Norme & Prassi

Trattamento fiscale e contributivo dei buoni pasto –


CIRCOLARE
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 24 maggio 2006, n. 24


(GU n. 132
del 9 giugno 2006)


ISTRUZIONI
RELATIVE AL TRATTAMENTO FISCALE E CONTRIBUTIVO DEI BUONI PASTO ED AL VERSAMENTO
CONTRIBUTIVO UNIFICATO


Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Segretariato generale

Alle Amministrazioni dello Stato ed Amministrazioni autonome dello Stato

Alle Agenzie fiscali

Al Consiglio di Stato – Segretariato generale

Alla Corte dei conti – Segretariato generale

Agli Uffici centrali di bilancio presso i Ministeri vigilanti

Alle Ragionerie provinciali dello Stato

Al Dipartimento dell’Amministrazione generale del personale e dei servizi del
Tesoro

A) Istruzioni per la gestione della quota imponibile dei buoni pasto.

In seguito alla rideterminazione del valore del buono pasto prevista da alcuni
Contratti collettivi nazionali di lavoro, sottoscritti o in corso di
sottoscrizione, sono pervenuti numerosi quesiti da parte delle Amministrazioni
statali che gestiscono le competenze fisse spettanti ai dipendenti della
Pubblica amministrazione attraverso il Service Personale Tesoro (SPT), circa le
modalità di applicazione dell’art. 51, comma 2, lettera c), del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in cui è stato stabilito
che le somme corrisposte a titolo di buono pasto non costituiscono reddito da
lavoro dipendente fino all’importo complessivo giornaliero di euro 5,29.

In particolare, per i dipendenti dei Ministeri, a decorrere dal 1° gennaio 2006,
il CCNL relativo al biennio 2004-2005 prevede l’erogazione di buoni pasto del
valore di 7,00 euro cadauno.

Pertanto, ai sensi della citata normativa, la quota imponibile da assoggettare
alle ritenute previdenziali e fiscali, gravata dagli oneri accessori a carico
del datore di lavoro (per previdenza ed IRAP) risulta pari a 1,71 euro.

Sulla predetta quota si dovranno applicare:

a carico del dipendente – le ritenute previdenziali (Fondo Pensione, Fondo
Credito) e fiscali;

a carico del datore di lavoro – il contributo relativo a fondo pensione e l’IRAP.

Inoltre, come avviene per tutte le somme accessorie, la predetta quota eccedente
euro 5,29 andrà ad abbattere la maggiorazione del 18% in sede di conguaglio
fiscale e contributivo (art. 2, comma 10, legge n. 335/1995).

Si precisa che in nessun caso la differenza fra il previgente importo di euro
4,65 e il nuovo valore di 7,00 euro del buono pasto puo’ essere monetizzata.

Allo scopo di garantire la correttezza e la tempestività dell’applicazione
delle disposizioni sopra richiamate, senza aggravio delle attività di tutti gli
uffici centrali e periferici che gestiscono i buoni pasto, si forniscono le
seguenti istruzioni intese alla gestione centralizzata da parte del Service
Personale Tesoro (centro di Latina) ai fini del calcolo degli importi e del
contestuale versamento dei relativi contributi previdenziali e delle ritenute
fiscali. La gestione centralizzata consente di superare le immancabili
difficoltà che gli Uffici centrali e periferici – cui compete l’erogazione di
competenze accessorie – incontrerebbero nell’effettuare le previste ritenute a
carico del dipendente, considerato che le competenze fisse vengono gestite ed
erogate dal Service Personale Tesoro.

A tal fine si precisa che:

Capitolo di bilancio:

Le ritenute fiscali e previdenziali da calcolare e versare per la quota
eccedente euro 5,29 saranno imputate sui capitoli di bilancio relativi al
pagamento degli stipendi e sui relativi capitoli per oneri sociali e IRAP.

Modalità di applicazione:

Gli uffici che erogano i buoni pasto dovranno comunicare periodicamente
l’importo complessivo da assoggettare a ritenute previdenziali e fiscali per
ciascun dipendente; tale importo dovrà essere relativo ad una quantità di
buoni pasto erogata a consuntivo in modo da evitare conguagli successivi, in via
transitoria e sino alla definizione di un diverso procedimento, le
Amministrazioni potranno comunicare le informazioni sulla base di specifiche
successive istruzioni che saranno emanate da Service Personale Tesoro secondo la
seguente tempistica:

applicazione periodica mensile o trimestrale: a tal fine sarà realizzata una
nuova funzione nella banca dati del Service Personale Tesoro Web. I dati
comunicati con tale funzione, saranno evidenziati sul cedolino dello stipendio
dei dipendenti;

unica soluzione in sede di conguaglio fiscale e contributivo: le Amministrazioni
potranno comunicare gli importi totali corrisposti nell’anno attraverso la
procedura del Pre-1996 già utilizzata per la comunicazione di somme erogate da
terzi e non inserite nel sistema SPT. Si fa presente tuttavia che tale procedura
puo’ creare problemi in relazione al personale cessato nel corso dell’anno
precedente ed all’inevitabile aumento degli importi da recuperare a titolo di
conguaglio fiscale e contributivo.

B) Versamento contributivo unificato.

Si rammenta che, a seguito delle innovazioni recentemente introdotte per le
denunce mensili previdenziali (EMens per l’I.N.P.S. e DMA per l’INPDAP), il
Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi del
Tesoro – Servizio Centrale Sistema Informativo Integrato (SCSII) ha provveduto
ad unificare il versamento dei contributi, sia per la parte a carico dei
dipendenti che per quella a carico del datore di lavoro, presso il Centro di
Latina allo scopo di semplificare e snellire la molteplicità degli adempimenti
previsti dalla normativa vigente nei confronti degli Enti previdenziali.

Il versamento accentrato si riferisce al trattamento economico fondamentale. I
contributi relativi alle somme accessorie vengono liquidati dalle
Amministrazioni Centrali di appartenenza, come disposto nella Circolare n. 79
del 1996.

Tale situazione genera molteplici problemi nei confronti dell’erario e degli
Enti Previdenziali considerata la doppia figura di ente erogatore (SPTCESSII ed
Amministrazione di appartenenza / Ufficio di servizio). Pertanto, d’intesa con
gli enti previdenziali, limitatamente ai dipendenti che, nella banca dati SPT
risultano iscritti ai fondi pensione gestiti dall’I.N.P.S. ed al Fondo Pensione
CPDEL gestito dall’INPDAP, a decorrere dal 1° gennaio 2005 il Servizio centrale,
attraverso il Centro di Latina, provvede anche al versamento centralizzato dei
contributi previdenziali sulle competenze accessorie liquidate dagli uffici di
servizio (compensi per lavoro straordinario, indennità turni, F.U.A., ecc.),
nonchè alle relative denunce mensili ed annuali. Tale procedura, avviata in via
sperimentale, ha consentito di evitare onerosi adempimenti alle Amministrazioni
per un esiguo numero di dipendenti (circa 1000 unità di personale).

Alcune Amministrazioni hanno chiesto la centralizzazione del versamento dei
contributi sulle somme accessorie anche per il personale iscritto al Fondo
Pensione INPDAP – Cassa statali. Tale novità, ove estesa a tutte le
Amministrazioni centrali e periferiche, oltre a razionalizzare e snellire gli
adempimenti, consentirebbe di raggiungere l’obiettivo del progetto «cedolino
unico» con il quale saranno esposte in un unico modello sia le competenze fisse
che quelle accessorie.

Al riguardo, successivamente saranno emanate istruzioni ed avviate procedure in
via sperimentale con le Amministrazioni interessate, anche per quanto attiene ai
riflessi di natura listale.

 

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