Civile

Accesso alla pensione facilitato per lavori usuranti – TRIBUNALE DI ROMA, Sezione Lavoro, Sentenza n. 1760 del 02/02/2005

Il nostro ordinamento
contempla varie provvidenze in favore dei lavoratori utilizzati in mansioni
usuranti ovvero notevolmente logoranti e penose. Tecnicamente, si fa
riferimento a un impegno psico-fisico particolarmente intenso e continuativo,
condizionato da fattori che non possono essere prevenuti con misure idonee Tra
queste, vi è una prima categoria di lavori usuranti, per la quale è previsto
” quale beneficio – l’abbattimento della età anagrafica cosi’ da consentire
l’accesso anticipato alla pensione. Vi è, poi, una ulteriore categoria,
costituita da quei lavori particolarmente usuranti perchè presentano
caratteristiche di maggior gravità dell’usura anche sotto il profilo delle
aspettative di vita e dell’esposizione al rischio professionale di particolare
intensità. Per questi è previsto il beneficio della riduzione del limite di
anzianità contributiva; l’accesso alla pensione è, cioè, consentito pur a
fronte di un minore numero di contributi previdenziali versati. La legge
ricomprende in questa ultima categoria i lavori che espongono ad alte
temperature quando non sia possibile adottare misure di prevenzione, quali, a
titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di fusione non
comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti ad operazioni di colata
manuale. A seguito dell’azione legale, il Tribunale, dopo avere svolto una
ricognizione delle leggi di riferimento nella materia, ha riconosciuto, in
astratto, il diritto
del lavoratore al beneficio invocato una volta accertata la natura particolarmente
usurante delle mansioni svolte, essendo emerso dalle dichiarazioni testimoniali
che le colate manuali, nel reparto cui il ricorrente era addetto, venivano
eseguite quotidianamente. Secondo il Tribunale cio’ che rileva è la situazione
ambientale in cui il lavoratore opera non rilevando la prevalente o non
prevalente adibizione del lavoratore medesimo alle operazioni di colata manuale
(o di fusione ecc..). Infine, il Tribunale ha censurato la unilaterale
sospensione da parte del datore di lavoro della indennità di bronzatura
prevista dal contratto collettivo in favore dei lavoratori. La sentenza che
segue è suscettibile di impugnazione in conformità ai principi del vigente
sistema processuale.

 

(Tribunale Civile di Roma ” sentenza n. 1760
del 2.2.2005 ” causa r.g. 214340/2001)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente notificato, il
ricorrente in epigrafe deduceva: di lavorare dal 2.3.1981 in Roma alle
dipendenze dell’Istituto ; di aver lavorato sin dall’assunzione presso la
..e sino al dicembre 1983 quale addetto al reparto meccanica pesante,
svolgendo mansioni di operaio aggiustatore meccanico; a far tempo dal gennzio
1984 era stato assegnato al reparto ..nel quale vengono realizzate fusioni
artistiche (bassorilievi, statue e medaglie a tutto tondo) in bronzo argento e
oro sia per .che per i committenti esterni, nonchè fusioni di parti
meccaniche di macchine e impianti della ; dal gennaio 1984 al 31.12.2000 aveva
svolto mansioni di operaio formatore e fonditore di metalli; successivamente,
dal gennzio 2001, era stato addetto al reparto ..dove svolgeva mansioni di
stampatore di monete speciali; le lavorazioni cui era stato addetto nel periodo
dal gennaio 1984 al 31.12.2000 producevano la diffusione nell’ambiante di lavoro
di polveri e fumi di metalli e leghe, polveri di fonderia, ossido di carbonio,
radiazioni; cio’ era stato accertato dal servizio igiene industriale e medicina
del lavoro; per lo svolgimento di tali mansioni era stato esposto
quotidianamente per sedici anni ad alte temperature (1.200 gradi) e umidità
nonchè all’inalazione di poleveri e fumi di metalli e leghe, polvere di
fonderia, ossido di carbonio e anidride solforosa, solfuro di ammonio e
potassio, etere di petrolio, benzina rettificata, vernice alla nitro,
acquaragia ed era stato altresi’ soggetto alla esposizione a radiazioni e a
onde elettromagnetiche; aveva invano richiesto con lettera del proprio
procuratore, in data 13.11.1990, il riconosicmento dei benefici previsti in
materia di lavori usuranti dal DPR 1092/73, dal decreto legislativo 374/93,
dalla legge 335/95, dal decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale 19.5.1999, il rapporto di lavoro è disciplinato dal contratto
collettivo di lavoro per i dipendenti da aziende grafiche e affini, che
prevede, all’art. 9 parte V classificazione professionale unica, che al
personale addetto alla bronzatura debba essere corrisposta la maggiorazione del
15% sul salario contrattuale (valore base e indennità di contingenza); a far
tempo dal giugno 1999 l’ , con provvedimento unilaterale, non aveva più
corrisposto al ricorrente e agli altri addetti del reparto fonderia l’indennità
di bronzatura, pur non avendo adottato alcuna misura idonea a rimuovere i
fattori di nocività. Tanto premesso, chiedeva al giudice adito di, – accertare
e dichiarare che le mansioni svolte dal ricorrente devono ritenersi, in base
alla legislazione in materia, l. n. 421/92, decreto legislativo 374/93, l.
335/95, l. 449/97 e decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
19.5.1999, particolarmente usuranti, con diritto del medesimo ricorrente
all’anticipazione del limite di età pensionabile di due mesi per ogni anno di
occupazione nelle predette attività, fino ad un massimo di sessanta mesi
complessivamente considerati, nonchè della riduzione del limite di anzianità
contributiva di un anno ogni dieci di occupazione nelle predette attività,
fino ad un massimo di ventiquattro mesi complessivamente considerati; accertare
e dichiarare che l’ è tenuto, in base a quanto disposto dalla legge n. 421/92,
dal decreto legislativo n. 374/93 e dalla legge n. 335/95, dalla legge n.
449/97 e dal decreto del Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale
19.5.1999, al versamento in favore del ricorrente, presso l’INPS, della somma
occorrente per ottenere la anticipazione del limite dell’età pensionabile di
due mesi per ogni anno di occupazione in attività usurante, nonchè la
riduzione del limite di anzianità contributiva di un anno ogni dieci di
occupazione nella predetta attività e condannare l’ .al versamento in favore
del ricorrente presso l’INPS della somma occorrente per ottenere i predetti
benefici, in misura da determinarsi a mezzo di consulenza tecnica, in base alle
indicazioni fornite dall’INPS e dal Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale; dichiarare che il ricorrente ha diritto in virtù dell’art. 9 parte V
Classificazione professionale unica del CCNL per i dipendenti delle aziende
grafiche e affini a che l’INPS, per il periodo dal 1.6.1999 al 31.12.2000, gli
corrisponda la indennità di bronzatura nella misura del 15% del salario
contrattuale; condannare l’ ..al pagamento in favore del ricorrente, per il
predetto titolo, della complessiva somma di Lit. 8.601.682, oltre rivalutazione
monetaria e interessi legali; accertare e dichiarare che, per le condizioni di
disagio e di rischio in cui il ricorrente ha lavorato dal gennaio 1984 al
31.12.2000, egli ha diritto, anche ex artt. 36 [1] e 41 Cost. [2], nonchè
exart. 2041 c.c
. [3] ad un adeguamento retributivo; condannare
pertanto l’ a corrispondere al ricorrente, a titolo di adeguamento retributivo
e/o di risarcimento, un importo non inferiore a Lit. 100.000.000 o al diverso
importo che risulterà dovuto secondo giustizia, oltre accessori. Si costituiva
l’ .eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alla
domanda di riconoscimento dei benefici previdenziali di cui alla normativa in
materia di tutela dei lavoratori con mansioni c.d. usuranti, osservando che
unico soggetto passivo in ordine alla domanda di riconoscimento del diritto
all’applicazione dei benefici previdenziali doveva ritenersi l’INPS. Nel merito
deduceva che le mansioni dal ricorrente svolte non potevano essere in alcun
modo ricondotte alla tipologia dei lavori c.d. usuranti, atteso che le attività
che si svolgono presso la cosidetta fonderia della sezione .non sono
assolutamente riconducibili a compiti propri dei lavori c.d. usuranti;
trattasi, infatti, di una fonderia a carattere semiartigianale, ove vengono
svolte lavorazioni di metalli preziosi o similari, e non di metalli pesanti,
quali ad esempio, l’acciaio, inoltre le attività di fusione non avvengono a
ciclo continuo, ma sporadicamente ” in relazione al tipo di commessa ” per le
produzioni più varie; cio’ comporta che se è vero che gli operatori svolgono
anche compiti di colata manuale del metallo fuso, cio’ avviene di volta in
volta per piccolissime quantità e per pochi minuti e comunque non più di tre
quattro volte la settimana. In ordine alle indennità di bronzatura, deduceva
che la medesima non era stata sospesa arbitrariamente a decorrere al 1999, ma a
seguito della valutazione congiunta delle strutture aziendali preposte e dei
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, la detta maggiorazione era
stata accertata come non dovuta a seguito delle migliorie introdotte e dei
risultati ottenuti dal monitoraggio effettuato in sede di redazione delle c.d.
mappe di rischiuo (verbale dell’11.11.1998 sottoscritto dai partecipanti alla
riunione). L’ .convenuto, inoltre, eccepiva la nullità della domanda di
risarcimento del danno, mancando la deduzione dell’evento dannoso occorso al
ricorrente e la infondatezza e la genericità della domanda di retribuzione del
disagio salute, non essendo risarcibile la esposizione a rischio della salute
dei lavoratori, ma solo il danno eventualmente accertato. Concludeva chiedendo
il rigetto della domanda con vittoria di spese. Si costituiva l’Inps chiedendo
la condanna dell’ al pagamento in proprio favore della contribuzione non
prescritta, da quantificarsi in separata sede, una volta accertato lo
svolgimento di mansioni particolarmente usuranti da parte del ricorrente e la
durata delle stesse. La causa veniva istruita con l’assunzione delle prova
testimoniale e alla odierna udienza veniva discussa e decisa come da separato
dispositivo, previo deposito di note autorizzate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Osserva il giudicante che, in ordine alla
domanda di mero accertamento della natura usurante delle mansioni svolte dal
ricorrente, sussiste la piena legittimazione a contraddire dell’ ..e dell’Inps,
entrambi convenuti nel presente giudizio. Con lettera raccomandata del
27.4.2000 indirizzata ad entrambi i convenuti, il ricorrente ha infatti richiesto
di poter usufruire dei benefici di legge per lo svolgimento di lavori insalubri
presso il ; in relazione a tale domanda sussiste la legittimazione passiva sia
del datore di lavoro ( ) quale soggetto tenuto al versamento della
contribuzione necessaria ai fini del beneficio previdenziale richiesto, sia
dell’ente previdenziale preposto all’erogazione del trattamento pensionistico
( ). Peraltro, deve osservarsi che nel caso di specie non ricorre uno dei
presupposti previsti ai fini del riconoscimento dell’invocato beneficio
previdenziale, ovvero la maturazione dei requisiti per il pensionamento di
anzianità o di vecchiaia per effetto del riconoscimentodei benefici di
riduzione dei limiti di età e anzianità contributiva entro il 31.12.2001
(requisito previsto dall’art. 78-comma 8,lettera b), l. 388/2000 [4]).
Dall’estratto assicurativo proveniente dall’Inps in atti emerge infatti che il
ricorrente aveva maturato 1.423 contributi al 31.12.2001, pertanto, allo stato,
non sussiste l’indicato presupposto per il riconoscimento del beneficio
previdenziale invocato. Nelle note autorizzate, parte ricorrente ha contestato
tale ricostruzione del meccanismo con cui operano i benefici pensionistici di
cui alla legge n. 374/93, emergente dalla nota a firma del consulente
previdenziale dell’ . del 23.6.2004, evidenziando che tale calcolo non tiene
conto della circostanza che il ..applica ai propri dipendenti in materia di
prepensionamento la legge 416/81, che all’art. 37 [5]prevede
unicamente il requisito della anzianità contributiva, fissata per il
lavoratori poligrafici in 1560 contributi settimanali a fronte dei 1820
ordinariamente richiesti. Sul punto il giudicante osserva che non risulta, tuttavia,
che sia stata proposta dal ricorrente ed accolta alcuna domanda di
pensionamento anticipato, con la conseguenza che deve ritenersi che non
ricorre, nella specie, il requisito contributivo minimo previsto dalla legge ai
fini della applicazione dei benefici previdenziali previsti per il lavori
usuranti. La mancata maturazione di tale requisito, tuttavia, non fa venir meno
l’interesse ad agire del ricorrente al fine di ottenere una pronuncia di mero
accertamento della natura usurante delle prestazioni svolte, atteso che degli
effetti di tale pronuncia il G. potrebbe avvalersi qualora vi sia una nuova
disposizione di legge finanziaria relativa ai presupposti per accedere al
beneficio previdenziale invocato e nel caso in cui l’ attui un piano di esodo
incentivato ex art. 37 l.
n. 416/81. Tanto premesso, ai fini del giudizio in ordine a tale domanda di
mero accertamento occorre brevemente ripercorrere l’evoluzione normativa nella
materia in esame. Il d.lvo n. 374/93 prevede una definizione di carattere generale
dei c.d. lavori usuranti nonchè una elencazione non esaustiva dei lavori cui
viene intrinsecamente riconosciuto il carattere di particolare usura. L’art.
1, comma 1 [6]
del citato decreto recita ” sono considerati lavori
particolarmente usuranti quelli per il cui svolgimento è richiesto un impegno
psico-fisico particolarmente intenso e continuativo, condizionato da fattori
che non possono essere prevenuti con misure idonee. Da tale defizione emerge
che criteri per la identificazione dei lavori c.d. usuranti sono: a) un impegno
psicofisico particolarmente intenso, la continuatività e il condizionamento di
fattori che non possono essere prevenuti con misure idonee. L’art. 1, comma 2,
rinvia ad una tabella allegata (la tabella a), ai fini della individuazione
delle attività particolarmente usuranti di cui al comma 1. In tale tabella sono
contemplate le lavorazioni che di per sè hanno carattere particolarmente
usurante e per le quali sussistono, secondo la valutazione preventiva del
legislatore, le caratteristiche di cui al comma 1, salva,

https://www.litis.it

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *