GiurisprudenzaPenale

Sanzionabile il datore di lavoro che non riduce al minimo i rumori – Cassazione Penale, Sentenza 35946/2010

Scatta la multa nei confronti degli imprenditori che non adottano tutte le “misure tecniche, organizzative e procedurali, concretamente attuabili” per limitare al massimo il “rischio rumore” a tutela della salute dei dipendenti. Lo sottolinea la Cassazione che ha confermato la sanzione penale di tremila euro di multa nei confronti di una imprenditrice irpina che non aveva dotato i banchi di lavoro in lamiera zigrinata di una protezione in guaina o altro materiale atto a limitare il rischio rumore.

 I supremi giudici (sentenza 35946/2010) avvertono che, nonostante il susseguirsi di diverse normative, la mancata predisposizione delle dovute precauzioni continua ad essere un reato “non depenalizzato”, nemmeno dall’ultimo decreto legislativo in materia di lavoro dell’aprile 2008. Lo stesso vale per l’omessa denuncia dell’impianto di messa a terra: le norme sono cambiate ma la sanzione penale è ancora presente nell’ultima disciplina in materia, il dpr 462 del 2001. Sconfitta, dunque, la linea difensiva dell’imprenditrice che sosteneva l’abrogazione dei reati a lei contestati. La Cassazione ha convalidato il verdetto di colpevolezza emesso dal gip del Tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi nel giugno del 2009.

Cassazione Penale, Sezione Terza, Sentenza n. 35946 del 07/10/2010

FATTO E DIRITTO

1. XXXX era imputata:
A) del reato p. e p. dall’art. 41 decreto_legislativo_277_1991 sanzionato dall’art. 50 lett. A) medesimo D.L.vo perché, quale amministratrice unica della società XXXX – con sede legale in Nusco e stabilimento in Calitri zona industriale ometteva, di ridurre al minimo i rischi derivanti dall’esposizione al rumore mediante misure tecniche, organizzative e procedurali, concretamente attuabili, nel caso di specie non dotava i banchi di lavoro rappresentati da lamiera zigrinata di una protezione in guaina o altro materiale atto a limitare il rischio rumore;

B) del reato p. e p. dal combinato disposto dell’art. 2 del DPR 462/2001 e art. 328 del DPR n- 547/1955, sanzionato dall’art. 389 lettera e) del medesimo D.P.R, 81 cpv c.P., perché quale amministratrice unica della società con sede legale in Nusco e stabilimento in Calitri zona industriale, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso di cui al capo che precede, anche in tempi diversi, ometteva la verifica degli impianti di messa a terra prescritto per legge allo scopo di accertane lo stato di efficienza (reati accertati in Calitri il 28.09.2006).
Con Decreto Penale n. 37 del 23/5/2008, notificato il 10/6/2008, la XXXX veniva condannata alla pena di euro 1000,00 di ammenda.

Avverso il predetto decreto penale la sig.ra proponeva opposizione con atto depositato il 20/6/2008, avanzando richiesta di giudizio abbreviato.

Nel giudizio, svoltosi innanzi al Giudice delle Indagini Preliminari dei Tribunale di S. Angelo dei Lombardi, l’imputata veniva condannata alla pena di euro 3.000,00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali.

Avverso questa pronuncia l’imputata propone ricorso per cassazione con quattro motivi.
3. Il ricorso, articolato in quattro motivi, è infondato.

Tale è la prima censura con cui la ricorrente deduce che il reato contestato al capo a) – reato p.e.p. dall’art. 41 d.lgs. n. 277/1991, sanzionato dall’art. 50 Iett. a) del medesimo decreto legislativo – risultava abrogato dall’art. 5 del d.lgs. 10/4/2006 n. 195.

Correttamente ha osservato la Corte d’appello che è vero che all’epoca di accertamento del fatto, l’intero capo IV del decreto legislativo 15 agosto 1991, intitolato alla protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro, nel quale si trovava compreso l’art. 41 invocato dall’Ufficio del Pubblico Ministero ed applicato, in combinato disposto con il successivo art. 50, dal giudice per le indagini preliminari che ha emesso il decreto penale di condanna opposto, era stato dichiaratamente abrogato dall’art. 5 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 257.

Però non vi era stata alcuna abolitio criminis atteso che le prescrizioni in questione erano state riprodotte, ancora all’epoca di accertamento del fatto, negli artt. 49 bis e ss inseriti nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. Vi è quindi continuità normativa.

L’ulteriore riforma in materia, introdotta con decreto_legislativo_81_2008 che, a sua volta, all’art. 304, ha espressamente dichiarato abrogato lo stesso decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, non ha depenalizzato la condotta contestata alla XXXX riconducibile alla previsione di cui all’art. 19. dello stesso decreto legislativo n. 81/2008.

4. Infondata è anche l’ulteriore censura con cui la ricorrente deduce che anche la condotta prevista dall’art. 2 d.P.R. 22/10/200 1 n. 462, già contemplata dagli artt. 40 e 328 D.P.R. 27/4/1955 n. 547 è stata espressamente abrogata dall’art. 9 comma 1 lett. A) D.P.R, 462/2001. Per cui, all’epoca dei fatti, la condotta contestata non era prevista dalla legge come reato.

Correttamente ha osservato la Corte d’appello che, anche per ciò che concerne il capo b), sussiste continuità normativa tra gli artt. 328 e 389, comma 1. lett c), d.P.R. 547/1955 che punivano l’omessa denuncia dell’impianto di messa a terra ai fini dell’omologazione e il d.P.R. 462/2001 che, pur avendo previsto all’art. 9, comma 1. l’abrogazione dell’art. 328 citato, ha mantenuto la sanzione penale in relazione alle nuove fattispecie grazie al richiamo contenuto nel comma 2 dello stesso art. 9. Detta norma, infatti, deve essere interpretata nel senso che la sanzione penale relativa all’abrogato art. 328 è ora relativa alle nuove disposizioni. Cfr -. Cass, sez. III, 04/07/2003 – 10/09/2003, n. 35381, secondo cui sussiste continuità normativa tra gli artt. 328 e 389, comma 1 lett. C, D.P.R. 547/55 che punivano l’omessa denuncia dell’impianto di messa a terra ai fini dell’omologazione e il D.P,R. 462/2001 che pur avendo previsto all’art. 9, comma 1, l’abrogazione dell’art. 328 sopra citato, ha mantenuto la sanzione penale in relazione alle nuove fattispecie grazie al richiamo contenuto nel comma 2 dello stesso art. 9; detta norma infatti deve essere interpretata nel senso che la sanzione penale relativa all’abrogato art, 328 è ora relativa alle nuove disposizioni.

5. Con la terza censura la ricorrente deduce l’insussistenza dell’elemento soggettivo e l’applicabilità art. 5 c.p.

Si tratta di censura in fatto – in quanto riferita alla valutazione delle risultanze processuali in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato – e come tale inammissibile nel giudizio di legittimità.

Parimenti inammissibile è l’ultima censura con cui la ricorrente lamenta l’eccessività della pena applicata.

Infatti la graduazione della pena, anche rispetto agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 c.p. (Cass., sez. VI, 5 dicembre 1991. Lazzari) ne consegue che è inammissibile la censura che nel giudizio di cassazione miri ad una nuova valutazione della congruità della pena.

6. Pertanto il ricorso nel suo complesso va rigettato con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

la Corte dichiara rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Depositata in Cancelleria il 07.10.2010

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