di persona a scopo di
estorsione);
5) 648-bis (riciclaggio), limitatamente all’ipotesi
che la sostituzione riguardi denaro, beni o altre utilità provenienti dal
delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti
la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope;
b) per i delitti previsti dai seguenti articoli della
legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, nel testo in vigore precedentemente alle modifiche di cui
alla legge 26 giugno 1990, n. 162:
1) 71, commi primo, secondo e terzo (attività illecite), ove applicate le

circostanze aggravanti specifiche di cui
all’articolo 74;
2) 75 (associazione per delinquere).

Art.
4.
(Revoca dell’indulto).

1. Il beneficio dell’indulto è revocato di
diritto se chi ne ha usufruito commette, entro cinque anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, un delitto non colposo per il quale
riporti condanna a pena detentiva non inferiore a due anni.
2. La revoca del beneficio si applica anche nei confronti di chi, nei tre anni
successivi al termine di cui al comma 1, commette più delitti in conseguenza
dei quali riporta condanne ad una pena detentiva complessivamente superiore a
cinque anni.

Art.
5.
(Termine di efficacia).

1. L‘indulto ha efficacia per i reati commessi
fino a tutto il 30 giugno 2001.

Art.
6.
(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il decimo
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.

https://www.litis.it

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *