Civile

Revocazione anche per le sentenze di legittimità? Quesito alla Consulta – Cassazione Civile, Sezione I, Sentenza n. 9022 del 30/04/2005

Il
Palazzaccio tenta di rimediare ad un clamoroso errore chiedendo l’incostituzionalità
dell’articolo 395 Cpc nella parte in cui non prevede il rimedio contro le
duplicazioni "anomale" relative alle stesse parti e alle medesime circostanze

Contro le duplicazioni "anomale" e contrastanti delle sentenze di legittimità,
la Cassazione reclama uno strumento straordinario di impugnazione capace di
eliminare l’ingiustificata esistenza di una doppia regula iuris sulla stessa
controversia. Lo fa chiedendo alla Consulta uno scrutinio di costituzionalità
sull’articolo 391bis Cpc, nella parte in cui non prevede la revocazione di
sentenze rese dalla Cassazione nel caso previsto dall’articolo 395, primo comma,
n. 5, Cpc ("se la sentenza è contraria ad altra precedente avente fra le parti
autorità di cosa giudicata, purchè non abbia pronunciato sulla relativa
eccezione").
L’occasione per un allargamento delle regole processuali in materia di
revocazione è stata data dal ricorso in cassazione del Comune di Agrigento, con
il quale l’Ente affermava che due cause nella quali era parte avevano avuto ad
oggetto la stessa questione. Più precisamente, avevano stabilito la doppia
condanna del Comune al pagamento dell’indennità per l’espropriazione dello
stesso terreno, in favore della sua proprietaria, cosi’ ponendo in essere una
duplicità di giudicati aventi ad oggetto la stessa controversia. A questa
paradossale situazione si sarebbe potuto ovviare con il meccanismo della
riunione dei due procedimenti – questione affrontata sia nella fase di merito
che di legittimità – ma tale "evenienza è stata esclusa da alcune modalità
accidentali della concreta vicenda processuale". Pertanto, con la sentenza
9027/05 – depositata il 30 aprile – la I sezione civile del Palazzaccio si è
fatta carico dell’"inedita" situazione ed ha sollecitato un intervento della
Corte costituzionale. Di fronte al caso di una "perfetta identità della res
litigiosa, decisa nel merito, con esiti relativamente difformi" da due sentenze
di legittimità, i Supremi giudici non hanno potuto ignorare la questione ed
hanno rimesso glia atti alla Consulta fiduciosi di una possibile "estensione"
dell’articolo 395, primo comma, n. 5 del Codice di procedura civile.

 


Fonte:
www.dirittoegiustizia.it

 

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