Civile

Decreto Ingiuntivo. La pendenza della lite retroagisce al momento del deposito del ricorso – CASSAZIONE CIVILE, Sezioni Unite, Ordinanza n. 20596 del 01/10/2007

Nella domanda di
ingiunzione di pagamento, poichè la fondamentale funzione della notifica del
ricorso e del decreto è di provocare il contraddittorio mentre, come è stato
rilevato (v. cass. n. 5597 del 1992), "la prevenzione è un effetto della
costituzione del processo e non della realizzazione del contraddittorio", non
contrasta con la predetta funzione riconoscere che il principale effetto
processuale della pendenza retroagisca al momento della proposizione della
domanda. Nè il fatto che, a differenza dagli altri procedimenti su ricorso, nel
procedimento d’ingiunzione il giudizio a cognizione piena è meramente
eventuale, puo’ escludere l’applicazione del principio generale enunciato
nell’indicata decisione delle sezioni unite, perchè, comunque, il diritto di
difesa dell’ingiunto è garantito dalla necessità che, per il verificarsi della
litispendenza, con decorrenza dalla data del deposito del ricorso, il ricorso
stesso e il decreto debbono essere notificati. Il principio di diritto che,
pertanto, deve essere affermato è che il terzo comma dell’art. 643, c.p.c. deve
interpretarsi nel senso che la lite introdotta con la domanda di ingiunzione
deve considerarsi pendente a seguito della notifica del ricorso e del decreto,
ma gli effetti della pendenza retroagiscono al momento del deposito del ricorso.

 

 


CASSAZIONE CIVILE, Sezioni
Unite, Ordinanza n. 20596 del 01/10/2007

(V.
Carbone, Relatore G. Salmè)


 


Svolgimento del processo

Su
ricorso della U. Banca s.p.a. il presidente del tribunale di Parma, con decreto
dell’11 luglio del 2002, immediatamente esecutivo, ha ingiunto alla P. s.r.l. e
ai garanti, C. G. , G. R. e G. G. , di pagare la somma di € 422.773,92 e
accessori, corrispondente ai saldi passivi dei conti correnti nn. 11216 e 11217
accesi dalla predetta società presso la filiale di Centergross.

Con atto
di citazione notificato il 16 ottobre 2002 la società ingiunta e i garanti
hanno proposto opposizione davanti al tribunale di Parma eccependo
l’incompetenza per territorio del tribunale adito e la litispendenza con altro
giudizio previamente instaurato presso il tribunale di Bologna, con atto di
citazione notificato tra il 29 luglio e il 2 agosto del 2002. Nel merito hanno
dedotto la nullità delle pattuizioni relative alla misura degli interessi, alle
spese, alle valute e alle altre commissioni per massimo scoperto, nonchè quelle
relative alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, la cui misura
avrebbe superato il tasso soglia di cui alla legge n. 108 del 1996.

La U.
Banca ha chiesto il rigetto dell’eccezione di litispendenza e d’incompetenza per
territorio, essendo il tribunale di Parma competente alla stregua delle clausole
contrattuali (art. 20 del contratto di conto corrente, art. 42 delle condizioni
generali di affidamento e art. 16 degli atti di fideiussione), osservando, nel
merito, che le somme richieste erano dovute sulla base delle condizioni
contrattuali vigenti, che era valida la clausola di capitalizzazione trimestrale
degli interessi e che, comunque, gli interessi richiesti erano stati ricalcolati
sulla base del tasso legale.

Nel
giudizio è intervenuto il fallimento della P. s.r.l.

Con
sentenza del 23 giugno 2004 il tribunale di Parma ha ritenuto che sussistesse
litispendenza tra la causa di opposizione a decreto ingiuntivo e quella
previamente instaurata davanti al tribunale di Bologna con domanda proposta da
P. s.r.l. nei confronti di U. Banca e Rolo Banca 1473, diretta a ottenere la
dichiarazione di nullità o inesistenza delle clausole relative agli stessi
contratti di conto corrente oggetto del decreto ingiuntivo, concernenti la
determinazione degli interessi, la capitalizzazione trimestrale degli interessi
passivi, le valute e le commissioni, con la conseguente erroneità dei saldi
contabilizzati. In tale causa, nella quale è stata anche chiesta, nel caso
fosse stato superato il tasso soglia, la condanna della banca al risarcimento
dei danni e l’accertamento dell’inefficacia di una cessione di credito, la U.
Banca non ha eccepito l’incompetenza e ha proposto domanda riconvenzionale
chiedendo la condanna al pagamento delle stesse somme oggetto del decreto
ingiuntivo opposto. Stante l’identità del petitum e della causa pretendi, ha
osservato il tribunale, è irrilevante che nella causa di opposizione a decreto
ingiuntivo, a differenza da quella pendente davanti al tribunale di Bologna,
siano parti oltre alla società anche i garanti.

Il
tribunale ha pertanto dichiarato l’incompetenza del giudice che ha emesso il
decreto ingiuntivo e, conseguentemente, ne ha dichiarato la nullità.

La U.
Banca d’Impresa s.p.a., cessionaria del ramo d’azienda di U. Banca, ha proposto
regolamento di competenza chiedendo che sia dichiarata la competenza del
tribunale di Parma. Premesso che nel giudizio instaurato davanti al tribunale di
Bologna aveva ritualmente eccepito l’incompetenza del tribunale adito, la banca
ha sostenuto che non sussistevano i presupposti per dichiarare la litispendenza,
stante la diversità non meramente formale ma sostanziale delle parti (l’una
persona giuridica, le altre persone fisiche) , del petitum (essendo stato
chiesto al tribunale di Bologna l’accertamento negativo del credito e al
tribunale di Parma la condanna al pagamento) e della causa pretendi (essendo
stato dedotto davanti al tribunale di Bologna il rapporto di conto corrente
bancario e davanti al tribunale di Parma, nella causa contro i garanti, il
rapporto di fideiussione). Eventualmente la litispendenza sarebbe stata
deducibile solo riguardo alla causa tra la banca e la società, ma non rispetto
a quella tra la banca e i garanti e, pertanto, previa separazione delle cause,
il tribunale di Parma non avrebbe potuto declinare la sua competenza anche su
tale causa..

Il
procuratore generale ha chiesto che, previa rimessione del ricorso alle sezioni
unite, sia dichiarata la competenza del tribunale di Bologna.

Il
fallimento della società P. , C. G. , G. R. e G. G. hanno presentato memoria ex
art. 47 c.p.c.

La terza
sezione civile, alla quale il ricorso era stato assegnato, con ordinanza del 17
maggio 2006, rilevato che in ordine alla determinazione della prevenzione, nel
confronto tra una domanda di condanna introdotta con ricorso per decreto
ingiuntivo e una contrapposta domanda di accertamento negativo del credito
introdotta con atto di citazione, esiste contrasto tra l’orientamento affermato
con sentenza n. 3978 del 2003, che individua la data di proposizione della
domanda di condanna in quella del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, e
un orientamento precedente (che ha trovato ulteriori affermazioni con le
sentenze nn. 3795 e 14040 del 2005) secondo il quale la prevenzione si determina
con riferimento alla data di notificazione del ricorso e del decreto ingiuntivo,
ha ravvisato l’opportunità di rimettere gli atti al primo presidente per
eventuale assegnazione del ricorso alle sezioni unite.

Il
ricorso, quindi, e stato assegnato a queste sezioni unite. In prossimità
dell’adunanza in camera di consiglio le parti hanno presentato memorie.

Motivi
della decisione

1. Con
la memoria ex art. 47 c.p.c. in data 3 ottobre 2004 i resistenti hanno eccepito
l’inammissibilità del ricorso sia per invalidità della procura alle liti
rilasciata da soggetto, qualificatosi come quadro direttivo e legale
rappresentante della banca ricorrente, in mancanza di prova di quest’ultima
qualità sia per difetto di legittimazione della U. Banca d’Impresa s.p.a. in
ordine a rapporti di cui era titolare la U. Banca s.p.a.

Le
eccezioni non meritano accoglimento.

1.1.
Quanto al potere di conferire la procura speciale per proporre il regolamento di
competenza, la procura stessa risulta rilasciata dal dr. Vincenzo M.
(qualificatosi come quadro direttivo e legale rappresentante della società
ricorrente), che ha giustificato il suo potere facendo riferimento all’art. 29
della statuto sociale e alla delibera del consiglio d’amministrazione del 17
dicembre 2002.

Ora,
com’è stato ripetutamente affermato, in tema di rappresentanza processuale
delle persone giuridiche, la persona fisica che ha conferito il mandato al
difensore non ha l’onere di dimostrare tale sua qualità, neppure nel caso in
cui l’ente si sia costituito in giudizio per mezzo di persona diversa dal legale
rappresentante e l’organo che ha conferito il potere di rappresentanza
processuale derivi tale potestà dall’atto costitutivo o dallo statuto, poichè
i terzi hanno la possibilità di verificare il potere rappresentativo
consultando gli atti soggetti a pubblicità legale e quindi spetta a loro
fornire la prova negativa. Solo nel caso in cui il potere rappresentativo derivi
da un atto della persona giuridica non soggetto a pubblicità legale, spetta a
chi agisce l’onere di provare l’esistenza di tale potere.

Nella
specie il dr. M. ha allegato di agire in virtù di delibera del consiglio
d’amministrazione, adottata in conformità dello statuto, e quindi di un atto
non soggetto a pubblicità legale. Tuttavia, l’onere della società di provare
la qualità di chi ha agito come suo rappresentante sorge non per la mera
circostanza che sia stata sollevata contestazione della legittimazione,
richiedendosi anche che la contestazione della qualità stessa sia tempestiva
(cfr. cass. n. 13669/2006, 8442/2002), mentre nel caso di specie la
contestazione è stata formulata con la memoria ex art. 47 c.p.c, depositata
oltre il termine di venti giorni dalla notifica del ricorso (avvenuta il 16
settembre 2004). Vero è che, secondo il costante orientamento di questa Corte,
il termine di cui si tratta ha natura meramente ordinatoria (cass., n.
14659/2000, 5030/2000; 3075/1999, 4597/1982), ma da cio’ deriva solo il dovere
di questa Corte di prendere in considerazione anche le scritture difensive
tardivamente depositate, non anche che, comunque, e cioè anche nel caso di
inosservanza del predetto termine, sorga l’onere probatorio della parte nei
confronti della quale sia stata sollevata contestazione della legittimazione
processuale del proprio rappresentante, se non altro perchè del deposito della
memoria tardiva tale parte non è avvertita e pertanto, a ritenere il contrario,
ne verrebbe limitato o impedito il diritto di provare, nei modi stabiliti
dall’art. 372 c.p.c, l’infondatezza dell’eccezione avversaria.

Nè puo’
invocarsi il principio secondo cui, in tema di rappresentanza processuale delle
persone giuridiche, il giudice ha il dovere di accertare, anche d’ufficio ed in
sede d’impugnazione, la legittimazione processuale delle parti, perchè, com’è
pacifico, tale principio comporta solo che debba essere verificato se il
soggetto che ha dichiarato di agire o contraddire in nome e per conto dell’ente
abbia anche dichiarato di far cio’ in una veste astrattamente idonea ad
abilitarlo alla rappresentanza sostanziale dell’ente stesso nel processo, non
che il giudice sia tenuto a svolgere di sua iniziativa accertamenti in ordine
all’effettiva esistenza della qualità spesa dal rappresentante.

1.2.
Dalla documentazione prodotta con il ricorso, relativa al trasferimento del ramo
d’azienda dalla Unicredi Banca s.p.a alla U. Banca d’Impresa s.p.a., risulta che
i rapporti sostanziali oggetto del presente procedimento sono stati trasferiti
alla società ricorrente e, pertanto, l’eccezione dei resistenti, anche sotto
questo profilo, è infondata.

2. Tra
la domanda di condanna proposta con il – ricorso per decreto ingiuntivo davanti
al tribunale di Parma e la domanda proposta davanti al tribunale di Bologna
sussiste rapporto di continenza.

Infatti,
secondo la costante giurisprudenza di questa corte (ex multls v. cass. n.
4089/2007; 15905/2006; 27710, 26076, 14078, 6159 del 2005; 7144/2004; 4006 e 854
del 2003; 14563 e 3109/2002, 10011/2001), la continenza ricorre non solo quando
due cause siano caratterizzate da identità di soggetti (identità non esclusa
dalla circostanza che in uno dei due giudizi sia presente anche un soggetto
diverso: cass. n. 14078/2005, 11346/2003) e di titolo e da una differenza
quantitativa dell’oggetto, ma anche quando fra le cause stesse sussista un
rapporto di interdipendenza, come nel caso in cui sono prospettate, con
riferimento ad un unico rapporto negoziale, domande contrapposte o in relazione
di alternatività e caratterizzate da una coincidenza soltanto parziale delle
causae pretendi, nonchè quando (in tal senso v, in particolare, cass. n. 21102
e 17737/2005) le questioni dedotte con la domanda anteriormente proposta
costituiscano il necessario presupposto (stante il nesso di pregiudizialità
logico-giuridica) per la definizione del giudizio successivo come nel caso in
cui le contrapposte domande concernano il riconoscimento e la tutela di diritti
derivanti dallo stesso rapporto e il loro esito dipenda dalla soluzione di una o
più questioni comuni.

Nella
specie sia il giudizio contenzi

https://www.litis.it

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