Corte Costituzionale

Eliminazione dei dati dal Casellario giudiziario per gli ultra ottantenni da riconsiderare – CORTE COSTITUZIONALE, Sentenza n. 184 del 05/05/2006

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PROCESSO PENALE – CASELLARIO GIUDIZIALE ”
SOGGETTI OTTANTENNI ” ELIMINAZIONE DEI DATI

Il giudice remittente chiedeva alla Corte di
emanare una sentenza caducatoria della disposizione (art. 5, comma 1, del d.P.R.
n. 313 del 2002,) che prescrive l’eliminazione dal casellario giudiziale delle
iscrizioni relative ai soggetti che abbiano compiuto l’ottantesimo anno di età.

La Corte, ritenuta inammissibile la questione per difetto di rilevanza –
giacchè il giudice rimettente non potrebbe avvalersi nel processo di una
eventuale pronuncia di illegittimità, a causa della già avvenuta eliminazione
dal casellario giudiziale dei dati riguardanti il soggetto sottoposto al
giudizio ” ha auspicato che il legislatore riprenda in considerazione la norma
oggetto del presente giudizio, per valutarne l’adeguatezza rispetto alla
situazione di fatto attuale. Infatti, si sottolinea nella decisione, tutti gli
elementi presi tradizionalmente in considerazione dal legislatore sono mutati:
le schede cartacee sono state sostituite da archivi informatizzati che hanno
risolto il problema dello spazio materiale per la conservazione dei dati; la
durata media della vita umana si è allungata notevolmente; le condizioni di
efficienza psico-fisiche delle persone si mantengono buone in età avanzata in
un numero elevato di casi.

 

(a cura dell’Ufficio del Massimario della Corte
di Cassazione)

 


CORTE
COSTITUZIONALE, Sentenza n. 184 del 05/05/2006

(Presidente A.
Marini – Relatore G. Silvestri)


 

RITENUTO IN FATTO

1. − Con ordinanza depositata in data 6 aprile 2005 il Giudice per l’udienza
preliminare del Tribunale di Cagliari ha sollevato d’ufficio questione di
legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe
delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi
pendenti), nella parte in cui prevede l’eliminazione delle iscrizioni dal
casellario giudiziale al compimento dell’ottantesimo anno di età della persona
alla quale si riferiscono, per contrasto con l’art. 3 della Costituzione.

Il rimettente è chiamato a decidere sull’istanza di applicazione della pena ex
art. 444 del codice di procedura penale, avanzata dalle parti in riferimento
all’imputazione di violenza sessuale continuata, consumata e tentata, ai sensi
degli artt. 56, 81, secondo comma, 609-bis e 609-ter del codice penale, elevata
a carico di un soggetto già ultraottantenne alla data del fatto di reato.

Osserva il giudice a quo come, in assenza di notizie riguardanti i precedenti
dell’imputato per effetto dell’eliminazione di ogni iscrizione dal casellario
giudiziale, le valutazioni previste dall’art. 444, comma 2, cod. proc. pen., in
ordine alla correttezza dell’applicazione e comparazione delle circostanze, alla
congruità della pena e alla concedibilità della sospensione condizionale della
stessa, avverrebbero sulla base di una situazione di incensuratezza apparente,
che potrebbe non corrispondere alla realtà della vita pregressa dell’imputato,
risultando in tal modo impossibile l’adeguamento del trattamento sanzionatorio
alla personalità del predetto.

Risulterebbe evidente, a parere del rimettente, il conflitto tra la ratio delle
numerose disposizioni che, a diversi fini, impongono al giudice di valutare i
precedenti penali dell’imputato, e la norma impugnata, dalla cui applicazione
discende una lacuna di informazioni non rimediabile neppure nei casi, diversi
dall’attuale, nei quali il giudice sia dotato di poteri di integrazione
istruttoria. Gli accertamenti necessari a ricostruire le vicende personali di un
soggetto ultraottantenne imporrebbero, infatti, ricerche complesse da
indirizzare verso tutti gli uffici giudiziari del Paese, con esiti incerti e
tempi di attesa incompatibili con l’esigenza della rapida definizione dei
procedimenti penali.

Sottolinea il giudice a quo come dall’applicazione della norma impugnata derivi
anche l’impossibilità di procedere all’iscrizione nel casellario delle condanne
riportate da soggetti che abbiano superato la soglia d’età indicata, con la
conseguenza che rimane priva di riscontro perfino l’eventuale reiterazione di
reati ad opera di persona ultraottantenne, senza che sia dato rinvenire, nella
legge penale sostanziale, alcuna disposizione di favore per tale categoria di
soggetti.

2. − In riferimento alla non manifesta infondatezza della questione, il
rimettente assume che la norma censurata sarebbe in contrasto con l’art. 3 Cost.
in quanto produrrebbe un’ingiustificata disparità di trattamento tra soggetti
ultraottantenni e infraottantenni, laddove, in assenza di particolare
significato riconducibile al raggiungimento della predetta soglia d’età, i
primi si avvantaggiano dell’eliminazione dal casellario giudiziale delle
iscrizioni a loro carico, risultando da tale momento in avanti del tutto immuni
da censure.

Rileva il rimettente come, in conseguenza della eliminazione delle iscrizioni
dal casellario, risultino di fatto inapplicabili, ai soggetti ultraottantenni,
gli istituti della recidiva e della dichiarazione di delinquenza abituale,
professionale o per tendenza, con conseguenti ricadute sul giudizio di
ammissibilità dell’oblazione discrezionale. Allo stesso modo, nei confronti dei
predetti soggetti non puo’ trovare applicazione l’istituto della revoca della
sospensione condizionale della pena previsto dall’art. 168, comma 3, cod. proc.
pen., nel mentre, in senso opposto, diventa automatica l’ammissione degli stessi
al c.d. “patteggiamento allargato”, nonostante il disposto dell’art. 444, comma
1-bis, cod. proc. pen., espressamente escluda dall’accesso a tale rito coloro i
quali siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza,
o recidivi ai sensi dell’art. 99, quarto comma, cod. pen.

Tali significative conseguenze si produrrebbero, a parere del giudice a quo, in
assenza di corrispondenti previsioni penali di favore per gli imputati
ultraottantenni, che pure il legislatore avrebbe potuto introdurre cosi’ come ha
stabilito che i soggetti infraventunenni e ultrasettantenni beneficino del più
ampio limite di due anni e sei mesi ai fini della sospensione condizionale della
pena.

Il rimettente evidenzia anche un profilo di irragionevolezza intrinseca della
previsione impugnata, la quale non sarebbe più coerente con la ratio ad essa
sottesa, considerati i profondi mutamenti intervenuti nella realtà sociale e
nell’organizzazione della pubblica amministrazione rispetto all’epoca in cui è
stata introdotta nell’ordinamento. A tale proposito si osserva come, in
conseguenza dell’innalzamento dell’età media della popolazione, gli
ultraottantenni risultino oggi numerosi e sovente ancora attivi nella vita
sociale ed economica, di modo che non sarebbe più attuale la presunzione di
ridotta pericolosità − connessa alla perdita di efficienza psico-fisica − che
giustificava, per il passato, la previsione dell’eliminazione delle iscrizioni
dal casellario giudiziale dopo il raggiungimento della predetta soglia di età.
Inoltre, con l’introduzione del sistema informatico nell’organizzazione del
casellario giudiziale, sarebbero definitivamente cessate le difficoltà di
gestione del cospicuo materiale cartaceo, di cui il legislatore aveva disposto a
certe condizioni la distruzione, allo scopo precipuo di alleggerire l’attività
dell’amministrazione.

In punto di rilevanza il giudice a quo ribadisce di non poter svolgere attività
di integrazione probatoria per rimediare alla lacuna cognitiva riguardante gli
eventuali precedenti penali dell’imputato, attesa la natura del rito scelto
dalle parti.

Assume, inoltre, il rimettente che, non sussistendo elementi che gli impongano
di prosciogliere l’imputato ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., egli deve
procedere necessariamente alla verifica dell’accoglibilità della richiesta di
applicazione della pena sulla base dei parametri fissati dall’art. 444, comma 2,
cod. proc. pen., quindi previa valutazione della comparazione delle circostanze
del reato, della congruità della pena richiesta e, infine, della concedibilità
del beneficio della sospensione condizionale di questa, alla quale l’imputato ha
espressamente condizionato la definizione del procedimento nelle forme del
patteggiamento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. ” Il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Cagliari solleva
questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di
anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi
carichi pendenti), nella parte in cui prevede l’eliminazione delle iscrizioni
nel casellario giudiziale al compimento dell’ottantesimo anno di età della
persona cui si riferiscono. La norma citata violerebbe l’art. 3 della
Costituzione, perchè, in relazione alla mera anzianità raggiunta
dall’interessato (e con riguardo ad una soglia arbitrariamente individuata), il
giudice verrebbe irragionevolmente privato del principale ” e normalmente unico
” strumento di conoscenza di fattori rilevanti per l’applicazione delle norme in
materia di circostanze di reato, di recidiva, di abitualità e professionalità
nel reato, di quantificazione della pena e di sospensione condizionale della
relativa esecuzione, producendo, altresi’, una ingiustificata disparità di
trattamento tra imputati ultraottantenni ed infraottantenni.

2. ” La questione è inammissibile.

2.1. ” Occorre premettere che la norma censurata non ha natura processuale,
bensi’ amministrativa, come ha già chiarito questa Corte (sentenza n. 209 del
1987) a proposito della disposizione di identico contenuto di cui all’art. 605
del codice procedura penale del 1930, nel testo modificato dalle leggi 14 marzo
1952, n. 158 (Riordinamento del casellario giudiziale) e 18 giugno 1955, n. 517
(Modificazioni al codice di procedura penale). Cio’ si desume dal pacifico e
costante orientamento del “diritto vivente” e dalla relazione del Guardasigilli
al codice di rito penale del 1930, che legava esplicitamente la disposta
eliminazione delle iscrizioni relative agli ottuagenari alla necessità di
smaltire una grande mole di materiale cartaceo, allo scopo di guadagnare spazio
negli uffici, che mostravano un’insufficiente capienza.

D’altra parte, la durata media della vita umana era, nell’epoca in cui tale
disposizione veniva introdotta nell’ordinamento, sensibilmente più breve e la
stessa efficienza psico-fisica delle persone che raggiungessero un’età tanto
avanzata era ritenuta cosi’ bassa “da doversi presumere che non possedessero nè
sufficiente volontà nè adeguata forza fisica per commettere delitti” (sentenza
n. 209 del 1987).

Nella medesima pronuncia questa Corte ha osservato che la irragionevole
disparità di trattamento tra imputati, lesiva del principio di eguaglianza,
segnalata dal giudice rimettente di quel giudizio e riproposta da quello
attuale, si pone “come effetto perverso e occasionale della disposizione
amministrativa”. Difatti, proprio la natura amministrativa della norma in
questione esclude che l’eliminazione dell’iscrizione nel casellario determini la
cessazione degli effetti penali delle eventuali condanne anteriormente riportate
dal soggetto ultraottantenne, con la conseguenza che il giudice, ove venga a
conoscenza dei precedenti da fonti diverse, ben puo’ utilizzare i dati
acquisiti, purchè certi, ai fini delle proprie valutazioni nell’ambito del
processo.

La valutazione dei precedenti dell’imputato finisce cosi’ per dipendere dal mero
caso, non potendosi ipotizzare una ricerca sistematica e completa degli stessi
da parte del giudice o del pubblico ministero, che dovrebbero acquisire notizie
da tutti gli uffici giudiziari d’Italia, con esiti comunque incerti e grave
pregiudizio del principio di ragionevole durata del processo.

Sul presupposto che la norma censurata non sia stata dettata dall’intento di
favorire una categoria di soggetti, gli ultraottantenni, ma solo da ragioni
organizzative, questa Corte ha negato, nella pronuncia citata, che essa arrechi
ingiusto svantaggio a coloro i cui precedenti vengono comunque a conoscenza del
giudice ” come sosteneva invece il giudice rimettente − ed ha affermato che “è
semmai proprio colui, i cui precedenti vengono sottaciuti a causa
dell’eliminazione, ad avvantaggiarsi ingiustamente della situazione e contro la
volontà del legislatore”.

La Corte ha concluso, in quel giudizio, per l’inammissibilità della questione
perchè, nella fattispecie, il giudice risultava in possesso dei precedenti
penali ed era percio’ in grado di procedere prescindendo dalla risoluzione della
questione sollevata.

2.2. ” La questione oggi sottoposta al vaglio di questa Corte è opposta e
simmetrica rispetto a quella oggetto della precedente pronuncia. Mentre in quel
caso veniva invocata dal giudice a quo una sentenza additiva che dichiarasse l’illegittimità
costituzionale della norma censurata nella parte in cui non vieta ai giudici di
tener conto dei precedenti penali dell’imputato ultraottantenne comunque
risultanti dagli atti, nel presente giudizio, al contrario, si chiede alla Corte
di emanare una sentenza puramente caducatoria, che espunga dall’ordinamento la
disposizione che prescrive l’eliminazione dal casellario giudiziale delle
iscrizioni relative ai soggetti che abbiano compiuto l’ottantesimo anno di età.

La richiesta dell’odierno rimettente si aggancia a quanto detto incidentalmente
nella più volte citata sentenza n. 209 del 1987: “Se si dovesse [ ] pervenire
ad una declaratoria di illegittimità, questa dovrebbe essere semplicemente
ablativa della disposizione denunziata: tanto più che attualmente, a seguito
della computerizzazione dei servizi, l’eliminazione della scheda ha perduto
l’importanza che aveva negli anni ’30”.

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