Penale

«Antica Babilonia»: il movente della codardia richiede il timore di un pericolo personale – Tribunale Militare di Roma, Ufficio del GUP, sentenza n. 28 del 24/02/2005

Rilievi solo disciplinari nelle
condotte degli elicotteristi "ammutinati"

di
Aldo Natalini

"Eroe non è colui che non ha paura, ma colui che prova paura e pur compie
un atto di valore talora supremo": in tal senso la codardia che il codice
militare bellico intende rimproverare al militare non puo’ essere la mera
preoccupazione per la propria salvezza, ma quel profondo timore del pericolo
personale tale da indurlo, in via esclusiva ed assoluta, indipendentemente da
qualsiasi altra valutazione, ad un comportamento vigliacco. Sicchè nel reato
militare di "violazione a causa di codardia di doveri militari" ex
articolo 118 Cpmg – il cui movente della codardia è deputato a trasformare una
violazione disciplinare in illecito penale – non ogni inottemperanza ai doveri
militari rileva, ma solo quelle che trovino nella codardia la propria origine
determinante, ovvero appunto la propria causa: occorre cioè, in definitiva,
che il timore personale occupi in via esclusiva l’animo del soggetto attivo a
tal punto da indurlo, indipendentemente da qualsiasi altra considerazione, ad
abbattere il diaframma costituito dalle prescrizioni disciplinanti il servizio,
muro al riparo del quale si dovrebbe invece custodire intatto il senso del
dovere.
Cosi’ il Gup militare di Roma che, applicando per la prima volta in assoluto il
reato di cui all’articolo 118 Cpmg, con sentenza 28/05 – depositata lo scorso
24 febbraio 2005 e qui pubblicata nei correlati – ha assolto con formula piena
"perchè il fatto non sussiste" i quattro elicotteristi italiani che,
comandati a partecipare tra il novembre
ed il dicembre 2003 alla missione multinazionale
"Antica Babilonia" in territorio iracheno, fecero rientro anticipato
nel nostro Paese, cosi’ sottraendosi alle operazioni militari di volo per
ritenuto insufficiente livello di loro specifico addestramento e per ritenuta
inadeguatezza dei mezzi di difesa tecnologica disponibili.
Dunque, il giudice militare con la decisione in commento ha riconosciuto la condotta
dei piloti, seppur rilevante disciplinarmente, immune da censure penali,
siccome sufficientemente ed obiettivamente giustificata da considerazioni e
profili di natura tecnica, trovando in queste motivazioni operative e non nel
timore personale la propria causa determinante. E cio’ perchè – motiva
eloquentemente il decidente – "anche ritenendo che il timore personale non
debba avere un ruolo cosi’ monopolizzato, e si voglia al contrario ipotizzare
la contemporanea coesistenza con altri stati dell’animo umano, si dovrà
comunque riconoscere che il movente della codardia debba, rispetto ad ogni
altro, avere una pressochè assoluta prevalenza. In diversi termini, pur quando
nell’intimo sentire dell’agente il timore personale si accompagni ad altre
finalità, appare indispensabile che essi sia talmente prevalente, si presenti
in termini di tale assolutezza tanto da apparire come l’unico ad aver cagionato
la violazione dei doveri militari tutelati dalla previsione
incriminatrice".

IL FATTO
Inutile sottolineare come il dictum in commento – oltrechè per l’indubbio
interesse della sottesa vicenda storica (il cui esito, com’era prevedibile, ha
interessato anche la stampa quotidiana) – si segnala per l’inedita applicazione
della fattispecie di cui all’articolo 118 Cpmg, di cui costituisce il primo ed
unico precedente che si conosca nel panorama giurisprudenziale di riferimento,
specie "in tempo di pace".
Anzitutto i fatti. I quattro piloti imputati erano chiamati a rispondere del
reato militare (aggravato) di "violazione a causa di codardia dei doveri
militari", previsto e punito dall’articolo 118 Cpmg, perchè, quali
"militari dell’Aviazione dell’Esercito italiano, essendo stati tutti
comandati, in qualità di piloti di elicotteri Ch 47, a partecipare alla
missione Antica Babilonia, da svolgersi in territorio iracheno presso la base
militare operativa di Tallil, dapprima dichiaravano e, quindi, attuavano una
personale indisponibilità a prendere parte alle operazioni di volo da
svolgersi nell’ambito di tale missione, nello specifico incarico di essi
affidato, quello di condurre, quali piloti, i velivoli militari da trasporto
Ch-47, adducendo formalmente, a motivazione della propria condotta, perplessità
e conseguenti insicurezze circa il livello di addestramento specifico conseguito

LA CODARDIA NEL DIRITTO PENALE BELLICO
Mentre nel codice militare di pace è contenuta una sola disposizione relativa
alla manifestazione di codardia (articolo 137 Cpmp), nel codice penale di
guerra – all’interno del Titolo terzo dedicato ai "reati contro il
servizio di guerra" – il capo della codardia (il terzo) comprende una
serie di reati il cui elemento comune è il contesto spazio-temporale di
commissione (durante il combattimento) ovvero comunque il fatto di porsi in
condizione di evitare i rischi derivanti dall’assegnazione a reparti mobili
(cosi’ Brunelli-Mazzi, Diritto penale militare, Milano, 1998, p. 674). Tale
assetto punitivo è giustificato dal fatto che "in guerra il servizio
militare diventa essenzialmente operativo; il compito di difesa della patria,
attuale ed immediato; i pericoli per la compagine militare si moltiplicano:
conseguentemente il sistema penale infittisce le sue maglie", sicchè
"la specificità dell’attività bellica fa nascere, da un lato,
fattispecie del tutto nuove, d’altro lato produce una specializzazione a volte
anche minuta delle formule più generali contenute nel codice di pace" (in
termini, Brunelli, voce "Reati contro il servizio militare", in
Enciclopedia del diritto, VII, Milano, p. 1250-1, cui si rinvia per approfondimenti).

Dunque, nel codice bellico i reati di codardia (articoli 108-118 Cpmg)
incriminano, in generale, quei fatti arbitrari o comunque dannosi per la
compagine militare, che implicitamente trovano il loro motivo nella viltà o
nella violazione del dovere di esporsi al pericolo: si rinvengono in questa
sede, ad esempio, le mutilazioni o altri fatti fraudolenti per sottrarsi al
combattimento (articolo 112, n. 2, Cpmg).
L’estrinsecazione del concetto di codardia è data positivamente nel codice
bellico dal "timore di un pericolo personale", elemento costitutivo,
questo, che pero’ è esplicitato solo in due fattispecie: l’omesso impedimento
di fatti di codardia (articolo 114 Cpmg) e la violazione, a causa di codardia,
di doveri militari (articolo 118 Cpmg), norma che qui direttamente rileva.
Senonchè – come ha osservato autorevole dottrina – "a fronte della
specificità delle condotte e della ricchezza descrittiva di alcune
fattispecie, sono poste norme penali dal contenuto cosi’ generico da essere
utilizzate come valvola di sicurezza per la incriminazione di condotte non
altrimenti tipizzate. Assolve a questa funzione [proprio] la norma di cui
all’articolo 118 che sotto la rubrica "violazione, a causa di codardia, di
doveri militari", puo’ trovare applicazione per qualsiasi comportamento
riprovevole (in termini, Brunelli, voce "Reati contro il servizio
militare", in Enciclopedia del diritto, VII, Milano, p. 1251).

LA NORMA VIOLATA DEL CODICE PENALE MILITARE DI GUERRA
LIBRO III

TITOLO III
Dei reati contro il servizio di guerra

Capo III
DELLA CODARDIA.

[…] Articolo 118 (Violazione, a causa di codardia, dei doveri militari). – Il
militare, che, per timore di un pericolo personale, viola alcuno dei doveri
attinenti al servizio o alla disciplina, è punito, se il fatto non costituisce
più grave reato, con la reclusione militare fino a due anni.


Fonte:
www.dirittoegiustizia.it

 

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