Penale

La carta di credito scaduta esclude la possibilità di un “ingiusto profitto” – CASSAZIONE PENALE, Sezione II, Sentenza n. 37758 del 17/10/2005

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Chi
si impossessa di una carta di credito scaduta non commette alcun reato, essendo
esclusa la possibilità di un ingiusto profitto. Lo ha stabilito la Seconda
Sezione Penale della Corte di Cassazione annullando la condanna inflitta ad un
signore per appropriazione indebita di cosa smarrita. Secondo la Suprema Corte
la carta di credito "portava impressi chiaramente su di essa (e conseguentemente
nella banda magnetica) i segni della sua validità", ed essendo scaduta da mesi
"non poteva più assolvere in radice alcuna funzione di credito, di pagamento
ovvero di prelievo di contante nel circuito commerciale o in quello elettronico,
nè era idonea ad alcuno uso per la sua palese irricevibilità ed inefficacia".

 


Suprema Corte
di Cassazione, Sezione Seconda Penale, sentenza n.37758/2005 (Presidente: G. Di
Jorio; Relatore: G. Fumu)


LA CORTE
SUPREMA DI CASSAZIONE


SEZIONE II
PENALE


SENTENZA


MOTIVI DELLA
DECISIONE

B. B. impugna
la sentenza della Corte di appello confermativa della decisione di primo grado
con la quale è stato dichiarato colpevole del delitto di cui all’art. 12 d.l.
3/5/1991 n. 143 (convertito con legge 5/7/1991 n. 197) perchè, al fine di
profitto, possedeva la carta di credito Visa Bank Americard con validità 2/96-
1/98, proveniente dal delitto di cui all’art. 647 c.p; fatto accertato il
12/5/1998.

Con il
ricorso l’imputato denuncia violazione di legge; rileva come, al più, il fatto
si sarebbe dovuto inquadrare nell’ambito del reato di appropriazione di cosa
smarrita (per il quale manca la querela), atteso che per il perfezionamento
della fattispecie per la quale è intervenuta condanna mancano sia lo scopo di
lucro sia il reato presupposto commesso da terzi, dovendosi a lui stesso
riferire l’appropriazione; osserva altresi’ come la carta di credito fosse
comunque già scaduta, dunque del tutto inutilizzabile, e non risulti una sua
detenzione anteriore alla scadenza; si duole infine del mancato riconoscimento
dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 c.p.

Il ricorso è
fondato.

Si addebita
all’imputato la condotta descritta nell’art. 12 d.l. n. 143 del 1991, sub specie
di possesso (non di acquisto o ricezione, il che avrebbe condotto alla
qualificazione del fatto come ricettazione: sez. un. 28/3/2001, Tizzi) di una
carta di credito di provenienza illecita in quanto denunciata come smarrita il
20/4/1996.

Risulta che
il documento de quo sia stato rinvenuto nella disponibilità dell’imputato in
data 12/5/1998, nè le sentenze di merito, pur non prestando fede alle
dichiarazioni a discolpa secondo cui esso venne ritrovato casualmente poche ore
prima del sequestro, hanno individuato un momento anteriore certo in cui ha
avuto inizio la condotta contestata.

Risulta,
altresi’, che la carta in questione portava impressi chiaramente su di essa (e
conseguentemente nella banda magnetica) i segni della sua validità, limitata al
periodo 2/96- 1/98: al momento dell’accertamento del fatto ascritto all’imputato
era pertanto scaduta da mesi ed, in quanto tale, non poteva più assolvere in
radice alcuna funzione di credito, di pagamento ovvero di prelievo di contante
nel circuito commerciale o in quello elettronico, nè era idonea ad alcuno uso
per la sua palese irricevibilità ed inefficacia.

L’oggetto in
questione, dunque, all’epoca del suo rinvenimento era totalmente privo delle sue
originarie caratteristiche di strumento finanziario, con la conseguente assenza
del presupposto fattuale del reato contestato nonchè del pericolo, fondante
l’ipotesi incriminatrice, insito nel possesso illecito di siffatti mezzi, siano
essi genuini o falsificati ma comunque idonei all’uso.

La sentenza
impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio perchè il fatto non
costituisce reato.


PQM

Annulla la
sentenza impugnata senza rinvio perchè il fatto non costituisce reato.

Roma,
11/10/2005.

Depositata in
Cancelleria il 17 ottobre 2005.

 

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