GiurisprudenzaPenale

Il genitore non affidatario deve vedere i figli anche se non li mantiene – Cassazione Penale 33719/2010

Il padre separato ha sempre diritto a vedere i figli, anche se si sottrae sistematicamente all’obbligo di contribuire al loro mantenimento. Lo ricorda la Cassazione, confermando una sentenza della Corte d’appello di Firenze, che aveva condannato una donna accusata di aver impedito all’ex marito l’esercizio del diritto di visita e di frequentazione dei figli, a lei affidati dopo la separazione.
  L’imputata, condannata a pagare 600 euro di multa e a risarcire l’ex coniuge, aveva allacciato una nuova relazione sentimentale e cambiava continuamente residenza senza darne preavviso al padre dei suoi figli. Nel suo ricorso, la donna spiegava di “non aver mai impedito” all’ex “di fare visita ai figli e di intrattenere con gli stessi contatti telefonici e cio’ a prescindere dal dato formale della mancata informazione circa i cambi di domicilio”: in realta’, sottolineava l’imputata, era stato l’ex marito “a disinteressarsi completamente dei figli, sottraendosi anche all’obbligo di contribuire economicamente al loro mantenimento”. La Suprema Corte  ha rigettato il ricorso, condannando la donna a pagare anche le spese processuali con un rimborso all’ex marito pari a 2.300 euro: la condotta tenuta” dall’imputata, si legge nella sentenza, si e’ sostanzialmente risolta nella elusione dell’esecuzione del provvedimento giudiziale concernente l’affidamento dei figli minori. Per i giudici di ‘Palazzaccio’, infatti, assume rilevanza penale la condotta del genitore affidatario che ometta di informare circa il luogo di propria dimora quello non affidatario, impedendo cosi’ a costui di intrattenere un qualsiasi libero e sereno rapporto con i propri figli, ne’ “puo’ farsi carico al soggetto passivo di non essersi attivato, pur avendone l’astratta possibilita’, per individuare, di volta in volta, il luogo di residenza della moglie separata. La condotta dell’imputata, infine, conclude la Cassazione, non e’ scriminata dall’asserita circostanza che” l’ex marito si sarebbe sottratto al suo obbligo di contribuire economicamente al mantenimento dei figli minori, non sussistendo un rapporto di sinallagmaticita’ tra il diritto di visita del genitore non affidatario e il dovere del medesimo di fornire i necessari mezzi di sussistenza. ((Cassazione Penale, Sezione VI, Sentenza n.33719/2010)

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