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Stop alla multa per chi non indica il conducente – Nota Ministero Interno

Il ministero dell’Interno, rispondendo a un quesito della Prefettura di Bologna su una situazione piuttosto diffusa nella pratica, ha stabilito che la proposizione del ricorso avverso un verbale di accertamento elevato per eccesso di velocità con sistema autovelox sospende anche la multa per mancata indicazione del conducente del veicolo. Il termine di 60 giorni per la indcazione del nominativo del conducente cui applicare la decurtazione dei punti della patente, posto a carico del proprietario del veicolo con il quale è stata commessa l’infrazione, decorre, quindi, solo dopo la definizione del giudizio di opposizione e sempre che il ricorso sia stato respinto.  Solo se il proprietario non provvederà, in questa fase, sarà punibile anche con la multa supplementare di 263 euro normalmente prevista per chi non consente di individuare il conducente cui decurtare i punti relativi all’infrazione commessa.

Secondo la nota ministeriale, la presentazione del ricorso rientra tra i giustificati e documentati motivi per i quali può essere ammessa la mancata comunicazione. Quest’interpretazione si basa su un passaggio della sentenza 27/05 della Consulta (quella che dichiarò incostituzionale la decurtazione a carico del proprietario che non indicava il guidatore), in cui si afferma che «in nessun caso il proprietario è tenuto a rivelare i dati personali e della patente del conducente prima della definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi». La nota ministeriale cità però anche una sentenza contraria della Cassazione (la 17348/07), ritenendola evidentemente in subordine rispetto a quella della Consulta.

Secondo il ministero, nessun problema si pone quando è lo stesso ricorso a contenere il nome del trasgressore: in questo caso, l’invito a indicare il conducente è da considerarsi rispettato, anche se il modulo allegato al verbale non è stato riempito. In effetti capita che il proprietario si opponga qualificandosi come tale. E, anche quando non lo fa, talvolta riporta elementi di fatto che fanno pensare quantomeno a una sua presenza a bordo al momento dell’infrazione, per cui non risulta credibile che poi dichiari di non sapere chi guidasse.

La nota ministeriale si conclude sottolineando che è l’organo di polizia a inviare al proprietario un nuovo modulo con invito, appena viene a conoscenza dell’esito del ricorso sfavorevole al ricorrente. Dalla notifica di quest’ultimo invito dovrebbero poi ri-decorrere i 60 giorni a disposizione per indicare il conducente. Da ciò si deduce che, secondo il ministero, il ricorso non comporta una semplice sospensione del decorrere dei 60 giorni originari, ma la fissazione di un nuovo termine, per quanto esso non sia previsto da alcuna norma.

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