Lavoro

Licenziamento. Esame di proporzionalità su infrazioni specifiche -; Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Sentenza n. 8303/2005

Il giudice del lavoro
nel valutare La legittimità di un licenziamento fondato su ragioni
disciplinari non puo’ fare riferimento a un generico criterio della ”
globalità ” delle infrazioni contestate. Per valutare la proporzionalità
della sanzione adottata dal datore di lavoro deve invece essere presa in
considerazione la specificità della contestazione degli addebiti, e, in caso
di una sua assenza, essere dichiarata l’irregolarità del procedura. E’ questa
la conclusione cui è arrivata la Cassazione, Sezione lavoro, nella sentenza n.
8303, che ha cassato la decisione della Corte di appello rinviando ad altro
giudice per la valutazione nel merito. Per la Suprema corte, i giudici di
secondo grado hanno infatti errato quando hanno considerato, per determinare,
entità e proporzione del trattamento sanzionatorio, le mancanze contestate ”
nella loro globalità ” . Per la Cassazione, in questo modo ” si verrebbe ad
ammettere la legittimazione di contestazioni " in progress" o di
contestazionisanzioni " allusive", rimettendosi al giudice un compito
che, lungi dal costituire esercizio " istituzionale" dei poteri di
interpretazione della volontà delle parti del rapporto di lavoro, si
tradirebbe sostanzialmente in una inammissibile integrazione o correzione della
medesima ” . La specificità degli addebiti disciplinari, prescritta
dall’articolo 7 dello statuto dei diritti dei lavoratori, rappresenta un
elemento essenziale ai fini di una corretta instaurazione del contraddittorio,
visto che permette al dipendete di conoscere la natura delle condotte
contestate e di esercitare con pienezza il proprio diritto di difesa. Tanto
più, puntualizza la Corte, se si tiene conto che l’irrogazione del
licenziamento, massima sanzione disciplinare, risulta giustificata solo in
presenza di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali, tale da non
consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro. La
sentenza fa poi un passo ulteriore e sposa l’orientamento favorevole a un
controllo di legittimità sull’operato del giudice che ha interpretato nel caso
singolo il concetto di ” giusta causa ” del licenziamento e della ”
proporzionalità ” della sanzione. Si tratta di nozioni elastiche ( sancite
dalla legge 604/ 66) che richiedono un giudizio di valore basato
sull’interpretazione di una norma giuridica

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