Civile

La fusione per incorporazione di una società non determina l’interruzione del processo per perdita della capacità processuale – CASSAZIONE CIVILE, Sezioni Unite Sentenza n. 2637 del 08/02/2006


PROCESSO CIVILE ” SOCIETA’ ” FUSIONE PER
INCORPORAZIONE ” INTERRUZIONE DEL PROCESSO – ESCLUSIONE

Nel nuovo diritto societario, la fusione per
incorporazione non determina più l’interruzione del processo per perdita della
capacità processuale. E’ quanto hanno affermato le Sezioni Unite, innovando
l’orientamento maturatosi precedentemente al d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 (v.
sentenza n. 6298 del 1999). Con l’ordinanza in epigrafe, resa in sede di
regolamento preventivo di giurisdizione, le Sezioni Unite precisano che, ai
sensi del nuovo art. 2505-bis cod. civ., la fusione tra società non determina,
nelle ipotesi di fusione per incorporazione, l’estinzione della società
incorporata, nè crea un nuovo soggetto di diritto nell’ipotesi di fusione
paritaria, ma attua l’unificazione mediante l’integrazione reciproca delle
società partecipanti alla fusione, risolvendosi in una vicenda meramente
evolutivo-modificativa dello stesso soggetto giuridico, che conserva la propria
identità, pur in un nuovo assetto organizzativo.

 


Allegato Pdf
:
CASSAZIONE CIVILE, Sezioni Unite

Sentenza n. 2637
del 08/02/2006 (Presidente V. Carbone, Relatore V.
Proto)

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