Civile

Opposizione a sanzioni amministrative. L’omessa lettura del dispositivo in udienza determina la nullità della sentenza -; CASSAZIONE Sezione I, Sentenza n. 19920 del 25/09/2007

In tema di sanzioni
pecuniarie per infrazioni alle norme sulla circolazione stradale, nel giudizio
instauratosi a seguito di opposizione alla ordinanza-ingiunzione di pagamento la
lettura del dispositivo all’udienza di discussione e decisione della causa,
prescritta dall’art. 23 della richiamata l. n. 689 del 1981, risponde
all’esigenza di ancorare il momento dell’immodificabilità della decisione
medesima alla data dell’udienza sopra menzionata, per assicurare alle parti
l’immediata conoscenza del regolamento giudiziale dei loro rapporti e l’immutabilità
di quest’ultimo rispetto alla successiva stesura della motivazione, onde
l’omissione, nella già riferita udienza, della lettura del dispositivo
determina la nullità della sentenza. Come già stabilito da Cass. 17 dicembre
2003, n. 19308; Cass. 15 febbraio 2006, n. 3296. L’obbligo della lettura del
dispositivo è applicabile anche nel giudizio svoltosi davanti al Giudice di
pace, non ostando, al riguardo, che il procedimento innanzi a tale Giudice non
preveda la lettura del dispositivo in udienza, in quanto il giudizio di
opposizione ad ordinanza-ingiunzione (e, quindi, avverso il verbale che ne è
alla base) trova la sua compiuta disciplina nell’art. 23 della l. n. 689 del
1981.


 


CASSAZIONE Sezione I,
Sentenza n. 19920 del 25/09/2007

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

 

Con ricorso del 21 marzo
2002, F. P. proponeva davanti al Giudice di pace di Firenze opposizione avverso
il verbale di contestazione n. 219596/T in data 11 novembre 2001, notificato il
14 marzo 2002, mediante il quale gli era stata comminata la sanzione pecuniaria
di euro 32,80, nonchè la sanzione accessoria della rimozione del proprio
automezzo, perchè, sotto la data dianzi indicata, aveva lasciato in sosta detto
veicolo in una zona vietata per esigenze di pulizia della strada.

Resisteva alle pretese dell’opponente la locale Amministrazione comunale,
illustrando le ragioni della legittimità del proprio operato e chiedendo il
rigetto del ricorso.

Il Giudice adito, con sentenza del 1°-15 luglio 2002, in parziale accoglimento
dell’opposizione, riduceva la sanzione ad euro 32,00 e le spese relative ad euro
5,00, rigettando nel resto l’opposizione medesima e, segnatamente, assumendo:

a) che, riguardo al profilo di ricorso relativo all’assenza di una certa ed
indiscutibile pubblicità del divieto di sosta, da effettuare non meno di
quarantotto ore prima, ai sensi dell’art. 6, lettera "f", del codice stradale,
l’Amministrazione comunale avesse prodotto alcune comunicazioni scritte interne
dalle quali risultava che segnali mobili di divieto di sosta con comminatoria di
prelevamento erano stati collocati, in numero di ottantacinque, su tutta l’area
interessata dall’8 novembre 2001 al 12 novembre 2001 fino alle ore 6;

b) che, per quanto concerneva la presenza dei cartelli in questione, la prova
fosse stata raggiunta;

c) che, quanto alla doglianza del ricorrente relativa al fatto che i cartelli
stessi non erano indiscutibilmente visibili, l’Amministrazione assolvesse al suo
dovere di pubblicità apponendo la segnaletica, fissa o mobile, ai bordi della
strada, in modo che, usando la normale diligenza, il cittadino la potesse
vedere, onde, nella specie, la circostanza che il segnale non fosse stato
immediatamente percepibile nel punto preciso in cui il ricorrente aveva
parcheggiato la propria autovettura non rilevava, dal momento che tale segnale
risultava apposto poco più in là o poco prima, o all’inizio del tratto di
marciapiede, essendo stati collocati cartelli mobili in numero appunto di
ottantacinque.

Avverso detta sentenza, ricorre per cassazione il P., deducendo due motivi di
gravame ai quali resiste il Comune di Firenze con controricorso.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

 

Con il primo motivo di
impugnazione, lamenta il ricorrente nullità della sentenza, in relazione al
disposto dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c, assumendo:

a) che l’omissione dell’immediata lettura del dispositivo, nell’udienza di
discussione e decisione della causa, determina appunto la nullità insanabile
della sentenza, risultando vulnerato lo scopo di concentrazione che il
legislatore ha impresso al genere di procedimento per cui è causa, il quale ha
una regolamentazione assimilabile a quella del processo del lavoro ed elementi
strutturali analoghi a quelli del processo penale;

b) che, nella specie, il Giudice di pace, terminata la discussione, ha
trattenuto la causa in decisione, senza dare lettura del dispositivo in udienza,
come è dato di evincere dal relativo verbale.

Il motivo è fondato.

Giova, al riguardo, premettere:

a) che, in tema di sanzioni pecuniarie per infrazioni alle norme sulla
circolazione stradale, il verbale di accertamento ritualmente notificato, in
mancanza di ricorso al prefetto o di pagamento in misura ridotta, costituisce,
ai sensi dell’art. 203, comma terzo, del nuovo codice della strada, titolo
esecutivo, nei confronti del quale il rimedio giudiziario esperibile, in
mancanza di una specifica previsione normativa, è da individuare nello speciale
procedimento di opposizione previsto dagli artt. 22 e 23 della l. 24 novembre
1981, n. 689, il quale, quindi, resta applicabile anche nel caso in cui manchi
un’ordinanza-ingiunzione (che puo’, ovviamente, trovare luogo solo in caso di
presentazione dell’anzidetto ricorso al prefetto) e la pretesa sanzionatoria
della Pubblica Amministrazione si basi appunto su tale verbale, assimilabile, in
quanto atto definitorio della relativa procedura, all’ordinanza dianzi indicata
(Cass., Sez. un., 16 novembre 1999, n. 779; Cass. 24 settembre 2002, n. 13872);

b) che, nel giudizio di opposizione in parola, la lettura del dispositivo
all’udienza di discussione e decisione della causa, prescritta dall’art. 23
della richiamata l. n. 689 del 1981, risponde all’esigenza di ancorare il
momento dell’immodificabilità della decisione medesima alla data dell’udienza
sopra menzionata, per assicurare alle parti l’immediata conoscenza del
regolamento giudiziale dei loro rapporti e l’immutabilità di quest’ultimo
rispetto alla successiva stesura della motivazione, onde l’omissione, nella già
riferita udienza, della lettura del dispositivo determina la nullità della
sentenza (Cass. 17 dicembre 2003, n. 19308; Cass. 15 febbraio 2006, n. 3296);

e) che il principio testè enunciato, secondo cui è nulla la sentenza resa nel
giudizio di opposizione all’ordinanza-ingiunzione di pagamento di sanzione
amministrativa (o, come nella specie, avverso il relativo verbale di
accertamento) ove sia stata omessa, nell’udienza di discussione della causa,
l’immediata lettura del dispositivo, è applicabile anche nel giudizio svoltosi
davanti al Giudice di pace, non ostando, al riguardo, che il procedimento
innanzi a tale Giudice non preveda la lettura del dispositivo in udienza, in
quanto il giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione (e, quindi, avverso
il suddetto verbale) trova la sua compiuta disciplina nell’art. 23 della l. n.
689 del 1981 (Cass. 11 febbraio 1999, n. 1144).

Tanto premesso, si osserva che, nella specie, risultando dagli atti di causa (la
cui lettura resta consentita a questa Corte, essendo stato denunciato un vizio
in procedendo) come il Giudice di pace, all’udienza del 1° luglio 2002 (di
discussione e decisione della causa), abbia appunto trattenuto "la causa in
decisione", senza tuttavia procedere alla contestuale lettura del dispositivo,
la sentenza impugnata si palesa affetta dal vizio di nullità denunciato dal
ricorrente, onde, in accoglimento del motivo in esame, restando assorbito il
secondo, inerente ad ulteriori profili di censura dedotti dal medesimo
ricorrente avverso tale sentenza, quest’ultima va cassata in relazione al motivo
accolto, con rinvio, anche ai fini delle spese del giudizio di cassazione, al
Giudice di pace di Firenze in persona di diverso magistrato.

 

P.Q.M.

 

La Corte accoglie il primo
motivo del ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata
in relazione al motivo accolto e rinvia, anche ai fini delle spese del giudizio
di cassazione, al Giudice di pace di Firenze in persona di diverso magistrato.

 

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