Penale

Nessun obbligo di custodia con la dovuta diligenza per le munizioni –  CASSAZIONE PENALE, Sezione I, Sentenza n. 5112 del 27/01/2005.

Atteso il principio
di legalità previsto dall’art. 1 c.p., nel caso della contravvenzione prevista
dall’art. 20 co. 1 L.
110/1975,, per condotta punibile deve intendersi solo quella riferibile
all’omessa custodia di armi ed esplosivi e non all’omessa custodia di
munizioni, tanto più che il richiamo degli artt. 1 e 2 della succitata legge,
riferito alle armi, è stato fatto al solo fine di specificare che l’obbligo di
custodia con la dovuta diligenza si riferisce non a tutte le armi, ma solo a
quelle indicate negli artt. 1 e 2 e, cioè, armi da guerra ed armi comuni da
sparo. Opinioni contrarie avevano osservato che la condotta punibile si
riferisce all’omessa custodia non solo di armi ed esplosivi, ma anche di
munizioni. Ma la tesi non è condivisibile. Inoltre, si desume in modo evidente
che il legislatore, laddove ha inteso, in materia di minori e di incapaci,
tutelare in modo più marcato l’interesse della sicurezza pubblica, ha esteso
l’obbligo di custodia con la dovuta diligenza anche alle munizioni, mentre
nell’ipotesi prevista dall’art. 20
ha limitato l’obbligo di custodia solo alle armi di cui
agli artt. 1 e 2 legge citata e agli esplosivi.

(Annaflora
Sica, 3 Agosto 2005)
 

 CASSAZIONE PENALE, Sezione I,
Sentenza n. 5112 del 27/01/2005

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIEFFI Severo – Presidente

Dott. SANTACROCE Giorgio – Consigliere

Dott. DE
NARDO Giuseppe – Consigliere

Dott. GIORDANO Umberto – Consigliere

Dott. GIRONI Emilio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA/ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

1)
M. I. N.;

avverso SENTENZA del 17/02/2004 TRIBUNALE di ORVIETO;

visti gli atti,
la
sentenza ed il procedimento;

udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott.
CHIEFFI SEVERO;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Gianfranco
Viglietta che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza
impugnata.

 

Svolgimento del processo e motivi della decisione

 

Avverso la sentenza 17/02/2004 – con
la quale il Tribunale di
Orvieto, in composizione monocratica, ha condannato M. I. alla pena di euro 300
di ammenda siccome dichiarato responsabile della contravvenzione prevista
dall’art. 20 co. 1 L.
110/1975 "per aver omesso di adoperare, nella custodia delle munizioni, le
cautele necessarie per impedire ad estranei di impossessarsene
agevolmente" – ha proposto ricorso l’interessato, che ne ha chiesto
l’annullamento per l’erronea applicazione dell’art. 20 L. 110/1975 sul rilievo che
l’omessa custodia di munizioni con la dovuta diligenza non rientra nella
previsione della norma in esame.

Il ricorso è fondato.

Invero il giudice di merito ha ritenuto che anche l’omessa
custodia delle munizioni rientrasse nella previsione dell’art. 20 L. 110/1975 proprio in virtù
dell’espresso richiamo contenuto nella norma in questione degli artt. 1 e 2
della legge citata. Ma tale tesi non puo’ essere condivisa, atteso il principio
di legalità previsto dall’art. 1 c.p. secondo cui "nessuno puo’ essere
punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla
legge". Infatti, ai sensi dell’art. 20 legge citata, la condotta punibile
deve intendersi solo quella riferibile all’omessa custodia di armi ed esplosivi
e non all’omessa custodia di munizioni, tanto più che il richiamo degli artt.
1 e 2, riferito alle armi, è stato fatto al solo fine di specificare che
l’obbligo di custodia con la dovuta diligenza si riferisce non a tutte le armi,
ma solo a quelle indicate negli artt. 1 e 2 legge citata e, cioè, armi da
guerra ed armi comuni da sparo.

Tale interpretazione trova ulteriore conferma nel secondo comma
dell’art. 20 bis della stessa legge, dove viene specificato che la condotta
punibile si riferisce all’omessa custodia non solo di armi ed esplosivi, ma anche
di munizioni. Da cio’ si desume in modo evidente che il legislatore, laddove ha
inteso, in materia di minori e di incapaci, tutelare in modo più marcato
l’interesse della sicurezza pubblica, ha esteso l’obbligo di custodia con la
dovuta diligenza anche alle munizioni, mentre nell’ipotesi prevista dall’art. 20 ha limitato l’obbligo di
custodia solo alle armi di cui agli artt. 1 e 2 legge citata e agli esplosivi.

Pertanto, poichè l’obbligo di custodia previsto dall’art. 20 L. 110/1975 riguarda
esclusivamente le armi e gli esplosivi e non le munizioni, la sentenza
impugnata deve essere annullata senza rinvio perchè il fatto non è previsto
dalla legge come reato.

P.Q.M.

 

La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza
impugnata perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Cosi’ deciso in Roma, il 27 gennaio 2005.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2005

 

 

 

mailto:annaflora.sica@tiscali.it

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *