Norme & Prassi

Legge 13 giugno 1942, n. 794

Onorari di avvocato [e di procuratore] per prestazioni giudiziali in materia civile.

In Gazz. Uff., 23 luglio, n. 172.

 La presente legge, che al titolo I dettava norme sugli onorari degli avvocati, e al titolo II disposizioni sugli onorari e i diritti di procuratore, deve intendersi implicitamente abrogata a seguito dell’entrata in vigore dell’articolo unico l. 7 novembre 1957, n. 1051, che detta i criteri per la determinazione degli onorari e dal d.m. 5 ottobre 1994, n. 585, contenente disposizioni generali e tabelle di onorari, eccezion fatta per gli articoli da 24 a 30, che regolano il procedimento di liquidazione degli onorari.
(2) L’albo dei procuratori legali è stato soppresso dall’art. 1, l. 24 febbraio 1997, n. 27. La medesima legge ha, tra l’altro, stabilito che in tutte le disposizioni legislative vigenti al termine “procuratore legale” va sostituito quello di “avvocato”.

Preambolo
(Omissis).

 

Articolo 1
Art. 1.
(Omissis) (1).
(1) Vedi, ora, l. 7 novembre 1957, n. 1051 e d.m. 5 ottobre 1994, n. 585.

 

Articolo 2
Art. 2.
(Omissis) (1).
(1) Vedi, ora, l. 7 novembre 1957, n. 1051 e d.m. 5 ottobre 1994, n. 585.

 

Articolo 3
Art. 3.
(Omissis) (1).
(1) Vedi, ora, l. 7 novembre 1957, n. 1051 e d.m. 5 ottobre 1994, n. 585.

 

Articolo 4
Art. 4.
(Omissis) (1).
(1) Vedi, ora, l. 7 novembre 1957, n. 1051 e d.m. 5 ottobre 1994, n. 585.

 

Articolo 5
Art. 5.
(Omissis) (1).
(1) Vedi, ora, l. 7 novembre 1957, n. 1051 e d.m. 5 ottobre 1994, n. 585.

 

Articolo 6
Art. 6.
(Omissis) (1).
(1) Vedi, ora, l. 7 novembre 1957, n. 1051 e d.m. 5 ottobre 1994, n. 585.

 

Articolo 7
Art. 7.
(Omissis) (1).
(1) Vedi, ora, l. 7 novembre 1957, n. 1051 e d.m. 5 ottobre 1994, n. 585.

 

Articolo 8
Art. 8.
(Omissis) (1).
(1) Vedi, ora, l. 7 novembre 1957, n. 1051 e d.m. 5 ottobre 1994, n. 585.

 

Articolo 9
Art. 9.
(Omissis) (1).
(1) Vedi, ora, l. 7 novembre 1957, n. 1051 e d.m. 5 ottobre 1994, n. 585.

 

Articolo 10
Art. 10.
(Omissis) (1).
(1) Vedi, ora, l. 7 novembre 1957, n. 1051 e d.m. 5 ottobre 1994, n. 585.

 

Articolo 11
Art. 11.
(Omissis) (1).
(1) Vedi, ora, l. 7 novembre 1957, n. 1051 e d.m. 5 ottobre 1994, n. 585.

 

Articolo 12
Art. 12.
(Omissis) (1).
(1) Vedi, ora, l. 7 novembre 1957, n. 1051 e d.m. 5 ottobre 1994, n. 585.

 

Articolo 13
Art. 13.
(Omissis) (1).
(1) Vedi, ora, l. 7 novembre 1957, n. 1051 e d.m. 5 ottobre 1994, n. 585.

 

Articolo 14
Art. 14.
(Omissis) (1).
(1) Vedi, ora, l. 7 novembre 1957, n. 1051 e d.m. 5 ottobre 1994, n. 585.

 

Articolo 15
Art. 15.
(Omissis) (1).
(1) Vedi, ora, l. 7 novembre 1957, n. 1051 e d.m. 5 ottobre 1994, n. 585.

 

Articolo 16
Art. 16.
(Omissis) (1).
(1) Vedi, ora, l. 7 novembre 1957, n. 1051 e d.m. 5 ottobre 1994, n. 585.

 

Articolo 17
Art. 17.
(Omissis) (1).
(1) Vedi, ora, l. 7 novembre 1957, n. 1051 e d.m. 5 ottobre 1994, n. 585.

 

Articolo 18
Art. 18.
(Omissis) (1).
(1) Vedi, ora, l. 7 novembre 1957, n. 1051 e d.m. 5 ottobre 1994, n. 585.

 

Articolo 19
Art. 19.
(Omissis) (1).
(1) Vedi, ora, l. 7 novembre 1957, n. 1051 e d.m. 5 ottobre 1994, n. 585.

 

Articolo 20
Art. 20.
(Omissis) (1).
(1) Vedi, ora, l. 7 novembre 1957, n. 1051 e d.m. 5 ottobre 1994, n. 585.

 

Articolo 21
Art. 21.
(Omissis) (1).
(1) Vedi, ora, l. 7 novembre 1957, n. 1051 e d.m. 5 ottobre 1994, n. 585.

 

Articolo 22
Art. 22.
(Omissis) (1).
(1) Vedi, ora, l. 7 novembre 1957, n. 1051 e d.m. 5 ottobre 1994, n. 585.

 

Articolo 23
Art. 23.
(Omissis) (1).
(1) Vedi, ora, l. 7 novembre 1957, n. 1051 e d.m. 5 ottobre 1994, n. 585.

 

Articolo 24
Inderogabilità convenzionali degli onorari e dei diritti.

 

[Gli onorari e i diritti stabiliti per le prestazioni dei procuratori e] (1) gli onorari minimi stabiliti per le prestazioni degli avvocati sono inderogabili.
Ogni convenzione contraria è nulla.
(1) L’albo dei procuratori legali è stato soppresso dall’art. 1, l. 24 febbraio 1997, n. 27. La medesima legge ha, tra l’altro, stabilito che in tutte le disposizioni legislative vigenti al termine “procuratore legale” va sostituito quello di “avvocato”.

 

Articolo 25
Applicazione analogica.

 

[Quando gli onorari e i diritti non possono essere determinati in virtù di una precisa disposizione si ha riguardo alle disposizioni contenute nella presente legge e nelle tabelle allegate che regolano casi simili o materie analoghe] (1).
(1) Vedi, ora, l. 7 novembre 1957, n. 1051 e d.m. 5 ottobre 1994, n. 585.

 

Articolo 26
Efficacia vincolante del parere del Consiglio dell’ordine.

 

L’accordo con il quale l’avvocato [o il procuratore] (1) ed il cliente stabiliscono, a giudizio o ad affare esaurito, che il parere del Consiglio dell’ordine sulla parcella degli onorari ha efficacia vincolante deve essere comunicato al Consiglio prima che esso deliberi sulla parcella. In mancanza di tale comunicazione, il parere non ha effetto vincolante.
(1) L’albo dei procuratori legali è stato soppresso dall’art. 1, l. 24 febbraio 1997, n. 27. La medesima legge ha, tra l’altro, stabilito che in tutte le disposizioni legislative vigenti al termine “procuratore legale” va sostituito quello di “avvocato”.

 

Articolo 27
Presentazione obbligatoria della parcella.

 

Dopo la decisione della causa o l’estinzione del mandato il cliente può fare istanza, anche con lettera raccomandata, al Consiglio dell’ordine degli avvocati [e dei procuratori] (1) preposto alla tenuta dell’albo nel quale l’avvocato [o il procuratore] (1) è iscritto, affinché inviti il professionista a presentare, a mezzo del Consiglio stesso, la parcella delle spese e degli onorari per le sue prestazioni giudiziali.
Il Consiglio assegna all’avvocato [o al procuratore] (1) un termine, non superiore ad un mese, che può essere prorogato, una sola volta, fino a quattro mesi.
Qualora l’avvocato [o il procuratore] (1) non ottemperi all’invito, il Consiglio rilascia al cliente certificato attestante la mancata presentazione della parcella.
Le spese di procedura per la liquidazione giudiziale delle spese, degli onorari e dei diritti sono a carico dell’avvocato [o del procuratore] (1) che non ha ottemperato all’invito, salvo che l’omissione sia giustificata da impossibilità derivate da causa non imputabile al professionista.
(1) L’albo dei procuratori legali è stato soppresso dall’art. 1, l. 24 febbraio 1997, n. 27. La medesima legge ha, tra l’altro, stabilito che in tutte le disposizioni legislative vigenti al termine “procuratore legale” va sostituito quello di “avvocato”.

 

Articolo 28
Forma dell’istanza di liquidazione degli onorari e dei diritti.

 

Per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente l’avvocato [o il procuratore] (1), dopo la decisione della causa o l’estinzione della procura, deve, se non intende seguire la procedura di cui all’art. 633 e seguenti del codice di procedura civile, proporre ricorso al capo dell’ufficio giudiziario adìto per il processo.
(1) L’albo dei procuratori legali è stato soppresso dall’art. 1, l. 24 febbraio 1997, n. 27. La medesima legge ha, tra l’altro, stabilito che in tutte le disposizioni legislative vigenti al termine “procuratore legale” va sostituito quello di “avvocato”.

 

Articolo 29
Procedimento di liquidazione.

 

Il Presidente del Tribunale o della Corte di appello ordina, con decreto in calce al ricorso, la comparizione degli interessati davanti al collegio in camera di consiglio, nei termini ridotti a norma dell’art. 645, ultima parte, del codice di procedura civile.
Il decreto è notificato a cura della parte istante.
Non è obbligatorio il ministero di difensore.
Il collegio, sentite le parti, procura di conciliarle. Il processo verbale di conciliazione costituisce titolo esecutivo.
Si applica per le spese l’art. 92, ultimo comma, del codice di procedura civile.
Se una delle parti non comparisce o se la conciliazione non riesce, il collegio provvede alla liquidazione con ordinanza non impugnabile la quale costituisce titolo esecutivo anche per le spese del procedimento.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si osservano, in quanto applicabili, davanti al [Conciliatore] (1) e al [Pretore] (2) quando essi sono rispettivamente competenti a norma dell’art. 28.
(1) Ora giudice di pace.
(2) Il d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51, ha soppresso l’ufficio del pretore e, fuori dai casi espressamente previsti dal citato decreto, le relative competenze sono da intendersi trasferite al tribunale ordinario. Lo stesso decreto ha soppresso l’ufficio del pubblico ministero presso la pretura circondariale e ha provveduto a trasferirne le relative funzioni all’ufficio del pubblico ministero presso il tribunale ordinario. Inoltre, qualora il presente provvedimento attribuisca funzioni amministrative alternativamente al pretore e ad organi della P.A., le attribuzioni pretorili si intendono soppresse; sono altresì soppresse le funzioni amministrative di altre autorità giurisdizionali, eccezion fatta per il giudice di pace, se attribuite in via alternativa tanto al pretore che ad organi della P.A. Inoltre il potere del pretore di rendere esecutivi atti emanati da autorità amministrative è soppresso e gli atti sono esecutivi di diritto. Infine, qualora il presente provvedimento preveda l’obbligo di determinati soggetti di rendere giuramento innanzi al pretore per l’esercizio di attività, questo si intende reso innanzi al sindaco o ad un suo delegato.

 

Articolo 30
Non impugnabilità dell’ordinanza che decide l’opposizione a decreto ingiuntivo.

 

L’opposizione proposta a norma dell’art. 645 del codice di procedura civile contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati [e procuratori] (1) per prestazioni giudiziali è decisa dal Tribunale e dalla Corte di appello in camera di consiglio oppure dal Conciliatore o dal Pretore, con ordinanza non impugnabile la quale costituisce titolo esecutivo anche per le spese.
Il procedimento è regolato dall’articolo precedente.
(1) L’albo dei procuratori legali è stato soppresso dall’art. 1, l. 24 febbraio 1997, n. 27. La medesima legge ha, tra l’altro, stabilito che in tutte le disposizioni legislative vigenti al termine “procuratore legale” va sostituito quello di “avvocato”.

 

Allegato 1
All. 1.
TABELLA A
(Omissis) (1).
(1) Vedi, ora, la tabella annessa al d.m. 5 ottobre 1994, n. 585.

 

Allegato 2
All. 2.
TABELLA B
(Omissis) (1).
(1) Vedi, ora, la tabella annessa al d.m. 5 ottobre 1994, n. 585.

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