Civile

L’azione di annullamento di un testamento pubblico rientra tra le cause ereditarie previste dall’art. 22 c.p.c. – CASSAZIONE CIVILE, Sezione II, Sentenza n- 2557 del 08/02/2005

L’azione di annullamento di un testamento
pubblico rientra tra le cause ereditarie previste dall’art. 22 c.p.c. atteso
che con tale impugnazione la parte intende far valere la validità di un
testamento preesistente e, quindi, la sua qualità di erede. In senso contrario
non vale osservare che l’azione diretta a conseguire la nullità del testamento
puo’ essee proposta da chiunque abbia un interesse meritevole di tutela e a
prescindere dalla qualità di erede dell’attore, perchè, in tema di competenza
territoriale, ai fini dell’applicabilità della disciplina dell’art. 22 c.p.c.,
che demanda alla competenza del giudice del luogo dell’apertura della
successione qualunque altra causa tra i coeredi, fino alla divisione, deve
intendersi per causa tra coeredi quella che, non solo si riferisca ai beni
caduti in successione, ma comprenda, altresi’, ogni controversia comunque
attinente alla qualità di erede.

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CORONA Rafaele – Presidente

Dott. ELEFANTE Antonino – rel. Consigliere

Dott. NAPOLETANO Giandonato – Consigliere

Dott. TROMBETTA Francesca – Consigliere

Dott. TRECAPELLI Giancarlo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

Sull’istanza di REGOLAMENTO DI COMPETENZA
iscritta al n. 7214/2004 R.G. proposta da:

FUSARI ANNA LYDIA, elettivamente domiciliata
in Roma, Via Val Gardena n. 3, presso lo studio dell’Avv.
Lucio De Angelis che la
difende come da procura in calce al ricorso.

– ricorrente –

contro

CAPOMASI GIANCARLO, elettivamente domiciliato
in Roma, Via Latina n. 57/i, presso lo studio dell’Avv. Carmelo Raimondo che
unitamente all’Avv. Massimiliano Valveri lo difende come da procura in calce al
controricorso.

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza del Tribunale
di Roma n. 2046 del 05.12.2003/22.01.2004.

Udita la relazione della causa svolta in
Camera di Consiglio il 22.12.2004 dal Cons. Dott. Antonino Elefante.

Lette le conclusioni del P.M. in persona del
Sost. Proc. Gen. Dott. VELARDI Maurizio che ha chiesto il rigetto del ricorso.

 


Svolgimento del
processo

 

1. Anna Lydia Fusari conveniva (con citazione
del 7.5.2001) Giancarlo Capomasi dinanzi al Tribunale di Roma al fine di sentir
pronunciare l’annullamento (ai sensi dell’art. 624, comma 1, c.c. ovvero per
errore essenziale) del testamento pubblico sottoscritto da Carlo Capomasi il
1.7.1999, con condanna del convenuto sia al risarcimento dei danni, per aver
venduto i beni del padre con abuso del mandato a suo tempo conferitogli, sia al
rendimento del conto.

2. Costituitosi, il Capomasi deduceva, fra
l’altro, l’incompetenza per territorio dell’adito giudice, rientrando la causa
nella competenza territoriale del Tribunale di Padova, ultimo domicilio del de
cuius.

3. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 2046
del 05.12. 2003/22.01.2004, in accoglimento di detta eccezione, dichiarava la
propria incompetenza e la competenza territoriale del Tribunale di Padova,
luogo dell’apertura della successione.

4. Avverso tale sentenza la Fusari ha proposto
regolamento di competenza, deducendo l’erroneità della decisione, in base a
quattro motivi.

Il Capomasi ha resistito con controricorso.

La ricorrente ha anche depositato memoria.

 


Motivi della decisione

 

1. Col primo motivo, denunciando violazione
degli artt. 20, 22 e 38, cpv., c.p.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.), la ricorrente
censura l’impugnata sentenza per non aver considerato che l’azione di
annullamento da lei proposta non poteva ritenersi ricompressa tra le cause
ereditarie di cui all’art 22 c.p.c. e la competenza doveva quindi determinarsi
secondo i criteri dell’art. 20 c.p.c., con conseguente necessità per il
convenuto di contestarla sotto tutti i possibili criteri di collegamento.

2. Col secondo motivo, denunciando violazione
e falsa applicazione dell’art. 22 c.p.c. e degli artt. 456 e 2967 c.c. (art.
360 n. 3 c.p.c.), la ricorrente assume che il de cuius non aveva mai trasferito
il proprio domicilio da Roma a Padova.

3. Col terzo motivo, denunciando violazione e
falsa applicazione degli artt. 22 c.p.c. e 456 c.c. (art. 360 n. c.p.c.), la
ricorrente ribadisce che ai fini della competenza rileva l’ultimo domicilio (e
non residenza) del de cuius e che l’ultimo domicilio di Carlo Caporasi era
Roma.

4. Col quarto motivo, denunciando violazione e
falsa applicazione degli artt. 20 e 38, cpv., c.p.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.), la
ricorrente osserva che il criterio di cui all’art. 22 non era applicabile alle
altre due cause da lei proposte e che incontestabilmente erano di competenza
del Tribunale di Roma.

5. Tutti i motivi, da esaminare congiuntamente
per la loro stretta connessione, sono infondati.

6. Innanzitutto, nessun dubbio puo’ sussistere
sulla natura ereditaria della proposta azione di annullamento del testamento,
atteso che con tale impugnazione la ricorrente intende far valere la perdurante
validità di un testamento preesistente e, quindi, la sua qualità di erede.

In senso contrario non vale osservare, come
deduce la ricorrente in memoria, che l’azione diretta a conseguire la nullità
del testamento puo’ essere proposta da chiunque abbia un interesse meritevole
di tutela e a prescindere dalla qualità di erede dell’attore, perchè, in tema
di competenza territoriale, ai fini dell’applicabilità della disciplina ex
art. 22 cod. proc. civ., che demanda alla competenza del giudice del luogo
dell’apertura della successione qualunque altra causa tra i coeredi, fino alla
divisione, deve intendersi per causa tra coeredi quella che, non solo si
riferisca ai beni caduti in successione, ma comprenda, altresi’, ogni
controversia comunque attinente alla qualità di erede.

7. Cosi’ come tale qualità costituisce il
presupposto necessario della legittimazione anche per le altre due azioni, in
tanto potendo la Fusari considerarsi legittimata a chiedere il risarcimento di
eventuali danni e il rendimento del conto in quanto sia dimostrata la sua
qualità di erede del de cuius.

In ogni caso, tali azioni debbono ritenersi in
rapporto di accessorietà con la domanda principale di annullamento del
testamento.

8. Infine, anche nel merito non puo’
condividersi la tesi della ricorrente, atteso che vi è stato trasferimento di
residenza del de cuius da Roma a Padova; e, al riguardo, nulla vale obiettare
che il cambio di residenza è stato richiesto dal convenuto e non dal de cuius,
dal momento che lo stesso convenuto deve considerarsi, quale mandatario, aver
agito in nome e per conto del padre e nel rispetto della sua volontà.

Una volta trasferita la residenza, deve
ritenersi trasferito anche il domicilio, secondo la presunzione dettata
dall’art. 44, secondo comma, c.c, e contro tale presunzione allo stato degli
atti non risulta fornita alcuna prova.

9. Alla stregua delle considerazioni svolte,
il ricorso deve essere rigettato e va dichiarata la competenza del Tribunale di
Padova, luogo dell’ultimo domicilio del defunto.

10. In base alla soccombenza, la ricorrente va
condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

 


P. Q. M.

 

La Corte rigetta il ricorso e dichiara la
competenza del Tribunale di Padova.

Condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali, che liquida in complessivi Euro 1.600, 00, di cui Euro
1.500, 00 per onorario, oltre accessori come per legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di
consiglio della Sezione Seconda Civile, il 22 dicembre 2004.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2005

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