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Risponde di falso materiale il pubblico ufficiale che abbia creato artificiosamente la copia di un atto mai esistito. Responsabilità penale che resterà ferma anche nel caso in cui si sia limitato a confezionare il finto documento senza utilizzarlo, né trarne benefici. Il reato, difatti, «non si realizza con l’uso, ma con la sua formazione, di per sé idonea a ledere il bene della pubblica fede». A sostenerlo la Cassazione, sezione V penale, con la sentenza n. 32090/10….

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