Norme & Prassi

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 1, COMMA 345, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005, N. 266, IN MATERIA DI DEPOSITI DORMIENTI


DECRETO DEL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 2007, n. 116


(pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto 2007)

REGOLAMENTO
DI ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 1, COMMA 345, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005, N. 266,
IN MATERIA DI DEPOSITI DORMIENTI

Il Presidente della Repubblica

Visto l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l’articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, ed in particolare l’articolo 1, commi
343 e 345;

Visto il comma 420 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per
gli atti normativi nell’Adunanza del 2 aprile 2007;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5
giugno 2007;

Sulla proposta del Ministro dell’economia e delle finanze;

Emana il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

a) "intermediari":

1) le banche italiane e le succursali in Italia di banche comunitarie ed
extracomunitarie, come definite dal decreto legislativo 1à‚° settembre 1993, n.
385;

2) gli intermediari finanziari di cui agli articoli 106 e 107 del decreto
legislativo 1à‚° settembre 1993, n. 385;

3) le imprese di assicurazione operanti in Italia di cui all’articolo 1 del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

4) le società di intermediazione mobiliare di cui all’articolo 1, comma 1,
lettera e), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e le succursali in
Italia di imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie di cui al
medesimo decreto;

5) le società di gestione del risparmio di cui all’articolo 1, lettera o), del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e le succursali in Italia delle
società di gestione armonizzate di cui al medesimo decreto;

6) la società per azioni Poste italiane – Divisione Bancoposta di cui
all’articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo
2001, n. 144;

b) "Dormienti", i rapporti contrattuali di cui all’articolo 2 in relazione ai
quali non sia stata effettuata alcuna operazione o movimentazione ad iniziativa
del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati, escluso l’intermediario
non specificatamente delegato in forma scritta, per il periodo di tempo di 10
anni decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e degli
strumenti finanziari di cui all’articolo 2, comma 1;

c) "fondo", il fondo di cui all’articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre
2005, n. 266.

Art. 2.

Campo di applicazione

1. Rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento i seguenti
rapporti contrattuali:

a) deposito di somme di denaro, effettuato presso l’intermediario con l’obbligo
di rimborso;

b) deposito di strumenti finanziari in custodia ed amministrazione;

c) contratto di assicurazione di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in tutti i casi in cui l’assicuratore si
impegna al pagamento di una rendita o di un capitale al beneficiario ad una data
prefissata.

2. L’applicazione del presente regolamento è esclusa nei casi in cui il valore
dei beni di cui al comma 1 non superi i cento euro.

Art. 3.

Obblighi dell’intermediario

1. Al verificarsi delle condizioni di cui all’articolo 1, lettera b),
l’intermediario invia al titolare del rapporto, mediante lettera raccomandata
con avviso di ricevimento indirizzata all’ultimo indirizzo comunicato o comunque
conosciuto, o a terzi da lui eventualmente delegati, l’invito ad impartire
disposizioni entro il termine di 180 giorni dalla data della ricezione,
avvisandolo che, decorso tale termine, il rapporto verrà estinto e le somme ed
i valori relativi a ciascun rapporto verranno devoluti al fondo secondo le
modalità indicate nell’articolo 4. Restano impregiudicate la cause di
estinzione dei diritti. Il rapporto non si estingue se, entro il predetto
termine di 180 giorni, viene effettuata un’operazione o movimentazione ad
iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati, escluso
l’intermediario non specificatamente delegato in forma scritta.

Art. 4.

Modalità di devoluzione al fondo

1. Gli intermediari comunicano, entro il 31 marzo di ogni anno, al Ministero
dell’economia e delle finanze i rapporti per i quali, nell’anno precedente, si
siano verificate le condizioni per l’estinzione secondo quanto previsto
dall’articolo 3.

2. L’elenco dei rapporti dormienti di cui al comma 1 è pubblicato entro il
medesimo termine del 31 marzo di ciascun anno, mediante avviso cumulativo,
indicante il nome, la data ed il luogo di nascita di ciascun titolare del
rapporto. La pubblicazione è effettuata a cura dell’intermediario su un
quotidiano a diffusione nazionale e sul sito web del Ministero dell’economia e
delle finanze, con oneri a carico dei titolari del rapporto.

3. Gli intermediari provvedono, entro il 31 maggio di ogni anno, a riversare al
fondo il denaro, gli strumenti finanziari e i titoli relativi ai rapporti
contrattuali di cui all’articolo 2, comma 1, che vengono liquidati dal fondo
mediante procedure ad evidenza pubblica.

Gli intermediari provvedono al versamento delle relative somme all’entrata del
bilancio dello Stato, con imputazione all’apposito capitolo n. 3382 del capo X,
ai fini della successiva riassegnazione al fondo.

Art. 5.

Gestione del fondo

1. La gestione del fondo è affidata ad apposita Commissione nominata con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, che ne disciplina il
funzionamento. La Commissione è composta da un Presidente di sezione del
Consiglio di Stato, che la presiede, un consigliere della Corte dei conti, un
dirigente del Dipartimento del tesoro, un dirigente della Banca d’Italia, un
dirigente della CONSOB, un dirigente dell’ISVAP e un rappresentante dei
risparmiatori, designato dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti
presso il Ministero dello sviluppo economico.

2. Con uno o più regolamenti, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, viene dettata la disciplina tecnica per la
concreta attivazione del fondo.

3. Gli oneri ed i compensi per il funzionamento della Commissione sono
determinati con il decreto di cui al comma 1 e sono a carico del fondo.

Art. 6.

Vigilanza e controlli

1. Le competenti autorità di vigilanza effettuano controlli per verificare
l’esatto adempimento del presente regolamento da parte degli intermediari.

Art. 7.

Disciplina transitoria

1. Per i rapporti rispetto ai quali il termine previsto dall’articolo 3 si sia
compiuto alla data di entrata in vigore del presente regolamento, la
comunicazione di cui allo stesso articolo va effettuata entro sei mesi dalla
medesima data e le somme ed i valori non reclamati sono devoluti al fondo entro
quattro mesi dalla scadenza del termine di 180 giorni di cui all’articolo 3.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

NOTE

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del
testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione
dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al
solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è
operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.

Note alla premessa:

– L’art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il
potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.

– Si riporta il testo dell’art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri):

Art. 17 (Regolamenti). – 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere
emanati regolamenti per disciplinare:

a) l’esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonchè dei regolamenti
comunitari;

b) l’attuazione e l’integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti
norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi
forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla
legge;

d) l’organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo
le disposizioni dettate dalla legge.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di
legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica,
autorizzando l’esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano
le norme generali regolatrici della materia e dispongono l’abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall’entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di
competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di
competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da
parte della legge.

I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere
comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed
interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono
adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

4-bis. L’organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono
determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del
Ministro competente d’intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con
l’osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i
Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze
di supporto dell’organo di direzione politica e di raccordo tra questo e
l’amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e
periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo
criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell’organizzazione e dei
risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la
definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell’ambito degli uffici
dirigenziali generali.

– La legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006), è pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2005, n. 302, S.O.

– Si riporta il testo dei commi 343 e 345 dell’art. 1 della già citata legge n.
266 del 2005:

343. Per indennizzare i risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario,
sono rimasti vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto
non altrimenti risarcito, è costituito, a decorrere dall’anno 2006, un apposito
fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. Il
fondo è alimentato con le risorse di cui al comma 345, previo loro versamento
al bilancio dello Stato.

345. Il fondo è alimentato dall’importo dei conti correnti e dei rapporti
bancari definiti come dormienti all’interno del sistema bancario nonchè del
comparto assicurativo e finanziario, definiti con regolamento adottato ai sensi
dell’art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su
proposta del Ministro dell’economia e delle finanze; con lo stesso regolamento
sono altresi’ definite le modalità di rilevazione dei predetti conti e
rapporti.

– Si riporta il testo del comma 420 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n.
296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato – legge finanziaria 2007):

420. Per il finanziamento del Fondo di cui al comma 417 è autorizzata la spesa
di 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007. Il medesimo Fondo puo’ essere,
altresi’, alimentato da:

a) una somma pari al risparmio di interessi derivante dalla riduzione del debito
pubblico, conseguente al versamento, al Fondo di cui all’art. 2 della legge 27
ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni, di una quota fino al venti per
cento delle somme giacenti sui conti di cui all’art. 1, comma 345, della legge
23 dicembre 2005, n. 266, a seguito della definizione del regolamento prevista
dal medesimo comma;

b) una somma pari al risparmio di interessi derivante dalla riduzione del debito
pubblico, conseguente al versamento, al Fondo di cui all’art. 2 della legge 27
ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni, di una quota fino al 5 per
cento dei versamenti a titolo di dividendi derivanti da società pubbliche,
eccedenti rispetto alle previsioni ed alla realizzazione degli obiettivi di
indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, definiti nel documento di
programmazione economico finanziaria.

Note all’art. 1:

– Si riporta il testo degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo l
settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia):

Art. 106 (Elenco generale). – 1. L’esercizio nei co

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