Corte Costituzionale

Regime delle nullità delle notificazioni all’imputato presso il difensore – CORTE COSTITUZIONALE, Ordinanza n. 159 del 14/04/2006

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PROCESSO PENALE ” NOTIFICAZIONI ALL’IMPUTATO
PRESSO IL DIFENSORE – REGIME DELLE NULLITA’

E’ manifestamente inammissibile per difetto di
rilevanza la questione di legittimità costituzionale dell’art. 180 c.p.p.,
nella parte in cui sottopone alla disciplina delle nullità c.d. a regime
intermedio − anzichè a quella prevista dall’art. 181, c. 3, c.p.c. in rapporto
alle nullità relative − anche le nullità concernenti le notificazioni o gli
avvisi all’imputato che ha eletto domicilio presso il difensore. Precisato che
la questione era stata sollevata dalla Corte d’assise d’appello rispetto al
regime delle nullità del decreto che dispone il giudizio, la Corte afferma che
la rilevanza della questione è basata sul presupposto che tale nullità debba
considerarsi verificata “nel giudizio”. Invece, cosi’ non è sulla base del
codice, anche secondo le stesse Sezioni Unite della Corte di cassazione. Queste,
in un caso di nullità analoga, hanno specificamente affermato che deve essere
eccepita nel giudizio di primo grado: e cio’ tenuto conto anche dell’esigenza di
evitare la lesione dei parametri costituzionali evocati dall’odierno rimettente
− sotto il profilo dell’irragionevole prolungamento del processo e della
possibile strumentalizzazione del vizio dell’atto da parte dell’imputato − cui
darebbe luogo una soluzione di diverso segno. In conclusione, il risultato
concreto che il giudice a quo vorrebbe conseguire sostituendo, in parte qua, la
disciplina di cui all’art. 180 c.p.p. con quella di cui all’art. 181, c. 3,
dello stesso codice − ossia la declaratoria di inammissibilità, per tardività,
dell’eccezione della difesa, cosi’ da evitare l’annullamento della sentenza di
primo grado − appare, in realtà, già assicurato dal citato art. 180

 


CORTE
COSTITUZIONALE, Ordinanza n. 159 del 14/04/2006

(Presidente A. Marini, Relatore G. M. Flick)


 

RITENUTO CHE

con l’ordinanza in epigrafe la Corte d’assise d’appello di Venezia ha sollevato,
in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma, della Costituzione ed “ai
principi pure costituzionalizzati della speditezza, dell’economia e
dell’efficienza del processo”, questioni di legittimità costituzionale: a) in
via principale, dell’art. 180 del codice di procedura penale; b) in via
subordinata, dell’art. 179 del medesimo codice; c) ed in via ulteriormente
subordinata, di entrambe le citate norme, nella parte in cui le stesse non
prevedono che, nell’ipotesi di elezione di domicilio presso il difensore, le
nullità afferenti alla notificazione di avvisi o citazioni all’imputato che ha
eletto il domicilio debbano essere eccepite nei tempi e nelle forme di cui
all’art. 181, comma 3, cod. proc. pen.;

che l’ordinanza premette, in punto di fatto, che il difensore dell’imputato
aveva eccepito − per la prima volta con i motivi di appello − la nullità
assoluta dell’udienza preliminare per nullità della notificazione al proprio
assistito del relativo decreto di fissazione, e la nullità assoluta del
processo, per nullità della notificazione all’imputato medesimo del decreto che
dispone il giudizio;

che, a sostegno dell’eccezione, l’appellante aveva rilevato come, avendo
l’imputato eletto domicilio presso il difensore, ambedue le anzidette notifiche
fossero state eseguite mediante consegna al portiere dello stabile nel quale era
ubicato lo studio legale: con omissione, tuttavia, delle formalità previste dai
commi 3 e 4 dell’art. 157 cod. proc. pen., e, in particolare, senza che
l’ufficiale giudiziario avesse dato notizia al destinatario dell’avvenuta
notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di
ricevimento;

che tale formalità doveva ritenersi necessaria a fronte del fatto che il
portiere, benchè qualificato nella relata di notifica come “addetto che cura la
consegna”, non apparteneva all’organico dello studio legale: donde − ad avviso
della difesa − la nullità assoluta ed insanabile delle notifiche in questione,
rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio;

che, al riguardo, la Corte rimettente osserva come, all’esito della disposta
rinnovazione parziale del dibattimento, non risultasse in effetti provato in
modo adeguato un collegamento, sia pur saltuario, della persona che aveva
ricevuto le due notificazioni con lo studio legale del difensore dell’imputato;

che, nondimeno, entrambi gli atti erano stati comunque consegnati allo studio,
come poteva desumersi sia dalla circostanza che il difensore − al quale l’avviso
della fissazione dell’udienza preliminare era stato notificato con le medesime
modalità − fosse comparso in detta udienza, senza sollevare eccezioni in ordine
alla notificazione a sè destinata; sia dalle dichiarazioni rese, in veste di
testimone, dal portiere consegnatario;

che si sarebbe, di conseguenza, al cospetto non già di un’omessa notifica, ma
di una notifica eseguita in modo irregolare, integrativa, come tale, di una
nullità di ordine generale (ex art. 178, comma 1, lettera c, cod. proc. pen.),
diversa da quelle assolute − rilevabili anche d’ufficio in ogni stato e grado
del procedimento − di cui all’art. 179 cod. proc. pen.: e cio’ in quanto − anche
alla luce delle indicazioni ritraibili dalla relazione preliminare al codice di
procedura penale − la fattispecie dell’omessa citazione dell’imputato,
sanzionata dalla disposizione da ultimo citata, sarebbe configurabile nel solo
caso in cui la notificazione non sia stata mai effettuata, e non anche quando la
notificazione abbia invece portato, come nella specie, ad una conoscenza “non
legale” dell’atto da parte del destinatario;

che le nullità denunciate dalla difesa resterebbero pertanto disciplinate
dall’art. 180 cod. proc. pen.: prospettiva nella quale − mentre la nullità
concernente la notificazione dell’avviso per l’udienza preliminare risulterebbe
tardivamente dedotta − sarebbe tempestiva l’eccezione di nullità inerente alla
notificazione del decreto che dispone il giudizio; sicchè, in applicazione
dell’art. 604, comma 4, cod. proc. pen., la sentenza impugnata andrebbe
annullata, con rinvio degli atti al giudice di primo grado;

che, cio’ premesso, la Corte rimettente dubita, tuttavia, della legittimità
costituzionale del citato art. 180 cod. proc. pen., nella parte in cui non
prevede che, nell’ipotesi di elezione di domicilio presso il difensore, le
nullità afferenti alla notificazione di avvisi o citazioni all’imputato che ha
eletto il domicilio debbano essere eccepite nei tempi e nelle forme di cui
all’art. 181, comma 3, cod. proc. pen. (ossia secondo le regole valevoli per le
nullità relative);

che le modalità delle notificazioni degli avvisi e delle citazioni all’imputato
mirano a garantire la conoscenza legale della chiamata in giudizio del soggetto
nei cui confronti viene esercitata l’azione penale, la quale rappresenta uno dei
momenti essenziali per la costituzione di un “rituale ed efficace rapporto
processuale” e, quindi, per l’esercizio del diritto di difesa; sicchè si
giustificherebbe, in linea di principio, la previsione della possibilità di
eccepire l’irregolarità della notifica nei tempi e nei modi di cui al citato
art. 180, avendo il legislatore ritenuto, nell’esercizio della propria
discrezionalità, che nel contrasto tra l’interesse all’efficienza, alla
speditezza ed all’economia processuale, e quello alla rituale costituzione del
rapporto processuale − ritualità che, nella materia considerata, riguarderebbe
peraltro solo l’aspetto della correttezza legale delle forme − debba essere
privilegiato il secondo, almeno nei termini procedimentali posti dallo stesso
art. 180;

che tale assetto normativo si rivelerebbe tuttavia irrazionale − con conseguente
violazione dell’art. 3 Cost., assistendosi ad un trattamento identico di
situazioni ben diverse − allorchè l’imputato abbia eletto domicilio presso il
difensore, il quale è destinatario di una propria ed autonoma notifica per il
medesimo incombente;

che a seguito di detta elezione di domicilio, difatti, l’irregolarità viene
immediatamente portata a conoscenza dello stesso difensore tecnico, e cioè
proprio di colui che è nelle condizioni di eccepirla;

che il difensore domiciliatario, d’altra parte, ha sempre − e, quindi, anche nel
caso di notifica regolare − il preciso obbligo, “deontologico, contrattuale (e)
procedimentale”, di avvertire il proprio assistito della fissazione
dell’incombente in relazione al quale ha ricevuto per suo conto la notifica: nè
potrebbe ipotizzarsi che egli ignori di essere stato designato come
domiciliatario, giacchè tale circostanza risulta comunque con chiarezza dallo
stesso decreto di citazione;

che, a fronte di cio’, il fatto che il difensore domiciliatario non sia tenuto
ad eccepire i vizi della notificazione ricevuta per conto dell’imputato nei
termini previsti dall’art. 181, comma 3, cod. proc. pen. − il che basterebbe a
garantire adeguatamente l’interesse alla regolarità anche formale delle
notificazioni in parola − ma possa invece farlo in quelli di cui all’art. 180
cod. proc. pen., si tradurrebbe in una soluzione normativa priva di valida
ragione;

che essa sacrificherebbe gravemente, infatti, i principi di ragionevole durata,
efficienza, speditezza ed economia del processo, senza salvaguardare alcun
apprezzabile interesse della parte, se non quello, eventuale e non
costituzionalmente protetto, alla prescrizione dei reati;

che si consentirebbero, in tal modo, manovre dilatorie, analoghe a quella
avutasi nel giudizio a quo; il difensore domiciliatario − il quale abbia
ricevuto la contestuale notificazione della propria citazione e sia altresi’
consapevole delle irregolarità che inficiano entrambe le notifiche ricevute −
potrebbe infatti comparire (con l’effetto tra l’altro di sanare la nullità che
lo riguarda, ai sensi dell’art. 184, comma 1, cod. proc. pen.), senza pero’
dedurre quella concernente il proprio assistito: facendo cosi’ celebrare
l’intero giudizio di primo grado, salvo poi proporre la questione con i motivi
di appello;

che, in via subordinata − nell’ipotesi in cui dovesse ritenersi che la nullità
della notificazione equivalga ad omissione della stessa, dando cosi’ luogo ad
una nullità assoluta disciplinata dall’art. 179 cod. proc. pen. − il giudice a
quo sottopone a scrutinio di costituzionalità quest’ultima disposizione,
rilevando come le argomentazioni svolte a dimostrazione della non manifesta
infondatezza della questione sollevata in via principale valgano a fortiori
qualora le irregolarità di cui si discute integrassero una nullità ancora più
grave, rilevabile in ogni stato e grado del processo;

che, da ultimo, ed in via ulteriormente subordinata − ove si reputasse che la
sussunzione della fattispecie considerata nell’ambito dell’una o dell’altra
categoria di nullità resti affidata al giudice ordinario − la Corte rimettente
denuncia l’illegittimità costituzionale di entrambe le norme;

che le questioni, gradatamente poste nei termini dianzi indicati, sarebbero
altresi’ rilevanti nel giudizio a quo, giacchè il loro accoglimento
consentirebbe di evitare l’annullamento della sentenza impugnata e, dunque, di
decidere l’appello nel merito;

che nel giudizio di costituzionalità è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, il
quale ha chiesto che le questioni siano dichiarate inammissibili per difetto di
rilevanza e, comunque, manifestamente infondate.

Considerato che la Corte d’assise d’appello di Venezia dubita della legittimità
costituzionale dell’art. 180 codice procedura penale, nella parte in cui
sottopone alla disciplina delle nullità c.d. a regime intermedio − anzichè a
quella prevista dall’art. 181, comma 3, cod. proc. pen. in rapporto alle
nullità relative − anche le nullità concernenti le notificazioni o gli avvisi
all’imputato che ha eletto domicilio presso il difensore;

che, in via subordinata − e per l’ipotesi in cui la fattispecie oggetto del
giudizio a quo (attinente a citazione non omessa, ma notificata in modo
irregolare, senza pregiudizio per l’effettiva conoscenza dell’atto) fosse
ritenuta integrativa di una nullità assoluta, ai sensi dell’art. 179 cod. proc.
pen. − la Corte rimettente sottopone a scrutinio di costituzionalità, in
omologhi termini, quest’ultima disposizione; salvo a denunciare poi
cumulativamente, in via di ulteriore subordine, entrambe le disposizioni,
qualora la collocazione dell’anzidetta fattispecie nell’una o nell’altra
categoria di nullità fosse reputata di competenza del giudice ordinario;

che la premessa ermeneutica posta a base della questione sollevata in via
principale − relativa all’esigenza di distinguere, ai fini considerati, la
citazione omessa dalla citazione irregolarmente notificata − risulta plausibile,
avendo trovato l’avallo delle Sezioni Unite della Corte di cassazione (v.
sentenza 7 gennaio 2005, n. 119) e della successiva giurisprudenza di
legittimità;

che alla stregua di tale indirizzo interpretativo, difatti, la nullità assoluta
ed insanabile prevista dall’art. 179 cod. proc. pen. ricorre soltanto nel caso
in cui la notificazione della citazione dell’imputato sia stata radicalmente
omessa, ovvero quando − essendo stata eseguita in forme diverse da quelle
prescritte − essa risulti astrattamente o concretamente inidonea a determinare
la conoscenza effettiva dell’atto da parte del destinatario; con la conseguenza
che la notificazione irrituale, ma comunque atta a garantire l’anzidetta
conoscenza, ricade nel novero delle nullità c.d. a regime intermedio, di cui
all’art. 180 cod. proc. pen.;

che, nella specie, il giudice a quo ha ampiamente argomentato riguardo al fatto
che − ad onta dell’omissione dell’avviso dell’avvenuta notifica mediante lettera
raccomandata, prescritto dall’art. 157, comma 3, cod. proc. pen. − la consegna
dell’atto al portiere aveva comunque assicurato al difensore domiciliatario
dell’imputato

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